Cassazione, ordinanza n. 26554 del 23/11/2020
Accertamento - Commercio su e-Bay - Obbligo emissione fattura.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26554
- Data
- 23/11/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli avvisi contestavano l’esercizio abituale del commercio online di orologi preziosi senza dichiarazione d’inizio attività, fatture né dichiarazioni annuali; il contribuente invocava la buona fede derivante da asserite rassicurazioni degli uffici locali. La Corte ha ritenuto che l’esimente richieda elementi esterni idonei a generare un affidamento incolpevole e la prova di avere impiegato ogni diligenza per rispettare la legge, condizioni non dimostrate nel caso concreto. Ha dichiarato tardivo il ricorso relativo al 2007 e rigettato, per inammissibilità dei motivi, quello riguardante le altre annualità.
Massima
La condotta di chi commercia su e-Bay orologi preziosi senza emettere fattura è illegittima e va sanzionata non potendosi invocare la buona fede soggettiva del contribuente su avvenute rassicurazioni da parte degli uffici finanziari locali in ordine all'irrilevanza fiscale delle operazioni di vendita tra privati. In tal caso occorre che sussistano elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, tali da ingenerare la convinzione della liceità della sua condotta e, inoltre che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge non essendo incorso in nessuna negligenza. Solamente in caso di sussistenza di tali elementi si può ritenere la buona fede.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
CHE:
L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti del sig. (——) tre avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007, ai fini Irpef, Irap ed Iva, per aver il contribuente svolto attivita' di commercio di orologi preziosi su ebay senza dichiarare ne' l'inizio dell'attivita', ne' emettere le fatture per le operazioni poste in essere, ne', infine, presentare le relative dichiarazioni annuali, riprendendo a tassazione i ricavi accertati, con irrogazione delle conseguenti sanzioni.
Il sig. (——), con ricorsi del 22 aprile 2009 (con riguardo agli avvisi per gli anni 2005 e 2006) e del 18 giugno 2010 (per quello del 2007), contestava la pretesa erariale e deduceva, quanto alle sanzioni, la propria buona fede.
L'impugnazione, previa riunione dei ricorsi, era rigettata dalla Commissione tributaria di I grado di Trento. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.
(——) propone ricorso per cassazione con cinque motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. Il contribuente deposita altresi' memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilita' del ricorso per cassazione per tardivita' con riguardo all'impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2007.
Occorre rilevare che l'originario ricorso del contribuente e' stato presentato – come risulta dalla sentenza impugnata – in data 18 giugno 2010, dopo quindi la modifica dell'articolo 327 c.p.c. operata dalla L. n. 69 del 2009, articolo 47, comma 17, interessante, ai sensi del successivo articolo 58, i "giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009.
La circostanza che sia stata operata una formale riunione di piu' cause, poi, non fa venir meno l'autonomia delle relative domande, e, quindi, delle relative decisioni, avverso le quali l'impugnazione va proposta nelle forme e nei tempi previsti per ciascuna di esse (v. Cass. n. 25083 del 08/10/2019).
Ne deriva che, essendo stata la sentenza pubblicata in data 10 settembre 2013, la notifica del ricorso per cassazione, effettuata in data 31 ottobre 2014, se tempestiva con riguardo all'impugnazione riferita agli atti impositivi per il 2005 e il 2006, non e' tale rispetto alla domanda promossa avverso l'atto impositivo per il 2007.
2. Passando al merito in ordine ai soli avvisi non interessati dalla declaratoria di inammissibilita', il primo motivo denuncia "violazione degli articoli 2697, 2729 e 2709 c.c. (onere probatorio e uso corretto delle presunzioni)", lamentando il ricorrente, in realta', la mancata allegazione o integrale riproduzione nell'avviso non solo del pvc ma anche, e soprattutto, dei documenti, acquisiti presso il contribuente, oggetto di mera rielaborazione (mediante redazione di un prospetto) e, dunque, inidonei a fondare idonee presunzioni.
2.1. Il motivo e' inammissibile e per piu' ragioni.
Il pvc, infatti, era conosciuto dal contribuente, attestando la stessa CTR l'avvenuta notifica dell'atto e tale statuizione non e' stata in alcun modo censurata.
L'asserita mancata allegazione e/o riproduzione integrale della ulteriore documentazione acquisita presso il contribuente – oltre ad essere del tutto carente per specificita' attesa l'omessa riproduzione in ricorso dell'avviso, del pvc e della invocata documentazione – e' inammissibile per novita', trattandosi di questione di cui non v'e' traccia in sentenza, ne', comunque, risulta mai sollevata nel giudizio, nulla avendo specificato il ricorrente.
3. Il secondo motivo denuncia "violazione dei principi probatori dell'accertamento tributario e in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39". Il ricorrente deduce l'eccessivita' dell'utile a fronte delle percentuali ricavabili dallo studio di settore applicabile al commercio al dettaglio di beni usati e, comunque, l'inidoneita' delle ordinarie presunzioni trattandosi di commercio operato tramite ebay, come tale suscettibile di essere posto nel nulla anche successivamente alla vendita per l'esercizio del diritto di recesso. Lamenta, infine, il mancato riconoscimento dei costi propri di ebay e di paypal e che, in ogni caso, la mancata documentazione dei costi di acquisto dei beni era dovuta alle modalita' di reperimento, presso mercatini di paese senza emissione di fattura, e al convincimento di svolgere una attivita' priva di rilevanza fiscale.
3.1. Il terzo motivo denuncia ulteriormente "violazione dei principi dell'accertamento tributario e dell'uso delle presunzioni", ribadendo l'irrilevanza delle dichiarazioni contabili acquisite che non erano finalizzate ad una rendicontazione formale.
3.2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Le doglianze, formulate in termini del tutto aspecifici e irrituali (il terzo motivo neppure potendosi effettivamente ascrivere ad una censura per carente individuazione del punto della decisione oggetto di contestazione), anche a volerli ricondurre a censure motivazionali, sono, in realta', inammissibili, risolvendosi in contestazioni, del tutto generiche e irrelate, alla stessa valutazione delle prove operata dal giudice d'appello in vista di un riesame del merito del giudizio, preclusa in sede di legittimita' anche alla stregua dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 nel testo anteriore alle modifiche operate con la L. n. 69 del 2009 e, dunque, a maggior ragione nella vigenza del nuovo testo.
Non si pone, poi, alcuna lesione dei "principi probatori" atteso che incombeva sul contribuente, a fronte delle allegazioni dell'Ufficio, fornire elementi di prova contraria, idonei a dimostrare l'esistenza di elementi negativi di reddito, e cio', tanto piu', che, come accertato dalla Commissione tributaria di II grado di Trento, l'accertamento operato non era meramente induttivo ma analitico induttivo.
Ne' e' configurabile un irrituale uso delle presunzioni a soggetto non imprenditore, avendo il giudice d'appello, con congrua e ampia motivazione, qualificato in termini univoci l'attivita' svolta dal contribuente.
Priva di ogni riscontro e' poi la deduzione, inammissibilmente introdotta solo con la memoria, secondo cui il contribuente si sarebbe limitato a disfarsi "di una collezione famigliare (per bisogno economico)".
4. Il quarto motivo denuncia "violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 8 e dello Statuto del contribuente, articolo 10" per aver il contribuente ritenuto in buona fede l'irrilevanza fiscale della propria condotta.
4.1. Pure tale doglianza e' inammissibile.
La censura, incentrata sulle norme che attribuiscono rilievo alla obbiettiva incertezza della norma tributaria e all'affidamento ingenerato da condotte dell'Amministrazione finanziaria, e', peraltro, sviluppata fondamentalmente sulla asserita buona fede (soggettiva) del contribuente, limitandosi a dedurre avvenute rassicurazioni da parte degli uffici finanziari locali sull'irrilevanza fiscale delle operazioni di vendita tra privati, determinando un irrisolvibile contrasto sulle ragioni di doglianza.
In ogni caso, esclusa la sussistenza dell'obbiettiva incertezza della norma tributaria (neppure oggetto di precisazione) e la configurabilita' dell'affidamento per le condotte degli Uffici locali (meramente invocato e in alcun modo specificato, ne' in sede di merito, ne' con il ricorso), e' corretta la statuizione impugnata poiche', ai fini della responsabilita' per le sanzioni, e' "sufficiente la coscienza e la volonta' della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente e' incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza" (Cass. n. 2139 del 30/01/2020), occorrendo, a tale ultimo fine, da un lato, "che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceita' della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede" (Cass. n. 33441 del 17/12/2019).
5. Il quinto motivo denuncia "errata applicazione della L. Iva (uso erroneo dell'aliquota Iva) e sue conseguenze quanto alla misura dell'imponibile e delle sanzioni – violazione della L. Iva in relazione all'interpretazione autentica degli articoli 73 e 78 della Direttiva UE sull'Iva" per aver la ripresa applicato l'Iva direttamente sugli incassi anziche' ritenere questi gia' comprensivi dell'imposta.
5.1. Il motivo e' inammissibile per novita'. La questione non e' stata oggetto di alcun esame da parte della CTR, ne' il contribuente, come e' suo onere, ha specificato dove e quando la stessa sia stata sottoposta al giudice di merito.
La censura, del resto, e' diretta contro l'avviso e la pretesa fiscale e non contro la sentenza, che in alcun modo viene censurata.
In ogni caso, la questione e' infondata poiche' l'invocata sentenza della Corte di Giustizia (sentenza 7 novembre 2013, nelle cause riunite C-249/12 e 250/12, Corina-Hrisi Tulica', p. 37 e 43) ha cura di precisare che il prezzo pattuito deve ritenersi gia' comprensivo dell'Iva solo "nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilita' di recuperare dall'acquirente l'Iva riscossa dall'amministrazione tributaria", facolta' che, invece, nel nostro ordinamento e' riconosciuta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 60, u.c..
6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con riguardo all'avviso per l'anno 2007, mentre va rigettato, per inammissibilita' dei motivi, per il resto. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso con riguardo all'avviso per l'anno 2007 e lo rigetta per il resto. Condanna (——) al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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