Cassazione, sentenza n. 26948 del 26/11/2020

Sentenza n. 26948 del 26/11/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
26948
Data
26/11/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Due soci avevano impugnato gli accertamenti IRPEF derivanti dal maggior reddito attribuito alla società di persone dopo la rettifica del valore dell’avviamento nella cessione d’azienda. Durante il giudizio di cassazione, l’Agenzia aveva però annullato in autotutela gli atti impositivi emessi verso la società; la Corte rileva che, venuto meno l’accertamento societario, cade automaticamente anche il reddito di partecipazione imputato ai soci secondo il principio di trasparenza. È quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza n. 88/64/2012, depositata il 22 maggio 2012, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo n. 61/01/2009, con cui era stato accolto il ricorso proposto da (XXXXX) e (XXXXX) contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti ((XXXXX) e (XXXXX)) per Irpef del 2001, relativa alla partecipazione dei due soci a La Panaderia di Pinetti & C s.n.c., nella misura del 25 % per ciascuno. Il maggiore reddito scaturiva dall'importo della Imposta di Registro pagato in ordine alla cessione di azienda per rettifica del valore dell'avviamento. In particolare, il giudice di appello accoglieva il gravame della Agenzia, in quanto altra sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia (n. 140/63/2010) aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, n. 44/12/2008, che aveva accolto il ricorso presentato dalla societa' (XXXXX) s.n.c. e da tutti i quattro soci, avverso gli accertamenti Irpef ed Iva.

2.La sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 140/63/2010 e' stata, poi, impugnata per cassazione dalla societa' e dai soci (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX). La Cassazione, con ordinanza 11 aprile 2018, n. 8920, preso atto del deposito da parte dei ricorrenti degli atti di annullamento in autotutela, da parte della Agenzia delle Entrate, in relazione ai tre avvisi di accertamento per cui vi era controversia (n. (XXXXX), anno 2001; n. (XXXXX), anno 2001; (XXXXX), anno 2001), ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dei contribuenti.

3. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 88/64/2012 propongono ricorso per cassazione i contribuenti, depositando memoria scritta e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

5. La Procura Generale deposita memoria contenente le conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "violazione ed errata applicazione dell'articolo 101 c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 2, nullita' per violazione del principio del contraddittorio (motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3", in quanto al giudizio non hanno partecipato tutti i quattro soci, con conseguente violazione del contraddittorio non essendo stato costituito il litisconsorzio necessario e nullita' dell'intero giudizio.

2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e violazione dell'articolo 111 Cost., comma 2 e 3 (motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", in quanto il giudice di appello, da un lato, ha criticato la sentenza del giudice di prime cure che aveva aderito ad altra pronuncia di prime cure favorevole al contribuente (CTP 44/12/2008), e dall'altro, contraddittoriamente ha riformato la medesima sentenza aderendo supinamente alla sentenza di altra Commissione Regionale che aveva travolto tale decisione (CTR 140/63/2010).

3. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)"in quanto la sentenza del giudice di appello e' stata redatta per motivationem senza alcuna valutazione critica dei fatti di causa, con il recepimento della decisione della CTR Lombardia 140/63/2010, peraltro oggetto di impugnazione dinanzi alla Cassazione.

4. Con il quarto motivo di impugnazione (rubricato sub I Motivo a pagina 10 del ricorso per cassazione) i ricorrenti deducono la "Violazione ed errata applicazione degli articoli 2697, 2729 c.c. (motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", lamentando che la CTR, disattendendo i principi in tema di onere della prova e di presunzioni, ha erroneamente escluso che gli elementi indiziari addotti dai ricorrenti (ossia: l'ubicazione dell'esercizio commerciale nella periferia di Bergamo; il mancato pagamento del prezzo della cessione d'azienda; la gestione famigliare dell'esercizio commerciale) fossero idonei a superare la presunzione di corrispondenza del prezzo della cessione al valore di mercato del bene accertato ai fini dell'imposta di registro.

5.Con il quinto motivo (rubricato sub, II Motivo a pagina 11 del ricorso per cassazione) i ricorrenti lamentano la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)", facendo valere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto dimostrata la plusvalenza senza considerare gli elementi probatori di segno opposto addotti dai contribuenti, quali l'insolvenza dell'acquirente, che non aveva pagato il prezzo della cessione (con produzione di tutti gli effetti cambiari), o l'ubicazione dell'azienda in una zona periferica.

6. Con il sesto motivo di impugnazione (rubricato sub III Motivo a pagina 12 del ricorso per cassazione, i ricorrenti si dolgono della "Violazione ed errata applicazione dell'articolo 86 TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in connessione con gli articoli 2697, 2729 c.c. (motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", in quanto la CTR, disattendendo i canoni civilistici in tema di prova, ha ravvisato la plusvalenza, in virtu' del principio di competenza, trascurando gli elementi indiziari che essi avevano fornito, a dimostrazione della mancata realizzazione della plusvalenza, a cominciare, come sopra accennato, dall'inadempimento dell'acquirente che aveva pagato con effetti poi protestati.

7. Con il settimo motivo (rubricato sub IV Motivo a pagina 13 del ricorso per cassazione) i ricorrenti deducono la "Violazione dell'articolo 41 Cost., nonche' degli articoli 1175 e 1375 c.c. (motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", contestando la sentenza impugnata per avere leso il legittimo affidamento dei ricorrenti che, nel 2001, al momento della cessione d'azienda, avevano confidato che l'accertamento del valore dell'azienda, ai fini dell'Imposta di Registro, non li avrebbe privati della facolta' di dimostrare, anche avvalendosi di elementi indiziari, che non era stata realizzata alcuna plusvalenza.

8. Con l'ottavo motivo (rubricato erroneamente come IV Motivo a pagina 13 del ricorso per cassazione) i ricorrenti deducono la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)", in quanto in motivazione non si e' analizzato l'aspetto della "non vincolativita'" tra l'accertamento di valore effettuato ai fini dell'imposta di registro e quello di un maggior reddito per plusvalenza a seguito di cessione di azienda.

9. Preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di ricorso e' la valutazione dell'effetto della intervenuta sentenza di questa Corte (n. 8920 del 2018), che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla societa' (XXXXX) & C. s.n.c. e da tutti i quattro soci (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX), per sopravvenuta carenza di interesse dei contribuenti, a seguito dell'annullamento, in autotutela, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della societa' di persone (n. (XXXXX) anno 2001; n. (XXXXX) anno 2001; (XXXXX) anno 2001).

E' evidente, che venuto meno l'accertamento in capo alla societa' di persone, viene meno automaticamente anche il reddito da partecipazione dei soci per il principio di trasparenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 5.

Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

10.Le spese dell'intero processo vanno compensate integralmente, in considerazione del comportamento processuale dell'Agenzia delle Entrate che, nelle more del giudizio di cassazione, ha annullato in autotutela gli atti impositivi.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

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