Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 32084

Cassazione, sentenza n. 32084 del 12/12/2018

Sentenza n. 32084 del 12/12/2018

La controversia concerneva la plusvalenza da cessione di ramo d’azienda, indicata in dichiarazione tra i redditi soggetti a tassazione separata, mentre il contribuente sosteneva di aver voluto applicare un’imposta sostitutiva. La Cassazione qualifica la scelta del regime fiscale come dichiarazione di volontà, non come semplice dichiarazione di scienza: in assenza di un tempestivo esercizio dell’opzione o di un dedotto vizio della volontà, essa non può essere modificata invocando un errore materiale. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte rigetta quello incidentale e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario.

N. 32083

Cassazione, sentenza n. 32083 del 12/12/2018

Sentenza n. 32083 del 12/12/2018

Gli avvisi recuperavano IVA, IRPEF e IRAP sulla base di fatture emesse ma non contabilizzate, in parte per un periodo nel quale l’attività era formalmente cessata. La Cassazione afferma che, in caso di dichiarazione omessa, l’Ufficio può procedere con metodo totalmente induttivo anche mediante presunzioni non qualificate e valorizzare le fatture attive quale prova delle operazioni; censura però la Commissione regionale, che aveva rideterminato i ricavi senza illustrare i concreti passaggi contabili e contraddicendo il proprio giudizio sugli elementi acquisiti. Accolti i motivi pertinenti di entrambe le parti, la sentenza è cassata con rinvio.

N. 32082

Cassazione, sentenza n. 32082 del 12/12/2018

Sentenza n. 32082 del 12/12/2018

Il contribuente chiedeva il rimborso delle maggiori imposte trattenute sulla pensione integrativa, ottenendolo nei due gradi di merito; l’Amministrazione contestava decadenza, prova dei conteggi e disciplina fiscale applicata. La Cassazione dichiara inammissibile il motivo sulla decadenza perché formulato come violazione sostanziale anziché processuale e ritiene inammissibili anche le censure che, sotto forma di violazione di legge, investivano la valutazione delle prove e la motivazione del giudice regionale. Esclusa inoltre la legittimazione passiva dell’INPS, mero sostituto d’imposta, il ricorso dell’Agenzia è dichiarato inammissibile.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 32080

Cassazione, sentenza n. 32080 del 12/12/2018

Sentenza n. 32080 del 12/12/2018

L’accertamento IVA riguardava un istituto scolastico riconducibile, secondo l’Amministrazione, a un’organizzazione canadese operante in Italia mediante una struttura stabile; la Commissione regionale l’aveva esclusa valorizzando la gestione finanziaria svolta in Canada. La Cassazione dichiara inammissibili le censure sulla diversa imputazione soggettiva dell’attività, ma afferma che la stabile organizzazione va verificata sul piano sostanziale, considerando sede, risorse materiali e umane ed effettivo esercizio dell’attività, senza attribuire rilievo decisivo all’autonoma produzione di reddito. La motivazione regionale è censurata perché non ha applicato tali criteri alla struttura italiana descritta negli atti.

  • IVA
  • Estero
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 32079

Cassazione, sentenza n. 32079 del 12/12/2018

Sentenza n. 32079 del 12/12/2018

Gli avvisi contestavano l’omesso adempimento degli obblighi del sostituto d’imposta e il mancato versamento delle ritenute IRPEF sulle retribuzioni, sul presupposto che l’organizzazione canadese disponesse di una stabile presenza operativa in Italia. La Cassazione dichiara inammissibili le doglianze, principali e incidentali, sulla riferibilità soggettiva dell’attività, perché formulate mediante vizi non pertinenti o generici. Quanto alla stabile organizzazione, precisa che l’indagine deve essere sostanziale e considerare la sede fissa, le risorse materiali e umane e l’attività effettivamente esercitata, senza richiedere autonomia contabile o autonoma produzione di reddito.

N. 32078

Cassazione, sentenza n. 32078 del 12/12/2018

Sentenza n. 32078 del 12/12/2018

La controversia riguardava accertamenti per IVA e imposte dirette fondati sull’assunto che un’organizzazione canadese esercitasse in Italia, mediante l’istituto scolastico, la propria attività economica. La Cassazione dichiara inammissibili il primo motivo dell’Amministrazione e la censura incidentale sulla legittimazione passiva, poiché prospettati attraverso vizi non coerenti con le questioni dedotte. Sul tema della stabile organizzazione chiarisce che occorre un esame sostanziale della sede fissa, delle risorse materiali e umane e dell’attività svolta, non essendo indispensabili autonomia gestionale, autonomia contabile o capacità della struttura italiana di produrre autonomamente reddito.

  • Estero
  • IVA
  • IRPEF
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 32076

Cassazione, sentenza n. 32076 del 12/12/2018

Sentenza n. 32076 del 12/12/2018

Una cartella emessa mediante controllo automatizzato pretendeva l’IRES indicata in una dichiarazione del consolidato presentata oltre novanta giorni, nella quale la consolidante sosteneva di avere erroneamente trasformato in reddito la somma delle perdite delle società partecipanti. La Cassazione afferma che, anche quando la dichiarazione tardiva vale come omessa e costituisce titolo per la riscossione, il contribuente può opporre in giudizio errori incidenti sull’obbligazione tributaria; la Commissione regionale aveva inoltre esaminato perdite non contestate e motivato insufficientemente sull’asserita inversione del conteggio. Accolti i primi tre motivi, la sentenza è cassata con rinvio.

N. 31720

Cassazione, sentenza n. 31720 del 7/12/2018

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Divieto di intermediazione di manodopera - Obbligo dell'interponente di operare le ritenute - Regime intertemporale. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI In genere.

Gli accertamenti recuperavano IVA, IRAP e ritenute IRPEF qualificando alcuni rapporti formalmente di appalto come intermediazione vietata di manodopera; i giudici regionali avevano invece escluso in larga parte tale ricostruzione e posto l’onere probatorio sull’Amministrazione. La Cassazione ha affermato che spetta al committente provare i presupposti della detrazione IVA e ha distinto, per le ritenute, il regime anteriore al d.lgs. n. 276/2003 da quello successivo, nel quale l’obbligo dell’utilizzatore presuppone la costituzione del rapporto e mancati pagamenti del somministratore. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio alla CTR.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRAP
  • Lavoro e previdenza
  • Contenzioso
N. 31719

Cassazione, sentenza n. 31719 del 7/12/2018

Sentenza n. 31719 del 07/12/2018

La controversia verteva sulla rettifica del classamento di un’abitazione, ritenuta dall’Ufficio di pregio per superficie e area pertinenziale; la CTR aveva considerato l’atto sufficientemente motivato e confermato la nuova categoria. La Cassazione ha stabilito che la rettifica deve indicare se deriva dal mancato aggiornamento oppure dalla palese incongruità rispetto a immobili similari, non essendo consentito integrare successivamente in giudizio una motivazione originariamente carente. Accolto il motivo relativo alla motivazione, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario, compensando le spese.

  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 31718

Cassazione, sentenza n. 31718 del 7/12/2018

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Accertamento in rettifica o d'ufficio - Istruttoria procedimentale - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Esclusione.

Il contribuente contestava un avviso TOSAP relativo a un’occupazione ritenuta temporanea, deducendo, tra l’altro, carenze motivazionali, irregolarità della sottoscrizione e assenza di un previo contraddittorio. La Cassazione ha precisato che le delibere comunali regolarmente pubblicate non devono essere allegate, che la natura dell’occupazione dipende dal titolo e dalle concrete modalità e che, per gli atti automatizzati, il nominativo a stampa può sostituire la firma autografa; l’art. 51 del d.lgs. n. 507/1993 non impone inoltre un contraddittorio preventivo. Il dispositivo disponibile non consente di precisare l’esito complessivo del ricorso.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Sanzioni
N. 31707

Cassazione, sentenza n. 31707 del 7/12/2018

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta comunale sulla pubblicità - Delega dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario - Sottoscrizione del provvedimento impositivo - Modalità.

La controversia riguardava l’imposta comunale sulla pubblicità applicata ai segni distintivi esposti su una gru, che la CTR aveva ritenuto oggettivamente idonei a raggiungere un numero indeterminato di destinatari. La Cassazione ha confermato la valutazione sulla natura pubblicitaria del messaggio e ha chiarito che, nella gestione affidata a un concessionario, il nominativo a stampa del responsabile e la fonte dei dati devono risultare da un apposito atto del concessionario; nessuna ulteriore designazione occorre se la responsabilità resta direttamente al suo legale rappresentante. I primi cinque motivi risultano respinti, mentre il dispositivo complessivo non è riportato.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Imprese
N. 31589

Cassazione, sentenza n. 31589 del 6/12/2018

Sentenza n. 31589 del 06/12/2018

Gli avvisi rettificavano l’IRES di due annualità, riducendo le perdite riportate e gli investimenti agevolabili ai sensi della disciplina Tremonti-bis; la CTR aveva confermato l’accoglimento delle ragioni della società. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure dell’Agenzia: la motivazione regionale superava il minimo richiesto, il precedente invocato non risultava definitivo e la contestazione sui pagamenti anteriori all’entrata in vigore dell’agevolazione mirava a rivalutare la qualificazione fattuale dell’opera come investimento unitario. Il ricorso dell’Amministrazione è stato pertanto rigettato.

  • Agevolazioni Fiscali
  • IRES
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 31588

Cassazione, sentenza n. 31588 del 6/12/2018

Sentenza n. 31588 del 06/12/2018

La controversia riguardava un accertamento IRPEG, IRAP e IVA relativo sia all’agevolazione Tremonti-bis per lavori su un supermercato sia alla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi. La Cassazione ha giudicato nulla la sentenza regionale perché aveva aderito acriticamente alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure dell’Agenzia; ha inoltre ritenuto insufficientemente motivata la rideterminazione equitativa della perdita riportabile derivante dalla mancata conversione lire/euro. Accolti il ricorso principale e il pertinente motivo incidentale, ha cassato la pronuncia con rinvio alla CTR in diversa composizione.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 31633

Cassazione, sentenza n. 31633 del 6/12/2018

Sentenza n. 31633 del 06/12/2018

La Consob aveva impugnato la revoca di sanzioni per abuso di informazioni privilegiate, mentre nelle more era divenuta definitiva l’assoluzione penale perché il fatto non sussiste per i medesimi fatti storici. La Cassazione, richiamata la decisione pregiudiziale della Corte di giustizia, ha qualificato le sanzioni dell’art. 187-bis TUF come sostanzialmente penali e ha ritenuto che l’art. 50 della Carta impedisca di proseguire il procedimento amministrativo dopo una simile assoluzione definitiva. Il ricorso della Consob è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta improseguibilità, con compensazione delle spese.

N. 31632

Cassazione, sentenza n. 31632 del 6/12/2018

Borsa - In genere cumulo sanzione penale ed amministrativa con riferimento a stessi fatti - Applicabilità diretta art. 50 carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - Condizioni - Giudicato penale di condanna - Necessità valutazione incidenza 'ne bis in idem' convenzionale ed euro unitario - Modalità - Giudicato penale di assoluzione con formula piena - Piena applicazione art. 50 citato - Fondamento - Conseguenze processuali - Fattispecie. Borsa - In genere illecito amministrativo ex art. 187 bis t.u.f. - Assoluzione definitiva in sede penale dell'incolpato, con formula piena e con riferimento ai medesimi fatti storici, dal delitto ex art. 184 t.u.f. - Instaurazione procedimento amministrativo sanzionatorio o sua prosecuzione anche in sede di opposizione - Compatibilità con il principio del 'ne bis in idem' di diritto convenzionale ed euro unitario - Esclusione - Fondamento. Borsa - In genere sanzione ex art. 187 bis t.u.f. - Natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale - Sussistenza - Sopravvenienza del d.lgs. n. 107 del 2018 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

Il ricorrente aveva impugnato le sanzioni Consob per operazioni basate su informazioni privilegiate, dopo essere stato definitivamente assolto in sede penale, perché il fatto non sussiste, dalle corrispondenti accuse riferite agli stessi fatti. La Cassazione ha ritenuto le sanzioni dell’art. 187-bis TUF sostanzialmente penali e ha affermato che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali impedisce la prosecuzione del procedimento amministrativo in presenza di un’assoluzione piena irrevocabile; diversa è l’ipotesi di condanna, che richiede una verifica sul cumulo sanzionatorio. La sentenza è stata cassata e il provvedimento Consob annullato.

N. 31597

Cassazione, sentenza n. 31597 del 6/12/2018

Sentenza n. 31597 del 06/12/2018

L’accertamento d’ufficio recuperava redditi non dichiarati, utili extracontabili e altre componenti sulla base dell’omessa dichiarazione e della ritenuta posizione del contribuente quale socio occulto e dominus di una società. La Cassazione ha rilevato che, in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può utilizzare anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che, per gli utili extracontabili, non rileva la regola della distribuzione successiva all’approvazione del bilancio. Esclusi i denunciati vizi motivazionali e dichiarate inammissibili le censure non rivolte alla sentenza, la Corte ha rigettato il ricorso.

  • Accertamento fiscale
  • Dichiarazioni
  • IRPEF
  • Società di capitali
  • Contenzioso
N. 31596

Cassazione, sentenza n. 31596 del 6/12/2018

Sentenza n. 31596 del 06/12/2018

Gli accertamenti contestavano a due società fatture per operazioni inesistenti, costi verso fornitori situati in Paesi a fiscalità privilegiata e, alla socia, utili extracontabili presuntivamente distribuiti per la ristretta base partecipativa. La Cassazione ha giudicato apparente la motivazione della CTR, perché formulata in termini astratti senza indicare i fatti posti a fondamento dell’inesistenza delle operazioni né spiegare l’assenza dei requisiti per dedurre i costi; tale vizio si rifletteva anche sull’accertamento della socia. Accolti i motivi pertinenti e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • Estero
  • Società di capitali
  • Contenzioso
N. 31595

Cassazione, sentenza n. 31595 del 6/12/2018

Sentenza n. 31595 del 06/12/2018

La controversia riguardava un avviso per maggiori IRPEF, IVA e IRAP, annullato in appello per vari vizi, tra cui il richiamo ad atti non allegati e la genericità del PVC. La Cassazione ha ritenuto la motivazione regionale sufficientemente intelligibile e valida la notifica postale dell’appello, poiché l’avviso di ricevimento era sottoscritto e il timbro dell’ufficio non era necessario, in assenza di querela di falso. Ha dichiarato inammissibili le censure sull’omessa allegazione del PVC e sulla novità del regime speciale, rispettivamente per difetto di autosufficienza e perché non dedotte nel merito, rigettando i ricorsi riuniti.

  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • IVA
  • IRAP
  • IRPEF
N. 31594

Cassazione, sentenza n. 31594 del 6/12/2018

Sentenza n. 31594 del 06/12/2018

La lite concerneva una cartella IRPEF emessa dopo un avviso di accertamento che la CTR aveva ritenuto regolarmente notificato per compiuta giacenza e ormai definitivo. La Cassazione ha giudicato inammissibile la censura sulla tardività dell’appello, perché diretta a contestare un accertamento di fatto, e insufficiente il disconoscimento delle copie dell’avviso di ricevimento, non accompagnato dalla specifica indicazione delle difformità. La definitività dell’atto presupposto implicava inoltre il rigetto delle richieste di rimessione in termini e di rideterminazione della pretesa; il ricorso è stato quindi respinto.

N. 31593

Cassazione, sentenza n. 31593 del 6/12/2018

Sentenza n. 31593 del 06/12/2018

L’accertamento recuperava IRPEF e ILOR su redditi fondiari e di capitale non dichiarati, questi ultimi ricondotti a utili extrabilancio distribuiti da una società partecipata. La Cassazione ha rilevato che l’obbligo dichiarativo affermato dalla CTR prescindeva dalla residenza estera allegata dal contribuente e che l’attribuzione degli utili era fondata su un accertamento presuntivo di merito non riesaminabile nella forma proposta. Ha inoltre escluso l’applicazione del principio di cassa collegato all’approvazione del bilancio, poiché gli utili occulti non dipendevano dalle risultanze contabili, e ha rigettato il ricorso.

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