Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 1295

Cassazione, sentenza n. 1295 del 22/01/2020

Sentenza n. 1295 del 22/01/2020

L’Amministrazione contestava la decadenza dal recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sospese per un acquisto compiuto da soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990. La Cassazione precisa che il termine speciale per iscrivere a ruolo le somme insolute opera soltanto quando il contribuente abbia aderito alla regolarizzazione mediante il tempestivo pagamento almeno della prima rata; in mancanza, resta il termine triennale decorrente dal 15 dicembre 2002. Poiché non risultava alcun pagamento utile, la Corte rigetta entrambi i motivi dell’Agenzia e conferma la decadenza.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
N. 1294

Cassazione, sentenza n. 1294 del 22/01/2020

Sentenza n. 1294 del 22/01/2020

Nel giudizio di ottemperanza relativo a un rimborso IRPEG, l’Agenzia aveva impugnato la condanna al pagamento anche di interessi su somme già maturate a titolo di interessi. La Cassazione non esamina la questione sostanziale: in assenza dell’avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta e di difese dell’intimata, manca la prova dell’instaurazione del contraddittorio. La semplice richiesta di rinvio, non accompagnata dalla prova di una tempestiva richiesta del duplicato postale, non consente la rimessione in termini; il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese.

N. 1293

Cassazione, sentenza n. 1293 del 22/01/2020

Sentenza n. 1293 del 22/01/2020

Il contribuente aveva ottenuto in ottemperanza la restituzione di somme, benché il giudicato invocato avesse riguardato soltanto l’invalidità e la successiva cancellazione di un’iscrizione ipotecaria. La Cassazione chiarisce che il giudice dell’ottemperanza può precisare la portata degli obblighi derivanti dalla sentenza, ma non attribuire diritti nuovi, come un rimborso sul quale il giudicato non si è pronunciato. Accolto il secondo motivo e assorbiti gli altri, la Corte cassa la decisione e, pronunciando nel merito, rigetta il ricorso per ottemperanza.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 1292

Cassazione, sentenza n. 1292 del 22/01/2020

Sentenza n. 1292 del 22/01/2020

La controversia concerneva la sospensione di un rimborso dell’imposta di registro, motivata dall’esistenza di carichi pendenti, anche non tributari. La Cassazione distingue la sospensione speciale collegata a contestazioni o sanzioni tributarie dal fermo amministrativo generale: quest’ultimo può operare per qualunque ragione di credito dello Stato, anche non definitiva o non tributaria, purché assistita da adeguato fumus boni iuris. È ritenuta fondata la censura secondo cui la CTR aveva omesso di valutare tale disciplina generale; il motivo sull’insufficienza motivazionale è invece incompatibile con il regime processuale applicabile.

  • Imposta di registro
  • Riscossione
  • Autotutela
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 1291

Cassazione, sentenza n. 1291 del 22/01/2020

Sentenza n. 1291 del 22/01/2020

L’accertamento IVA contestava l’utilizzo in compensazione di un credito ritenuto fraudolento; la CTR lo aveva annullato per decadenza, escludendo il raddoppio dei termini perché la denuncia penale non era stata presentata entro il termine ordinario. La Cassazione ritiene ammissibile la diversa argomentazione sviluppata in appello sulla decadenza, ma afferma che, secondo la disciplina transitoria applicabile, il raddoppio dipendeva dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia, non dalla sua effettiva tempestiva presentazione. Rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 1290

Cassazione, sentenza n. 1290 del 22/01/2020

Sentenza n. 1290 del 22/01/2020

Gli accertamenti IRES, IVA e IRAP avevano disconosciuto, per difetto d’inerenza, i costi sostenuti per licenze di marchi e applicato distinte sanzioni. La Cassazione afferma che l’inerenza esprime una correlazione qualitativa con l’attività d’impresa e non può essere negata soltanto per la mancata utilità o utilizzazione concreta dei marchi, potendo rilevare anche un collegamento indiretto, potenziale o futuro; reputa inoltre applicabile il cumulo giuridico quando un’unica condotta viola disposizioni relative a tributi diversi. Sono quindi ritenuti fondati i motivi sull’inerenza e sul cumulo, mentre diverse censure processuali sono dichiarate inammissibili.

N. 1289

Cassazione, sentenza n. 1289 del 22/01/2020

Sentenza n. 1289 del 22/01/2020

La CTR aveva annullato un accertamento IVA emesso prima del decorso dei sessanta giorni dal verbale, reputando insufficienti le ragioni d’urgenza prospettate dall’Amministrazione soltanto in giudizio. La Cassazione conferma che l’urgenza deve essere effettiva e provata dall’Ufficio, ma precisa che la partecipazione a una frode, se specificamente riferita al contribuente e al rapporto controverso, può giustificare l’anticipazione per contenere il pregiudizio erariale. Accolto il secondo motivo e respinto il primo, la sentenza è cassata con rinvio affinché la CTR valuti concretamente tale pericolo.

N. 1218

Cassazione, sentenza n. 1218 del 21/01/2020

Sentenza n. 1218 del 21/01/2020

L’accertamento sui redditi d’impresa del 1994 ricostruiva maggiori ricavi mediante percentuali di ricarico e disconosceva costi per utenze del deposito in comodato e veicoli aziendali. La Cassazione ha escluso che il giudicato relativo a IVA e diversa annualità si estendesse alle imposte dirette, confermando inoltre la qualificazione analitico-induttiva dell’accertamento e la valutabilità dell’accettazione del ricarico risultante dal verbale. Ha però rilevato l’assenza di motivazione sui costi contestati, accolto le relative censure e cassato con rinvio la decisione regionale.

N. 1216

Cassazione, sentenza n. 1216 del 21/01/2020

Sentenza n. 1216 del 21/01/2020

Gli accertamenti verso una società di persone e i soci recuperavano ricavi non dichiarati ai fini IVA, IRAP e IRPEF, sulla base dell’antieconomicità della gestione e delle discordanze tra dati dichiarati e risposte al questionario. La Cassazione ha confermato la natura analitico-induttiva del metodo: la parziale inattendibilità contabile consente di integrare le scritture mediante presunzioni, senza che l’eventuale errore nella denominazione del metodo determini da solo una violazione di legge. Dichiarato il difetto di legittimazione della socia che aveva aderito al condono, ha rigettato per il resto il ricorso.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRAP
  • IRPEF
  • Società di persone
  • Processo tributario
N. 1214

Cassazione, sentenza n. 1214 del 21/01/2020

Sentenza n. 1214 del 21/01/2020

La commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello contro un’intimazione di pagamento, considerando tardiva la costituzione riferita al primo di due atti d’impugnazione. La Cassazione ha stabilito che, finché l’inammissibilità del primo appello non sia stata dichiarata, è consentito proporne entro il termine un secondo, immune dai vizi e destinato a sostituirlo; nel caso esaminato anche la successiva costituzione era tempestiva. Accolto il primo motivo, ha cassato la sentenza con rinvio, senza esaminare le questioni sulla notifica della cartella e sull’autonoma impugnabilità dei solleciti.

N. 1213

Cassazione, sentenza n. 1213 del 21/01/2020

Sentenza n. 1213 del 21/01/2020

L’accertamento aveva recuperato costi e IVA relativi a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti; la commissione regionale aveva posto sull’Ufficio l’onere di dimostrarne la non corretta compilazione. La Cassazione ha chiarito che, quando l’Amministrazione offre elementi anche indiziari della falsità, spetta al contribuente provare l’effettività delle operazioni, non essendo sufficiente la registrazione contabile. Ha quindi cassato con rinvio, demandando al giudice anche la distinzione tra falsità oggettiva e soggettiva e, solo per quest’ultima, la verifica della disciplina sopravvenuta sulla deducibilità dei costi.

N. 1212

Cassazione, sentenza n. 1212 del 21/01/2020

Sentenza n. 1212 del 21/01/2020

L’accertamento analitico-induttivo aveva ricostruito i ricavi di un’attività di ristorazione; la CTP lo aveva annullato, mentre la CTR aveva ridotto forfetariamente del 40% il maggior reddito accertato. La Cassazione rileva che il giudice d’appello, pur considerando fondate sia le risultanze dell’Ufficio sia le deduzioni analitiche della contribuente, non ha esaminato concretamente le contestazioni sulla metodologia ricostruttiva e ha adottato una soluzione sostanzialmente equitativa priva di adeguata motivazione. Accolto il relativo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

  • Accertamento fiscale
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 1211

Cassazione, sentenza n. 1211 del 21/01/2020

Sentenza n. 1211 del 21/01/2020

La controversia riguardava un avviso sostitutivo emesso in autotutela e la deducibilità, come sopravvenienza passiva, di somme richieste in restituzione da un’azienda sanitaria ma non effettivamente restituite. La Cassazione conferma la legittimità della sostituzione dell’atto per vizio formale e precisa che la mera richiesta di restituzione, rimasta ineseguita, non integra una perdita contabilizzabile, mancando la certezza richiesta per i componenti negativi del reddito d’impresa; il richiamo della CTR alle perdite su crediti è qualificato come incidentale. Il ricorso della società è integralmente rigettato.

  • Accertamento fiscale
  • Autotutela
  • IRES
  • Contabilità e Bilancio
  • Contenzioso
N. 1210

Cassazione, sentenza n. 1210 del 21/01/2020

Sentenza n. 1210 del 21/01/2020

L’accertamento aveva assoggettato a imposizione in Italia compensi corrisposti dal Governo di Dubai per servizi autonomi di consulenza e promozione sportiva, oltre a un’ulteriore somma qualificata dal contribuente come liberalità. La Cassazione ritiene applicabile la disposizione speciale della Convenzione sui servizi resi a uno Stato contraente, che prevede l’imponibilità soltanto in tale Stato, senza limitarla alle tipiche funzioni pubbliche; rileva inoltre la contraddizione della CTR sulla seconda somma, dichiarata esente in motivazione ma compresa nel rigetto. Accolti i primi due motivi e respinto il terzo, dispone la cassazione con rinvio.

  • Estero
  • IRPEF
  • Professionisti
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 1998

Cassazione, sentenza n. 1998 del 20/01/2020

Reati fiscali - utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - Elemento soggettivo - Prova.

L’imputato contestava la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, negando la prova dell’utilizzo dei documenti e della propria consapevolezza. La Cassazione rileva che la dichiarazione fiscale risultava acquisita e ribadisce che il reato richiede la conoscenza dell’inesistenza delle operazioni e la volontà di utilizzare le fatture per rappresentare un risultato dichiarativo falso; gli stretti rapporti con le società emittenti sono stati considerati indicativi dell’elemento soggettivo. Entrambi i motivi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla somma destinata alla Cassa delle ammende.

N. 903

Cassazione, sentenza n. 903 del 17/01/2020

Sentenza n. 903 del 17/01/2020

Una società immobiliare contestava l’accertamento del reddito minimo presunto previsto per le società non operative, sostenendo l’insufficiente motivazione dell’atto e l’esistenza di condizioni oggettive ostative al conseguimento dei ricavi minimi. La Cassazione conferma che l’avviso esponeva gli elementi essenziali della pretesa e non doveva confutare specificamente ogni giustificazione; la CTR aveva inoltre ricondotto la mancata locazione e le vendite antieconomiche, non adeguatamente provate, a scelte gestionali e non a impedimenti oggettivi. Non ricorreva neppure l’esclusione prevista per società con almeno cento soci: il ricorso è rigettato.

N. 902

Cassazione, sentenza n. 902 del 17/01/2020

Sentenza n. 902 del 17/01/2020

La società contestava un accertamento per maggiore IRPEG, deducendo l’incompetenza della Direzione regionale nelle verifiche e la deducibilità di un accantonamento prudenziale relativo al rischio futuro di contratti interest rate swap. La Cassazione riconosce alla Direzione regionale il potere istruttorio già in base all’organizzazione dell’Agenzia e afferma che gli accantonamenti sono deducibili soltanto nei casi espressamente previsti; per un soggetto non finanziario occorre inoltre dimostrare l’inerenza del derivato all’attività d’impresa. Nel testo fornito risultano rigettati i motivi sulla competenza e sull’accantonamento, mentre non è riportato l’esito complessivo del ricorso.

  • IRES
  • Accertamento fiscale
  • Contabilità e Bilancio
  • Imprese
  • Contenzioso
N. 900

Cassazione, sentenza n. 900 del 17/01/2020

Sentenza n. 900 del 17/01/2020

La controversia riguardava la TARI applicata a un’area destinata a parcheggio, rideterminata dal Comune dopo lo sgravio parziale secondo la categoria tariffaria prevista dal regolamento; i giudici di merito avevano accolto la contestazione della società sul criterio presuntivo di calcolo. La Cassazione non esamina il merito: la prima notificazione del ricorso non si era perfezionata per il trasferimento del difensore domiciliatario e il Comune, pur appreso l’esito negativo, non aveva tempestivamente riattivato il procedimento notificatorio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese.

  • Tributi locali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 899

Cassazione, sentenza n. 899 del 17/01/2020

Sentenza n. 899 del 17/01/2020

Una società chiedeva la revocazione di una precedente decisione di legittimità concernente l’ICI su immobili di categoria D e l’applicazione della rendita catastale, sostenendo che fosse stata utilizzata la disciplina riferibile a una diversa data di attribuzione della rendita. La Cassazione chiarisce che l’errore revocatorio deve essere meramente percettivo, evidente, decisivo e non riguardare valutazioni giuridiche; osserva inoltre che la precedente pronuncia aveva applicato proprio la disposizione indicata dalla ricorrente. Poiché le censure miravano a una nuova valutazione del merito, dichiara inammissibili sia la revocazione sia la richiesta di correzione materiale.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 898

Cassazione, sentenza n. 898 del 17/01/2020

Sentenza n. 898 del 17/01/2020

La società domandava la revocazione di una precedente sentenza di Cassazione relativa all’ICI su immobili di categoria D e alla rendita catastale, denunciando l’asserita applicazione della disciplina prevista per una diversa collocazione temporale della variazione. La Corte distingue l’errore materiale dall’errore revocatorio e precisa che quest’ultimo deve consistere in una falsa percezione immediatamente riscontrabile, non in un errore di giudizio o nell’interpretazione normativa; rileva, peraltro, che la decisione impugnata aveva applicato la disposizione corretta. Il ricorso, volto sostanzialmente a riesaminare il merito, è dichiarato inammissibile.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario

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