Cassazione, ordinanza n. 543 del 11/01/2023

Contenzioso tributario - Assenza di comunicazione dell'avviso di udienza al curatore fallimentare.

Tipologia
Sentenza
Numero
543
Data
11/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo l’interruzione del giudizio per il fallimento della società contribuente, l’avviso della nuova udienza era stato inviato al precedente difensore della società in bonis, ma non al curatore; la CTR aveva poi accolto l’appello dell’Agenzia in materia di IRES, IRAP e IVA. La Cassazione ha affermato che, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale passa al curatore e che l’omessa comunicazione dell’udienza compromette contraddittorio e diritto di difesa. Ha accolto il primo motivo, assorbito gli altri, cassato la sentenza e rinviato al giudice regionale.

Massima

La dichiarazione di fallimento determina il trasferimento al curatore della legittimazione a far valere rapporti di diritto patrimoniale che facevano capo al debitore (artt. 43 Legge fallimentare), essendo il debitore privo, in linea generale, della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione dei casi in cui il debitore dichiarato fallito agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale. Nella fattispecie risultava che l'avviso di fissazione della nuova udienza, emesso a seguito di presentazione dell'istanza di riassunzione del processo interrotto, era stato notificato alla Società, in persona del legale rappresentante, al domicilio eletto presso il suo procuratore e non anche al curatore fallimentare. La non integrità del contraddittorio, a causa della mancata convocazione della curatela fallimentare, imponeva di provvedere alla rinnovazione dell'avviso di trattazione, atteso che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE:

La società (——) Srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, dovute per l'anno d'imposta 2007, a seguito di recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e dell'IVA considerata indebitamente detratta, in relazione a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;

– La Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso;

– con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, rilevando che:

– l'Amministrazione finanziaria aveva provato l'inesistenza delle operazioni descritte nelle fatture contestate sulla base di una serie di elementi indiziari, in presenza dei quali spettava alla contribuente fornire la prova dell'effettività delle operazioni, che nella specie non era stata fornita, non potendo la stessa consistere solo nella esibizione di mezzi di pagamento (bonifici e assegni), che normalmente vengono utilizzati in modo fittizio e che, quindi, costituiscono solo un mero elemento indiziario, da valutare unitamente a tutte le altre risultanze dell'accertamento;

– la curatela fallimentare della (——) Srl impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

– l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

– Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, artt. 101 e 164 c.p.c., essendo stata la stessa emessa senza la convocazione del curatore fallimentare;

– sostiene, invero, che dopo l'interruzione del giudizio di appello, a seguito dell'intervenuto fallimento della (——) Srl , dichiarato dal suo procuratore all'udienza dell'1.12.2014, e la riassunzione della controversia da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante la presentazione dell'istanza di trattazione, l'avviso di trattazione, indirizzato alla società fallita, era stato notificato presso il difensore domiciliatario della società in bonis, anzichè al curatore fallimentare che non si è costituito nel giudizio di appello;

– con il secondo motivo, deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, art. 24 Cost., artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente considerato quali presunzioni poste a fondamento della pretesa anche elementi dedotti per la prima volta dall'Agenzia delle Entrate nell'atto di appello, essendo precluso all'Amministrazione finanziaria integrare o modificare, nel corso del giudizio, i presupposti della pretesa;

– con il terzo motivo, deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, non avendo la CTR esaminato alcune circostanze, tempestivamente dedotte dalla ricorrente, e segnatamente: le fatture contestate documentavano l'avvenuto noleggio dalla Lo Calzo Service Srl di attrezzature che non erano nella disponibilità della contribuente e che servivano per i lavori appaltati; la mancanza di attrezzature si evinceva dal fatto che l'unico ammortamento effettuato riguardava le spese di costituzione dell'azienda; nonostante la mancanza di mezzi propri, nel 2007 la società aveva prodotto un volume d'affari pari ad Euro 1.888.537,00, perchè disponeva di quelli noleggiati; dalla scheda contabile si evinceva che il pagamento di parte del corrispettivo, pari ad Euro 468.500,00, era stato eseguito con assegni bancari, mentre la restante parte, pari ad Euro 372.000,00, con bonifici e/o giroconti, mentre solo una minima parte dell'importo pagato con assegni (Euro 82.500,00) era stata incassata da tale B.B.; la produzione del contratto di nolo a freddo con la Lo Calzo Service Srl e le successive integrazioni; la produzione dei contratti di appalto stipulati con diverse imprese, le dichiarazioni rese da terzi e altra documentazione, attestanti l'effettiva esecuzione dei lavori eseguiti mediante le attrezzature noleggiate;

– il primo motivo è fondato;

– la dichiarazione di fallimento determina il trasferimento al curatore della legittimazione a far valere rapporti di diritto patrimoniale che facevano capo al debitore (L. Fall., art. 43, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 143), essendo il debitore privo, in linea generale, della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione dei casi in cui il debitore dichiarato fallito agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale L.Fall., ex art. 46, D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 146, (Cass., 9.05.2019, n. 12264) e qualora gli organi della procedura concorsuale siano rimasti inerti (ex plurimis, Cass. 5.12. 2019, n. 31843);

– nella specie risulta che l'avviso di fissazione della nuova udienza, emesso a seguito di presentazione dell'istanza di riassunzione del processo interrotto, era stato notificato alla (——) Srl , in persona del legale rappresentante C.C., al domicilio eletto dalla predetta contribuente presso il suo procuratore (l'avviso di trattazione risulta spedito all'indirizzo PEC del difensore della società in bonis) e non (anche) al curatore fallimentare;

– la non integrità del contraddittorio, a causa della mancata convocazione della curatela fallimentare, imponeva alla CTR di provvedere alla rinnovazione dell'avviso di trattazione, atteso che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. 11.07.2018, n. 18279);

– l'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri;

– il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 13 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2023

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