Cassazione, sentenza n. 9453 del 18/04/2018

Sentenza n. 9453 del 18/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
9453
Data
18/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva maggiore IVA su premi sportivi e la deducibilità di costi di ospitalità, manifestazioni, affitto d’azienda e interessi passivi; la CTR aveva confermato l’aliquota ordinaria, riconoscendo invece i costi. La Cassazione non ha esaminato il merito delle riprese, perché il ricorso dell’Agenzia riproduceva estesamente gli atti senza una sintesi autonoma idonea a esporre con chiarezza i fatti sostanziali e processuali. Dichiarato inammissibile il ricorso principale, quello incidentale tardivo è divenuto inefficace, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 119 del 23 ottobre 2009, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla U.M.A.S. Unione Marchigiana Attività Sportive s.r.l. avverso la statuizione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso l'avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito d'impresa relativamente all'anno di imposta 2004 recuperando a tassazione la differenza di aliquota IVA applicata sulle ritenute di acconto operate sui versamenti di premi di cui alla L. n. 315 del 1942, art. 3 (in favore dei soggetti partecipanti al campionato italiano guidatori trotto), non ricorrendo nella specie le condizioni previste dalla citata disposizione per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento; recuperava inoltre a tassazione diversi costi ritenuti indeducibili, in particolare: i costi di vitto ed alloggio per ospitalità di ospiti o familiari degli sportivi partecipanti agli eventi agonistici organizzati presso l'ippodromo gestito dalla società contribuente; le spese sostenute per l'organizzazione di alcune manifestazioni sportive da una società (la SMA s.r.l.) che aveva una compagine sociale identica a quella della società verificata e che all'epoca ceduto l'azienda e, quindi, teoricamente avrebbe dovuto assolvere funzioni di mera gestione immobiliare; gli importi corrisposti in relazione al contratto di affitto d'azienda stipulato con la predetta SMA s.r.l., in quanto costi privi di valida giustificazione economica in ragione del fatto che quanto corrisposto a tale titolo superava i canoni dovuti per tutto il ventennio di durata del contratto; gli interessi passivi finanziari corrisposti per l'esposizione bancaria per l'acquisto di beni ammortizzabili e l'esecuzione di opere a carattere pluriennale effettuati per l'adempimento del già citato contratto di affitto di azienda;

1.1. I giudici di appello confermavano la ripresa a tassazione della maggiore aliquota IVA sostenendo che la società contribuente non aveva adeguatamente documentato la sussistenza delle condizioni per applicare l'aliquota agevolata, mentre riconosceva la deducibilità di tutti costi ripresi a tassazione sostenendo che, quelli sopportati per l'ospitalità dei drivers erano giustificati dalla partecipazione degli stessi alle gare ed erano "inerenti ed afferenti all'attività esercitata" dalla società contribuente, mentre i costi correlati all'esecuzione del contratto di affitto di azienda erano giustificati da scelte imprenditoriali sostanzialmente insindacabili, ove lecite, come nel caso in esame.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui replica l'intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso proposto dalla difesa erariale è inammissibile per violazione del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. E ciò, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi nè nell'ambito della loro illustrazione" (Cass. n. 20393 del 2009; conf. n. 20395 del 2009, nonchè, di questa Sezione, n. 17447 del 2012, n. 10244 del 2013, in precedenza: Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, secondo cui: "La prescrizione contenuta nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura"; conf. Cass. Sez. U., n. 5698 del 2012).

Il ricorso qui vagliato è appunto strutturato nei sensi di cui ai due citati precedenti, in quanto nello stesso sono anastaticamente riprodotti:

a) l'intera "motivazione" dell'avviso di accertamento (da pag. 3 a pag. 17 del ricorso);

b) il ricorso proposto in primo grado dalla società contribuente in tutte le sue parti argomentative dei motivi di impugnazione delle riprese a tassazione dei costi di cui si è detto in premessa, comprensivo delle richieste conclusive avanzate alla CTP (da pag. 17 a pag. 31 del ricorso);

c) le controdeduzioni depositate in primo grado dall'Agenzia delle Entrate, nelle pagine (da 2 a 9) inerenti alla trattazione delle questioni poste dalla società ricorrente in relazione ai costi di cui si è detto sopra (pagg. 32, 33 e 34 del ricorso);

d) la motivazione integrale della sentenza della CTP di Ascoli Piceno;

e) le controdeduzioni depositate in secondo grado dall'Agenzia delle Entrate, nelle pagine (da 2 a 8).

In realtà, però, quello che rende insuperabile il profilo di inammissibilità del ricorso qui rilevato è l'assoluta mancanza di una sintesi esplicativa del contenuto degli atti ivi riprodotti, che rendesse superflua la lettura integrale di tali atti e che consentisse così di evitare la sanzione di inammissibilità in esame, nella prospettiva delineata da Cass. n. 18363 del 2015 (in tal senso anche Cass. n. 12641 del 2017, n. 960 e n. 961 del 2018), secondo cui il ricorso redatto con la tecnica dell'assemblaggio di una serie di documenti è sanzionabile con l'inammissibilità "a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall'atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi".

In coerenza con i principi affermati da Sez. U. n. 5698 del 11/04/2012, del resto, neppure l'esposizione dei motivi, che sono formulati in termini assolutamente preponderanti con la medesima tecnica narrativa, risulta "di per sè autosufficiente", ossia tale da consentire "di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso", sì da evitarne la declaratoria di inammissibilità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, che rende del tutto superfluo anche soltanto sunteggiare i sei motivi di cassazione proposti dalla ricorrente, consegue che il ricorso incidentale, con cui la controricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25 e art. 2697 c.c., nonchè il travisamento del fatto e l'omessa motivazione su punti decisivi per la controversia, e che è tardivo, essendo stato notificato dopo la scadenza del termine per impugnare (senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall'art. 371 c.p.c., comma 2, ovvero di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale – in questo senso, tra le altre, Cass. n. 8105 del 2006 e n. 6077 del 2015), va dichiarato inefficace, ex art. 334 c.p.c., comma 2.

Le spese processuali vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018

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