Cassazione, sentenza n. 25695 del 01/09/2022

Sentenza n. 25695 del 01/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
25695
Data
01/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società impugnava un accertamento TARSU relativo alle annualità 2007-2010, sostenendo che la CTR non avesse correttamente esaminato la perizia sulle superfici e la documentazione concernente le aree produttive di rifiuti speciali. La Cassazione giudica inammissibili le censure perché sovrappongono violazioni di legge, vizi processuali e motivazionali e mirano, in sostanza, a una nuova valutazione dei fatti; precisa inoltre che denuncia incompleta e variazioni rilevanti devono essere dichiarate. Restano ferme le statuizioni di merito sulla superficie tassabile.

Testo della pronuncia

1. La società P. s.r.l. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3361/35/14, depositata il 31ottobre 2014, con la quale la CTR della Sicilia respingeva il gravame proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento del 4 maggio 2011 relativo a Tarsu concernete l'immobile ubicato nel comune di (—) per le annualità 2007-2010, sul presupposto che, in assenza di presentazione della denuncia relativa al diritto alla riduzione tariffaria ed alle superficie sulle quali si producevano rifiuti speciali non assimilabili, la ricorrente doveva versare la tassa imposta sulla superficie risultante dalla medesima perizia prodotta nell'anno 2010 ai fini urbanistici dalla medesima società.

L'amministrazione comunale di Canicattì non ha svolto difese. Il PG ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

2. Con la prima censura, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 36, nullità della sentenza impugnata, omesso esame di un fatto decisivo, omessa pronuncia, motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., nn. 3). 4) e 5); denunciando in sostanza l'omessa o apparente motivazione della sentenza in quanto i giudici di appello non avrebbero esaminato la perizia depositata al Comune, tant'è che hanno fatto riferimento, ai fini della tassazione, ad un'area di mq 2856,78, omettendo dunque di esaminare i documenti prodotti e di esplicitare gli elementi da cui hanno tratto il proprio convincimento.

3. Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 36, oltre che omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., nn. 4) e 5); per avere i giudici regionali trascurato di esaminare l'allegazione difensiva della ricorrente con riferimento alla rilevanza della perizia depositata nel 2010 presso l'amministrazione comunale rispetto alla situazione del cespite negli anni 2005 e 2006.

4. La terza censura deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 36, oltre che omessa pronuncia, mancanza di motivazione, violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, ex art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5); per avere il decidente omesso di vagliare il secondo motivo di appello con il quale si evidenziava che dall'imposizione doveva essere sottratta l'area pari a 749,01 mq in cui si producono rifiuti speciali per i quali la società fa ricorso ad una ditta specializzata per lo smaltimento, il tutto evincibile dalla documentazione prodotta nel primo grado di giudizio (contratto tra la Pugliese srl e la ditta specializzata L.F. & C. s.n.c.).

Assume di produrre rifiuti speciali in quanto dedita ad attività di rivendita e riparazione di vetture, con la conseguente applicazione dell'art. 62 citato in rubrica.

In aggiunta, adduce che con la sentenza, passata in giudicato, n. 322/2008 è stata assoggettata a tributo solo l'area di 150 mq destinata ad uffici, mentre le superfici destinate ad officina meccanica sono state dichiarate esenti dal tributo in quanto idonee a produrre rifiuti speciali al cui smaltimento la società ricorrente provvede a mezzo ditta specializzata. Evidenzia, inoltre, che dal nulla osta igienico sanitario rilasciato dall'Asl di Agrigento risultava che l'area destinata a rivendita era pari a 150 mq.

5. L'ultimo mezzo denuncia la violazione degli artt, 112, 115, 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 36, oltre che omessa pronuncia, mancanza di motivazione, violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 comma 3, violazione dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5); per avere il giudicante offerto solo un'apparente motivazione rispetto alla doglianza relativa alla detassazione delle aree destinate a produrre rifiuti speciali. Sostiene al riguardo che il Comune di Canicattì si era adeguata alla sentenza definitiva n. 322/2008 riconoscendo che la superficie assoggettabile a tributo era pari a mq 150, concedendo lo sgravio alla società.

6. Il primo e il terzo motivo contengono contemporanea deduzione dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; il secondo motivo contiene conte deduzione dei vizi di cui all'art. 360, nn. 4 e 5, e il quarto motivo contemporanea deduzione dei vizi ex art. 360, nn. 3 e 5.

6.1 Quanto ai motivi primo, terzo e quarto si osserva che la ricorrente ha cumulato censure per violazioni di legge e per vizi motivazionali senza però distinguere tra di essi nell'illustrazione del motivo: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico. Detti motivi sono inammissibili in quanto non può farsi carico alla Corte di individuare all'interno dell'esposizione ciò che costituisce violazione di legge da ciò che costituisce vizio motivazionale. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 2687472018; n. 9590/2019; 36881 del 26/11/2021). Difatti (anche dopo l'abrogazione dell'art. 366 bis c.p.c.) l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone alla parte sotto il profilo dell'autosufficienza di spiegare quali siano le ragioni della censura. E, 8 appunto, senza che la Corte debba fare opera di supplenza (Cass., sez. 5, n. 2617 del 2015; Cass. sez. 3 n. 18375 del 2010; Cass. sez. 3 n. 12984 del 2006; Cass. sez. 3 n. 21659 del 2005).

7. Con riferimento al primo motivo, vale osservare altresì che i limiti di ammissibilità del contenuto effettivo della censura di anomalia motivazionale che equivalga all'inesistenza della motivazione sono stati recentemente riaffermati, chiarendo che " E' inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito." (Cass. Sez. U., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). Tanto premesso, nel caso di specie la CTR ha reso una motivazione non meramente apparente, in quanto le relative argomentazioni, condivisibili o meno che siano, nelle quali si sostanzia consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio all'esito del quale lo stesso giudice ha indicato l'area oggetto della tassazione, affermando di averla inferita dalla perizia.

L'eventuale differenza tra le misurazioni risultanti in perizia (2.053,74 mq) rispetto a quelli indicati nella sentenza pari a mq 2.856,78 integrerebbe un mero vizio revocatorio.

E' poi inammissibile la pretesa, esplicitamente avanzata nel corpo del motivo dalla società di assumere che l'apparenza della motivazione deriverebbe dall'erronea valutazione delle prove, atteso che essa si traduce in una sostanziale censura del merito del giudizio, non ammissibile in questa sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Vizio, quest'ultimo, i cui confini di ammissibilità sarebbero peraltro, nel caso di specie, ulteriormente ristretti dalla c.d. doppia conformità all'art. 348-ter c.p.c., comma 5, che consente comunque il sindacato sull'esistenza, e non mera apparenza, della motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (cfr. Cass. 28/11/2018, n. 30776, in motivazione), ma non di attingere, tramite tale censura, il giudizio in fatto reso dalla CTR.

8. La seconda censura non supera parimenti il vaglio di ammissibilità, giacchè denuncia vizi di "omesso esame", senza conformarsi al parametro di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, il quale ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). La norma introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 2630572018; n. 22397 del 06/09/2019).

Esso, peraltro, contiene contemporanea censura i vizi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, risultando contraddittoria poichè denuncia, in un unico motivo, due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. sez. 5, n. 17141 del 28/6/2018; Cass. Sez. L., n. 13866 del 18/06/2014; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882).

In ogni caso, giova rammentare che i soggetti passivi dell'imposta devono presentare al Comune, "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione", una denuncia unica dei locali e delle aree tassabili. Tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, le variazioni relative ai locali e alle aree che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione, e riscossione, del tributo (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, commi 1 e 2). Si è infatti già precisato che, per ogni anno solare, sussiste una distinta obbligazione tributaria (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64, comma 1), sicchè, come accade nel caso di totale omissione della dichiarazione, anche nel caso in cui l'iniziale denuncia sia infedele (o incompleta), il contribuente non è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa, perchè tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant'è che la sua inottemperanza è sanzionata del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, per ogni anno in cui la denuncia non è presentata. Qualora, dunque, il contribuente effettui una iniziale denuncia infedele (o incompleta) e negli anni successivi resti inerte, in questi anni, non presentando la dichiarazione dovuta, si trova nella stessa condizione di chi abbia omesso di presentarla (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019; n. 22900/2020).

8.1 Peraltro, erra la ricorrente nell'affermare che dovrebbero essere tassate solo le aree destinate ad uffici.

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), come è noto, ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche. Con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari (Vedi Cass. n. 21342 del 2008; Cass. n. 14816 del 2010 e Cass. n. 22223 del 2016), in quanto con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, è stato restituito ai Comuni (cfr. Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche "per qualità e quantità" (art. 21, comma 2, lett. g).

Il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Dir. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti"), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della "gestione" degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5, e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti "urbani", tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), mentre 3 sono rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "da attività commerciali" (art. 7, comma 2, lett. b, e comma 3, lett. e); d) i comuni "effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa"; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, "le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio", nonchè "l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento"; la privativa suddetta "non si applica (….) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati" (dal 1 gennaio 2003, "alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati", ai sensi della L. n. 179 del 2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g), e comma 7).

Lo stesso decreto, art. 49, ha istituito la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (usualmente denominata TIA, "tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, "ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori" (comma 10), e disponendo altresì che "sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua" detta attività (comma 14).

Dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero ai sensi del Decreto Ronchi, art. 21, comma 7, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dal Decreto Ronchi, art. 49, comma 14, e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2). (Vedi Cass. Sez. 5 n. 9731 del 2015).

Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell'esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all'urbano, come nel caso in esame.

Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio come stabilito anche da questa Corte "Spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il qual spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale" (v. anche Cass. 4 aprile 2012, n. 5377/2012; Cass. n. 7647/2018; Cass. n. 9731 del 2015; Cass. 22130/2017; n. 21250/2017; in termini, più recentemente, Cass. n. 10161/19).

Inoltre, l'esonero dalla privativa comunale, previsto del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi (Cass. n. 703/2019).

Prova che il contribuente deve fornire nei termini previsti dalla normativa che regola la materia ovvero da quelli indicati da regolamenti comunali, non potendo servirsi il contribuente di altri strumenti per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dello smaltimento attraverso gli appositi moduli.

E' evidente allora che alcuna rilevanza assume un contratto con ditta specializzata relativa ad una sola annualità, senza neppure l'allegazione dei relativi moduli concernenti la qualità e la quantità dei rifiuti smaltiti.

Infine, non giova alla società contribuente la sentenza passata in giudicato con la quale la CTP di Agrigento ha riconosciuto la limitazione dell'area tassabile ai 150 mq., ciò per due ordini di motivi.

Sul giudicato, formatosi sull'annualità Tarsu diversa da quella oggetto di causa, si osserva che è giurisprudenza costante di questa Corte l'affermazione che il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. civ. sez. V, n. 32254/2018). In particolare, in tema di ICI, si è affermato che la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità, fa stato con riferimento anche ad annualità diverse in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili (Cass. civ. sez. V n. 1300/2018). Il requisito oggettivo per ottenere l'invocata esenzione dall'imposta, che attiene alle modalità di esercizio della attività svolta nei locali, non costituisce una "qualità permanente" della struttura. Le modalità di esercizio di una determinata attività, infatti, ben possono essere diverse se riferite a periodi di imposta diversi, ed è onere del contribuente dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione (Cass. civ. sez. V, n. 7417/2019; n. 13966/2016; Cass. civ. sez. V n. 6711/2015).

Senza considerare che l'esclusione dalla tassazione delle aree destinate alla vendita di vetture costituisce questione di interpretazione normativa.

La tesi difensiva della ricorrente non è condivisibile, in quanto, nella specie, non può ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dal precedente giudicato in relazione all'interpretazione giuridica della norma tributaria in materia di tarsu. Infatti, l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n. 15215/2021, in motiv.). Ne discende che la interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia – salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno non limitano il giudice dell'impugnazione o di legittimità nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., sez. 1, 29/04/1976 n. 1531; Cass., sez. L, 23/12/2003, n. 19679; Cass., sez. 3, 20/10/2010, n. 216561).

Il ricorso va dunque respinto.

In mancanza di costituzione del Comune, non vi è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte;

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all'udienza della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2022

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