Cassazione, sentenza n. 10680 del 04/05/2018
Sentenza n. 10680 del 04/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10680
- Data
- 04/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva annullato la rettifica INVIM relativa alla vendita di immobili, rilevando che l’atto non spiegava l’elevatissimo incremento di valore attribuito ai beni nell’arco di quattro mesi; la consulenza tecnica aveva inoltre escluso un aumento nel periodo considerato. La Cassazione osserva che il ricorso dell’Agenzia non affronta la decisiva carenza di motivazione dell’atto e tende invece a ottenere una nuova valutazione della congruità del valore, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato e l’annullamento dell’atto resta fermo.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza in data 4.3.2011, la commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava illegittimo l'atto notificato dalla Agenzia delle Entrate alla s.a.s., in liquidazione, XXXX, in rettifica ai fini Invim, del valore di vendita di alcuni immobili alla data del 31.12.1992.
2. La commissione rilevava che l'atto "non consentiva di comprendere in motivi per cui è stato ritenuto congruo il valore iniziale dichiarato ai fini Invim alla data del 28.8.1992, con un incremento imponibile dopo solo 4 mesi di Lire 2.866.045.150"; evidenziava che dalla espletata Ctu era emerso che tra la data del 28.8.1992 e la data del 31.12.1992 gli immobili in questione non erano aumentati di valore e che il valore finale degli immobili era pari a Lire 2.475.428.300; aggiungeva che l'ufficio avrebbe dovuto confrontare il valore finale accertato con il valore iniziale di Lire 900.000.000 e non – in contrasto con il principio di affidamento sancito dall'art. 10 dello Statuto del contribuente – con il valore disomogeneo rappresentato dal corrispettivo dichiarato ai fini Iva alla data dell'acquisto.
3. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione regionale sul motivo, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della dedotta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6 e 20, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, sostenendo che la commissione ha richiesto che la motivazione dell'atto fosse riferita non solo al valore finale dichiarato dalla contribuente ma anche al valore iniziale senza considerare che la rettifica era stata effettuata in applicazione dei sopradetti artt. 6, 20 e 17 e non in contrasto con il principio di affidamento sancito dalla L. n. 212, art. 10.
4. La società XXXX non ha svolto difese.
5. Il ricorso va disatteso in quanto, per un verso, non tocca il cuore della decisione – la carenza di motivazione dell'atto impositivo per mancata evidenziazione delle ragioni sulla base delle quali l'ufficio ha determinato nella somma di Lire 3.766.045.150 il valore dei beni alla data del 31.12.1992 laddove il valore era solo quattro mesi prima di Lire 900.000.000 – e, per altro verso, mira inamissibilmente ad ottenere da questa Corte di legittimità una rivalutazione – in termini di congruità – della determinazione di valore.
6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018
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