Cassazione, sentenza n. 27649 del 3/12/2020
IVA - Imposta corrisposta su acconti relativi a contratto di appalto - Annullamento contratto - Rimborso Iva pagata in rivalsa - Fallimento cedente/prestatore - Diritto del cessionario - Richiesta diretta all'Erario - Legittimità
Dopo la risoluzione di contratti d’appalto, il prestatore aveva restituito gli acconti ma non l’IVA incassata in rivalsa ed era successivamente fallito; il socio unico delle committenti estinte aveva quindi impugnato i dinieghi di rimborso. La Cassazione ha affermato che, quando recuperare l’imposta dal cedente o prestatore fallito risulta eccessivamente oneroso, il cessionario può chiederne direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria. Dichiarata la carenza di legittimazione dell’ex liquidatore, la Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia nei confronti del socio avente diritto ai crediti residui, compensando le spese.
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