Cassazione, sentenza n. 7647 del 21/03/2024
Sentenza n. 7647 del 21/03/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7647
- Data
- 21/03/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella TARSU 2011 relativa a un’area destinata alla vendita e al deposito di prodotti agricoli; i giudici di merito avevano ritenuto sussistente il presupposto impositivo, nonostante lo smaltimento affidato a un operatore privato. Nel giudizio di cassazione la società ha rinunciato al ricorso dopo avere raggiunto un accordo transattivo con il Comune. La Corte dichiara pertanto estinto il processo, senza pronunciarsi sulle questioni tributarie dedotte e senza statuire sulle spese, poiché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva.
Testo della pronuncia
Agricola A.A. Srl ha proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale il 21.6.2012 da Equitalia, per conto del Comune di Anguillara Sabazia, per Tarsu 2011.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
– la società contribuente non aveva contestato la sussistenza del presupposto impositivo, costituito dalla detenzione di un'area produttiva di rifiuti perché adibita alla vendita ed al deposito di prodotti agricoli, a nulla rilevando che essa si rivolgesse ad un operatore privato per lo smaltimento;
– la cartella era motivata secondo quanto prescritto dalla legge e dai decreti ministeriali in materia;
– essa non richiedeva la notifica di alcun previo avviso di accertamento, anche considerato che la società non aveva mai denunciato variazioni né richiesto esenzioni o riduzioni dell'imposta;
– l'esecutività del ruolo nello stesso anno di imposta non incideva sul diritto del comune a pretendere il pagamento.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalle parti intimate.
2. In data 15.2.24 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito e per effetto di raggiunto accordo transattivo con il Comune.
Ne segue pertanto la dichiarazione di estinzione del processo ex art. 390 cod. proc. civ.
Nulla si provvede sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti in esso evocate svolto attività difensiva alcuna.
Visto l'esito abdicativo del giudizio, neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.P.R. 115/02 .
P.Q.M. – dichiara estinto il processo.
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