Cassazione, ordinanza n. 27416 del 01/12/2020

Riscossione - IVA - Omesso versamento - Crediti non riscossi da Enti pubblici.

Tipologia
Sentenza
Numero
27416
Data
01/12/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La commissione regionale aveva annullato le sanzioni collegate all’omesso versamento dell’IVA, ravvisando la forza maggiore nella crisi di liquidità provocata dal mancato pagamento di rilevanti crediti verso enti pubblici. La Corte ha escluso che la temporanea indisponibilità finanziaria integri automaticamente l’esimente: occorrono circostanze anormali ed estranee all’operatore e la prova dell’adozione di misure appropriate per prevenirne le conseguenze. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la decisione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha rigettato nel merito l’originaria impugnazione della società.

Massima

Risulta legittima la cartella esattoriale emessa per recuperare l'imposta IVA a causa di omesso versamento quando una crisi di liquidità sia connessa alla mancata riscossione di crediti nei confronti di diversi Enti pubblici. Infatti, non è da considerarsi tra le cause di non punibilità una situazione di disagio economico, ancorché riconducibile a fattori esterni, perché essendo il soggetto obbligato al versamento un sostituto d'imposta, lo stesso è tenuto ad accontonare l'IVA riscossa dall'acquirente del bene o servizio per poi riversarlo all'Erario, non potendo venire in rilievo situazioni di difficoltà seppure non prevedibili. Ciò conformemente al diritto unionale in quanto la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale richiede sia la sussistenza di un elemento oggettivo relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, sia un elemento soggettivo costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento adottando misure appropriate.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO

che:

– l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo nei confronti della FIMA s.r.l., che rimane intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, della dichiarazione reddituale relativa all'anno d'imposta 2012, ha rigettato l'appello proposto dall'ufficio avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado ed ha confermato l'annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate alla società contribuente ritenendo sussistente la causa di forza maggiore ravvisata nella mancata riscossione di rilevanti crediti vantati dalla predetta società contribuente nei confronti di diversi enti pubblici;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. La difesa erariale con il motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere che la crisi di liquidita' che aveva impedito alla società contribuente di adempiere l'obbligazione tributaria del versamento dell'IVA fosse incolpevole e tale da integrare la causa di non punibilità della forza maggiore di cui al comma 5 della citata disposizione.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, l'orientamento giurisprudenziale in materia è costante nel negare rilievo, ai fini della configurabilità della suddetta causa di non punibilità, a situazioni di disagio economico ancorchè riconducibile a fattori esterni perchè, essendo il soggetto obbligato al versamento un sostituto di imposta, lo stesso è tenuto ad accantonare l'IVA riscossa dall'acquirente del bene o servizio per poi riversarla all'erario, non potendo, dunque, venire in rilievo situazioni di difficoltà seppur non prevedibili. In tal senso si è espressa Cass. n. 22153 del 2017 che, proprio in situazione del tutto analoga, richiamando un conforme orientamento unionale (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 18/12/2007, in causa C/314/06, punto 24; ord. 18.1.2005 in causa C-325/03, punto 25; sent. 15/12/1994 in causa C-195/91, punto 31, nonchè sent. 17.10.2002 causa C-208/01, punto 19) ha affermato il principio secondo cui "In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicchè non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità" (conf. Cass. n. 28063 del 2018 e n. 7850 del 2018 che ha richiamato la parallela giurisprudenza penale di questa Corte che, relativamente alle fattispecie delittuose di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ha uniformemente escluso la sussistenza della scriminante de qua appunto nel caso della allegazione difensiva della sussistenza di "crisi aziendale" – v. Cass., Sez. 3, n. 37528 del 2013, Corlianò, Rv. 25768301; Sez. 3, n. 3124 del 2013, Murari, Rv. 25884201; Sez. 3, n. 8352 del 2014, Schirosi, Rv. 26312801).

4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate quelle di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

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