Cassazione, sentenza n. 24982 del 10/10/2018

Sentenza n. 24982 del 10/10/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
24982
Data
10/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia contestava sia l’inerenza dei costi per servizi resi dalla controllante, con la relativa detrazione IVA, sia la deduzione della minusvalenza derivante dalla svalutazione e successiva cessione infragruppo di una partecipazione. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le prime due censure, perché richiedevano un riesame delle prove, ma ha giudicato insufficiente la motivazione con cui la CTR aveva riconosciuto valide ragioni economiche per la svalutazione, senza esaminare gli elementi contrari indicati dall’Ufficio. Accolto il terzo motivo, ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

A seguito di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società D. Sollevamenti srl un avviso di accertamento ai fini Ires ed Irap per gli anni di imposta 2004 e 2005, ed altro avviso di accertamento ai fini Iva per i medesimi anni di imposta.

Contro gli avvisi di accertamento la società proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Varese che, previa riunione, li accoglieva parzialmente con sentenza del 10.10.2008.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 9.7.2010 accoglieva parzialmente l'appello incidentale della contribuente e respingeva l'appello principale dell'Ufficio. In particolare il giudice di appello confermava l'inerenza, e quindi la deducibilità del costi per Euro 181.400 fatturati dalla società controllante D. C. & C. spa con sede in (—) (proprietaria del 90% delle quote della D. srl) per i servizi prestati in favore della società verificata; non riteneva finalizzata alla elusione di imposta, bensì giustificata da valide ragioni economiche, l'operazione consistita nella svalutazione del valore della partecipazione totalitaria nella G. S. srl, ridotto da Euro 929.622 ad Euro 300.000, effettuata da D. srl in sede di chiusura del bilancio al 30.9.2003, con successiva cessione della partecipazione svalutata alla propria controllante società D. C. & C. spa, operazione che aveva consentito alla D. srl di portare in deduzione la relativa minusvalenza avvalendosi del regime transitorio di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4, comma 1, lett. d) previsto in relazione al prossima entrata in vigore, dal 1 gennaio 2004, delle nuova disciplina della detassazione della plusvalenza derivanti da cessione di partecipazione, con corrispondente irrilevanza delle minusvalenze.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La società D. Sollevamenti srl resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Primo motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto inerenti le somme corrisposte da D. srl alla controllante D. con sede in (—) per prestazioni consistenti nella gestione dei rapporti tra D. e D. GmbH con sede in (—) (a sua volta controllante della D. italiana).

2. Secondo motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", con riferimento alla detrazione dell'Iva assolta in riferimento al costo non inerente, e quindi indeducibile, indicato nel precedente motivo.

Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La censura concretamente articolata non individua alcuna violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109) che richiede il requisito della inerenza ai fini della deducibilità dei costi, ma demanda a questa Corte di riesaminare direttamente e nel merito le risultanze probatorie esposte nel processo verbale di constatazione, onde desumerne l'insussistenza del requisito della inerenza delle spese sostenute dalla società D. srl per servizi ricevuti dalla società controllante D. C. & C. spa, a sua volta controllata in maniera totalitaria dalla società tedesca D. C. C. GmbH. Per altro aspetto, talune delle questioni dedotte dalla ricorrente, certamente estranee al denunciato vizio di violazione di legge, potrebbero ipoteticamente rilevare sotto il diverso profilo, non denunciato, del vizio di motivazione.

3. Terzo motivo: "Motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto giustificata da valide ragione economiche l'operazione di svalutazione e successiva vendita della partecipazione nella Gutter Sollevamenti srl, con deduzione della minusvalenza.

I dati di fatto risultanti dalla sentenza impugnata, e non controversi tra le parti, sono i seguenti: la D. srl nell'esercizio 1998 acquistava l'intera quota di partecipazione nella G. Sollevamenti srl, che iscriveva a bilancio quale immobilizzazione finanziaria per un valore di Euro 929.622; in sede di bilancio per l'esercizio 2002/2003 approvato il 30.9.2003, il valore della partecipazione, rimasto costante per tutti gli esercizi precedenti, veniva svalutato nella misura del 70% e rideterminato in Euro 300.000; in data 23.9.2005 la partecipazione veniva ceduto alla società controllante D. spa italiana, con la conseguenza che la D. srl portava in deduzione dal reddito imponibile dichiarato nell'esercizio 2004-2005 la minusvalenza da svalutazione di Euro 629.622 con un risparmio di imposta di Euro 207.335 (33% dell'importo della minusvalenza), utilizzando la possibilità di deduzione della minusvalenza da cessione di partecipazione consentita dalla disposizione transitoria di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4, comma 1, lett. d); nel contempo la proprietà della partecipazione così svalutata rimaneva in ambito "infragruppo", essendo stata ceduta alla controllante D. Italiana a sua volta controllata dalla D. tedesca.

La denuncia di insufficiente motivazione è fondata. La Commissione tributaria regionale ha affermato che "appaiono sussistenti valide ragioni economiche per operare nel bilancio civilistico al 30.9.2003 la contestata svalutazione della partecipazione nella G. Sollevamenti srl e comunque questa svalutazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione della società verificata in epoca precedente all'approvazione del testo del D.Lgs. n. 344 del 2003…. l'Agenzia delle Entrate ha contestato il valore di mercato indicato dalla Srl verificata nella predetta nota integrativa ma non ha offerto alcun serio e idoneo elemento per valutare in modo diverso quella partecipazione". Le apodittiche asserzioni con cui il giudice di appello ha ritenuto provata la perdita di valore della partecipazione, ed insussistente la natura elusiva della operazione di deduzione della minusvalenza da svalutazione e cessione "infragruppo" (alla società controllante) della partecipazione svalutata, incorrono nel denunciato vizio di insufficiente motivazione poichè omettono di apprezzare le circostanze di fatto, aventi complessiva rilevanza decisiva, dettagliatamente esposte nell'atto di appello con cui l'Ufficio deduceva che: il valore della partecipazione totalitaria nella G. Sollevamenti, iscritta a bilancio nel 1998 per Euro 929.622, si era mantenuto costante sino al bilancio del 30.9.2002 e la società D. srl non aveva indicato quale sia stato l'evento dirompente che, successivamente alla data del 30.9.2002, aveva determinato l'improvviso crollo del valore della partecipazione svalutata nella misura del 70% con riduzione ad Euro 300.000;nella nota integrativa al bilancio, la società D. si limitava a giustificare l'ingente e repentino decremento con un generico richiamo al "valore di mercato (della partecipazione) stimato dalla società"; dal bilancio e dalla nota integrativa redatti dalla G. Sollevamenti srl, relativamente agli esercizi 2000/2003, non veniva registrato alcun accadimento idoneo ad alterare drasticamente il valore della partecipazione, e si evidenziava invece una andamento economico stabilmente positivo; dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2003 risultava che la D. srl aveva condotto trattative, per la eventuale cessione a terzi della partecipazione totalitaria nella G. Sollevamenti, sulla base di un prezzo di massima di Euro 1.000.000.

La denuncia del vizio di motivazione insufficiente è fondata anche nella parte in cui la Commissione tributaria regionale afferma che la società non era in grado di perseguire finalità elusive perchè la svalutazione venne approvata in data antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003. Sul punto l'argomentazione del giudice di appello tralascia di considerare quanto dedotto da parte appellante, la quale ha osservato che già nella legge delega n.80 del 2003, vigente a decorrere dal 2.5.2003, era prevista l'emanazione di un decreto legislativo delegato in materia di esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, comprendente una disciplina transitoria corrispondente a quella poi effettivamente recepita nel D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 4 con conseguente conoscibilità da parte della Donati srl, alla data di effettuazione della svalutazione (30.9.2003), della possibilità di utilizzare la svalutazione quale minusvalenza deducibile avvalendosi del regime transitorio previsto dall'emanando decreto legislativo delegato.

In accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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