Cassazione, ordinanza n. 27122 del 27/11/2020
Dichiarazione dei redditi - Dichiarazione integrativa a favore - Termini di presentazione- - Utilizzo in sede contenziosa oltre i termini - Ammissibilità.
La società chiedeva il rimborso dell’IRAP versata in eccesso dopo avere presentato una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine relativo al periodo d’imposta successivo; i giudici di merito avevano negato il rimborso per tardività e per gli effetti attribuiti a un precedente giudicato. La Cassazione distingue l’integrativa, la difesa contro una maggiore pretesa e l’istanza di rimborso entro quattro anni, chiarendo che operano su piani diversi e che l’annullamento definitivo dell’accertamento non conferma automaticamente la dichiarazione originaria. Il ricorso è accolto e la causa rinviata alla CTR.
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