Cassazione, sentenza n. 1213 del 21/01/2020

Sentenza n. 1213 del 21/01/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
1213
Data
21/01/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento aveva recuperato costi e IVA relativi a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti; la commissione regionale aveva posto sull’Ufficio l’onere di dimostrarne la non corretta compilazione. La Cassazione ha chiarito che, quando l’Amministrazione offre elementi anche indiziari della falsità, spetta al contribuente provare l’effettività delle operazioni, non essendo sufficiente la registrazione contabile. Ha quindi cassato con rinvio, demandando al giudice anche la distinzione tra falsità oggettiva e soggettiva e, solo per quest’ultima, la verifica della disciplina sopravvenuta sulla deducibilità dei costi.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

A seguito della acquisizione di documentazione mediante invio di questionari ed accesso mirato presso la sede della società, l'Agenzia delle Entrate notificava alla D. srl un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2002 con il quale recuperava a tassazione, ai fini Irpeg e Irap, costi indeducibili per operazioni inesistenti pari ad Euro 241.936, ed accertava una indebita detrazione Iva di Euro 48.387.

Contro l'avviso di accertamento la società D. srl in liquidazione proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pavia che lo respingeva con sentenza n. 217 del 2011, ritenendo provata la fittizietà delle fatture contabilizzate dalla ricorrente.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo accoglieva con sentenza n. 81 del 3 agosto 2012. Il giudice di appello riteneva che: "l'onere della prova circa la corretta compilazione delle fatture incombeva sull'Ufficio accertatore che ne intende disconoscere o contestare la validità"; l'esistenza delle società fornitrici si evinceva dalle visure camerali; non era onere della società acquirente verificare la posizione fiscale della propria fornitrice.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo denunciando:"Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, in combinato disposto dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", nella parte in cui ha non ha posto a carico del contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni di cui alle fatture contestate dall'Ufficio.

La società D. srl in liquidazione resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi di prova, anche indiziari, della falsità delle fatture passive contabilizzate, è onere del contribuente dimostrare, avvalendosi a sua volta anche di presunzioni, la sussistenza di elementi idonei a vincere la rilevanza probatoria degli elementi indicati dall'Ufficio e la conseguente effettività della operazione rappresentate in fattura; fermo restando che il mero dato formale della registrazione della fattura non costituisce di per sè prova della reale esistenza del costo ivi rappresentato che deve invece essere documentato. (conformi Sez. 5 -, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018; Sez. 5 n. 13588 del 30/05/2018 in motivazione; Sez. 5 n. 11942 del 2016).

Nel caso di specie la C.T.R. ha capovolto la regola sull'onere probatorio correttamente interpretata dal giudice di primo grado, poichè, a fronte dei dati presuntivi forniti dall'Ufficio accertatore (genericità della fattura non contenente l'indicazione della "natura, quantità e qualità dei servizi forniti" D.P.R. Iva, ex art. 21; mancata indicazione delle modalità di pagamento per importi rilevanti; qualità di evasori totali delle ditte che hanno emesso le fatture), non ha posto a carico del contribuente l'onere di documentare la effettività dei costi risultanti dalle suddette fatture.

In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Nel riesaminare la causa ad esso rimessa, il giudice del rinvio, in caso di accertata fittizietà delle fatture contabilizzate, dovrà anche stabilire se si tratta di fatture emesse per operazioni oggettivamente false ovvero di fatture false in senso soggettivo (operazione economica realmente intervenuta ma riferita a soggetto diverso da quello effettivo). Ciò in relazione alla applicabilità, alla sola fattispecie di fatture soggettivamente false, della norma sopravvenuta di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, convertito nella L. n. 44 del 2012, che ha modificato la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, stabilendo, con efficacia retroattiva, che, ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, i costi documentati con fatture false in senso soggettivo sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, ferma restando la necessaria valutazione circa la ricorrenza dei requisiti generali di effettività, inerenza, competenza e determinatezza richiesti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 1 per la deduzione dei componenti negativi del reddito di impresa, come evidenziato dalla Relazione di accompagnamento al citato ius superveniens (conforme, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17788 del 06/07/2018).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. Cassa e rinvia Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

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