Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 720

Cassazione, sentenza n. 720 del 12/01/2023

Sentenza n. 720 del 12/01/2023

L’accertamento recuperava maggiori dazi e IVA all’importazione, contestando la classificazione come fotocamere digitali di apparecchi ritenuti action cam e quella attribuita ai relativi accessori. I giudici di merito avevano annullato la pretesa, valorizzando la funzione fotografica principale e la destinazione degli accessori agli apparecchi. La Cassazione ha giudicato ammissibile e fondato il primo motivo dell’Agenzia delle Dogane, rilevando che il regolamento unionale stabilisce parametri specifici per le action cam e che la doglianza investe l’applicazione della voce tariffaria ai fatti già accertati, senza richiederne un nuovo esame.

  • Imposte indirette
  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 646

Cassazione, sentenza n. 646 del 12/01/2023

Sentenza n. 646 del 12/01/2023

Una compagnia assicurativa chiedeva il rimborso delle ritenute applicate alle cedole periodiche di polizze vita collegate a titoli o indici, sostenendo che l’eventuale reddito fosse determinabile soltanto alla scadenza o al riscatto. La Cassazione ha escluso che tali cedole costituiscano attribuzioni patrimoniali autonome: è imponibile soltanto il differenziale positivo tra quanto complessivamente percepito e i premi pagati, quando divenga certo. Ha quindi respinto le censure dell’Agenzia sulla tassazione immediata e confermato, sui punti esaminati, la legittimità del rimborso delle ritenute indebitamente versate.

N. 605

Cassazione, sentenza n. 605 del 11/01/2023

IVA - Operazioni di acquisto senza applicazione di IVA - Attività di «bunkeraggio» - Esenzione IVA ex art. 8-bis, comma 1, lettera d) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Regime del plafond - Cessioni finali di beni esportati direttamente dal venditore o per suo conto - Cessione a un intermediario che non costituisca un rappresentante dell'armatore.

L’accertamento recuperava l’IVA sugli acquisti di carburante destinato al rifornimento di navi, sul presupposto che l’esenzione non potesse estendersi alla cessione effettuata da un intermediario operante in nome proprio. La Cassazione ha affermato che il beneficio può applicarsi anche a uno stadio commerciale anteriore se l’intermediario acquisisce formalmente la proprietà non prima del caricamento e l’armatore dispone contestualmente del carburante come proprietario. Accertata dalla CTR la consegna diretta a bordo con clausola FOB e la mancata disponibilità materiale dell’intermediario, il ricorso dell’Ufficio è stato rigettato.

  • IVA
  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 604

Cassazione, sentenza n. 604 del 11/01/2023

Sentenza n. 604 del 11/01/2023

Per il periodo d’imposta 2011 l’Ufficio aveva recuperato l’IVA sugli acquisti di carburante destinato al bunkeraggio, contestando il superamento del plafond e l’estensione dell’esenzione alla cessione dell’intermediario. La Cassazione ha ritenuto applicabile l’esenzione anche allo stadio anteriore alla cessione finale quando il trasferimento avvenga non prima del caricamento e l’armatore possa disporre subito del carburante come proprietario. Poiché la CTR aveva accertato la consegna diretta con clausola FOB e l’assenza di disponibilità dell’intermediario, la Corte ha rigettato il ricorso dell’Ufficio.

  • IVA
  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 592

Cassazione, ordinanza n. 592 del 11/01/2023

IVA - Accertamento - Cessioni all'esportazione - Prova.

Una società contestava il recupero dell’IVA su cessioni dichiarate all’esportazione, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente valutato i documenti prodotti per dimostrare l’uscita delle merci dall’Unione. La Cassazione ha ribadito che la prova grava sul cedente e deve essere certa e incontrovertibile, mediante documentazione o visto doganale oppure attestazioni di autorità pubbliche del Paese di destinazione; i soli documenti privati non bastano. Poiché erano stati prodotti anche documenti di autorità estere non esaminati secondo tali criteri, ha accolto il terzo motivo, cassato la decisione e disposto il rinvio.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Estero
N. 543

Cassazione, ordinanza n. 543 del 11/01/2023

Contenzioso tributario - Assenza di comunicazione dell'avviso di udienza al curatore fallimentare.

Dopo l’interruzione del giudizio per il fallimento della società contribuente, l’avviso della nuova udienza era stato inviato al precedente difensore della società in bonis, ma non al curatore; la CTR aveva poi accolto l’appello dell’Agenzia in materia di IRES, IRAP e IVA. La Cassazione ha affermato che, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale passa al curatore e che l’omessa comunicazione dell’udienza compromette contraddittorio e diritto di difesa. Ha accolto il primo motivo, assorbito gli altri, cassato la sentenza e rinviato al giudice regionale.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Procedure concorsuali
N. 38123

Cassazione, sentenza n. 38123 del 30/12/2022

Sentenza n. 38123 del 30/12/2022

La curatela contestava un accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo agli anni 2001 e 2002, sostenendo fra l’altro la decadenza dell’Amministrazione e l’infondatezza dei rilievi. La Cassazione ha affermato che il raddoppio dei termini collegato all’obbligo di denuncia penale può operare per imposte sui redditi e IVA, ma non per l’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Ha quindi annullato nel merito l’avviso limitatamente all’IRAP, perché tardivo, e rigettato gli altri motivi, ritenendo adeguata la motivazione regionale e non assolto l’onere documentale della curatela.

  • Accertamento fiscale
  • IRAP
  • IVA
  • IRES
  • Procedure concorsuali
  • Processo tributario
N. 38122

Cassazione, sentenza n. 38122 del 30/12/2022

Sentenza n. 38122 del 30/12/2022

Società e soci chiedevano la revocazione dell’ordinanza che aveva confermato la rettifica dei ricavi, sostenendo che la decisione avesse erroneamente attribuito alla CTR l’impiego di elementi ulteriori rispetto a un accordo tariffario successivo all’anno accertato. La Corte ha escluso l’errore revocatorio: la CTR aveva fondato l’accertamento sull’antieconomicità dell’attività e utilizzato quell’accordo soltanto come parametro, riducendo inoltre i maggiori ricavi della metà. Il ricorso, carente anche di autosufficienza e specificità, è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

N. 38120

Cassazione, sentenza n. 38120 del 30/12/2022

Sentenza n. 38120 del 30/12/2022

La curatela contestava un accertamento per IRPEG e IRAP, emesso dopo una verifica e prima del decorso di sessanta giorni dal verbale, deducendo decadenza, assenza di urgenza e inoperatività del raddoppio dei termini. La Corte ha ritenuto tardiva la censura sul termine dilatorio, introdotta soltanto con memoria, e ha affermato che l’urgenza può essere accertata in concreto dal giudice; nella specie la CTR l’aveva collegata allo stato avanzato della procedura concorsuale. Sulle questioni esaminate ha inoltre confermato che, nel regime temporale applicabile, il raddoppio richiedeva l’obbligo di denuncia, non la sua effettiva presentazione.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRAP
  • Procedure concorsuali
N. 37124

Cassazione, sentenza n. 37124 del 30/12/2022

Sentenza n. 37124 del 30/12/2022

L’Agenzia delle Entrate chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva confermato la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite previsto dalla legge, denunciando un travisamento della propria censura sull’inerenza. La Corte ha escluso l’errore percettivo: l’ordinanza aveva correttamente compreso la questione e consapevolmente confermato che, ricorrendo le condizioni normative, la presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria rende insindacabile anche l’inerenza. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo assorbito, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

  • Enti Sportivi dilettantistici
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 38132

Cassazione, sentenza n. 38132 del 30/12/2022

Sentenza n. 38132 del 30/12/2022

La controversia riguardava accise e addizionali sull’energia elettrica per il 2008-2010, nonché la mancata decisione della CTR sulle questioni di merito riproposte dalla contribuente dopo che il primo grado aveva esaminato soltanto la prescrizione. La Cassazione ha escluso l’errore revocatorio, trattandosi eventualmente di valutazione giuridica, ma ha riconosciuto l’omessa pronuncia. Ha inoltre stabilito che la prescrizione quinquennale decorre dall’effettiva presentazione della dichiarazione di consumo: la pretesa per il 2008 era prescritta alla notifica del verbale, mentre per il 2009 e il 2010 il termine non era scaduto.

N. 38131

Cassazione, sentenza n. 38131 del 30/12/2022

Cartella di pagamento - Accise - Imposta di fabbricazione di oli minerali e derivati in autotrazione - Società contribuente esposta a duplice richiesta di pagamento dell'accisa da parte delle autorità di diversi Stati membri - Art. 12, n. 3, della Direttiva n. 76/308/CEE - Violazioni verificatesi in successione in più Stati nel corso della circolazione di uno stesso bene soggetto ad accisa.

La controversia riguardava accise su gasolio spedito in regime sospensivo verso un altro Stato membro, richieste sia dall’autorità italiana sia da quella estera. La Cassazione ha stabilito che, in caso di violazioni successive, rileva la prima irregolarità che abbia determinato lo svincolo dal regime sospensivo: nella specie, essa si era verificata in Italia, poiché il destinatario non aveva ricevuto la merce e i timbri sui documenti erano falsi. Ha quindi ritenuto fondati i ricorsi riuniti dell’Amministrazione, escludendo la doppia imposizione anche perché il pagamento estero era cautelativo e non definitivo.

  • Imposte indirette
  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 38130

Cassazione, sentenza n. 38130 del 30/12/2022

Società estinta - obbligo adempimento tributario- post D.Lgs. 175/2014-sent Corte cost. n.142/2020- persiste.

Nel giudizio su un accertamento IRES e IVA, gli ex soci eccepivano l’inammissibilità del ricorso erariale perché la società era stata cancellata e non avevano ricevuto somme dal bilancio finale di liquidazione. La Cassazione ha escluso che tali circostanze eliminino la loro legittimazione: per le cancellazioni successive al 13 dicembre 2014, la sopravvivenza fiscale quinquennale prevista dal d.lgs. n. 175/2014 costituisce una scelta legislativa ritenuta legittima dalla Corte costituzionale. Respinta l’eccezione, la Corte ha dichiarato inammissibili due motivi dell’Agenzia e fondato quello sulla disciplina delle perdite su crediti.

  • Società
  • Società di capitali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 38129

Cassazione, sentenza n. 38129 del 30/12/2022

Sentenza n. 38129 del 30/12/2022

L’accertamento recuperava IRES, IRAP e IVA assumendo che la cessione di prodotti alcolici a un soggetto privo dell’autorizzazione per il deposito fiscale avesse prodotto uno svincolo irregolare e un ricavo imponibile. La commissione regionale aveva invece annullato l’atto, limitandosi a richiamare la destinazione dell’alcol alla panificazione. La Cassazione ha giudicato tale motivazione insufficiente e non pertinente alla questione devoluta, perché non esponeva fatti, censure d’appello e ragioni giuridiche; ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, assorbito il secondo, cassato la decisione e rinviato al giudice regionale.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • IVA
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 38128

Cassazione, sentenza n. 38128 del 30/12/2022

Sentenza n. 38128 del 30/12/2022

La lite concerneva l’esenzione dall’accisa per alcol etilico ceduto, dopo un affitto d’azienda, a un’impresa che non aveva ancora ottenuto l’autorizzazione al deposito fiscale. La Cassazione ha affermato che la continuità produttiva e la destinazione alimentare non suppliscono alla condizione soggettiva: il cessionario deve essere autorizzato quale depositario fiscale già al momento dell’acquisto. In mancanza, la cessione integra uno svincolo irregolare assimilato all’immissione in consumo; la Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione doganale, cassato la sentenza favorevole alla contribuente e disposto il rinvio.

  • Imposte indirette
  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 38127

Cassazione, sentenza n. 38127 del 30/12/2022

Accise - decorrenza termini prescrizione accise- momenti decorrenza - data consumo- presentazione dichiarazione annuale accise-

La controversia riguardava sanzioni per accise e addizionali sull’energia elettrica fornita a un’impresa ritenuta consumatore finale, nonché la prescrizione delle pretese relative agli anni 2000-2002. La Cassazione ha precisato che il termine quinquennale decorre, ordinariamente, dal momento della dichiarazione annuale di consumo; lo spostamento alla scoperta dell’illecito richiede però una condotta omissiva ulteriore, idonea a occultare la realtà, e non coincide con il solo omesso versamento. Ha inoltre posto sul cedente l’onere di verificare l’autorizzazione del cessionario, accogliendo il primo e il terzo motivo, cassando con rinvio.

  • Imposte indirette
  • Sanzioni
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 38127

Cassazione, sentenza n. 38127 del 30/12/2022

Sentenza n. 38127 del 30/12/2022

L’atto sanzionatorio contestava l’omesso pagamento di accise e addizionali sull’energia elettrica, mentre il giudice regionale aveva ravvisato la prescrizione e attribuito al cessionario la qualità di soggetto assimilato al fabbricante. La Cassazione ha chiarito che il quinquennio decorre dalla dichiarazione annuale di consumo e che il rinvio alla scoperta dell’illecito presuppone un’ulteriore condotta di occultamento, distinta dall’omesso pagamento. Ha anche affermato che il cedente deve verificare la licenza del cessionario: senza autorizzazione, lo svincolo è irregolare. Accolti il primo e il terzo motivo, ha cassato con rinvio.

  • Imposte indirette
  • Sanzioni
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 38126

Cassazione, sentenza n. 38126 del 30/12/2022

Sentenza n. 38126 del 30/12/2022

L’avviso richiedeva accise e addizionali sull’energia elettrica ceduta a un’impresa che l’Amministrazione considerava consumatore finale; la commissione regionale aveva invece dichiarato in parte prescritta la pretesa e qualificato l’acquirente come soggetto assimilato al fabbricante. La Cassazione ha ricondotto la decorrenza ordinaria della prescrizione alla dichiarazione annuale di consumo, riservando il dies a quo dalla scoperta ai casi di ulteriore condotta occultatrice. Ha inoltre imposto al cedente la verifica della licenza del cessionario, la cui assenza rende irregolare lo svincolo; accolti il primo e il terzo motivo, ha cassato e rinviato.

  • Imposte indirette
  • Accertamento e riscossione
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 38125

Cassazione, sentenza n. 38125 del 30/12/2022

Sentenza n. 38125 del 30/12/2022

La controversia riuniva i ricorsi contro una sentenza d’appello relativa a un accertamento IRES, IRAP e IVA per fatture passive ritenute fittizie e contro la successiva decisione che aveva respinto la revocazione. La Cassazione ha richiamato la necessità di riunire le impugnazioni contemporaneamente pendenti, data la connessione tra la decisione ordinaria e quella revocatoria. Le contestazioni della contribuente non hanno superato le valutazioni compiute nei precedenti gradi, comprese quelle sugli elementi della frode e sui presupposti della revocazione; sono stati quindi rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale, con compensazione delle spese.

N. 38124

Cassazione, sentenza n. 38124 del 30/12/2022

Accertamento - Recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche - Presunzione legale assoluta di inerenza quanto alle spese di sponsorizzazione - Inammissibilità.

L’Agenzia chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva confermato la deducibilità di spese di sponsorizzazione sostenute verso associazioni sportive dilettantistiche, deducendo un errore percettivo sul contenuto del precedente ricorso. La Cassazione ha escluso il travisamento: l’ordinanza aveva esaminato proprio la contestata estensione della presunzione legale anche all’inerenza. Ricorrendo i requisiti relativi al soggetto sponsorizzato, al limite di 200.000 euro, alla finalità promozionale e all’effettiva attività pubblicitaria, la presunzione è assoluta e rende irrilevante l’antieconomicità; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo assorbito.

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