Cassazione, sentenza n. 1765 del 23/01/2019

Sentenza n. 1765 del 23/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
1765
Data
23/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la deduzione dell’ammortamento dell’avviamento e la conseguente rettifica del reddito d’impresa ai fini Irpeg e Ilor, nell’ambito di un’operazione che l’Ufficio aveva ricostruito come cessione d’azienda anziché di singoli beni. La Cassazione ha escluso che gli elementi relativi alle imposte già assolte integrassero un’eccezione nuova, trattandosi di fatti addotti a sostegno della tesi, già formulata, dell’assenza di vantaggio fiscale. Ha inoltre ritenuto esaminato il fatto asseritamente omesso e ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, condannandola alle spese.

Testo della pronuncia

Nella controversia originata dall'impugnazione da parte della P. P. Technology s.p.a. di avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio aveva ritenuto indebita la deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento con conseguente rettifica, ai fini dell'Irpeg e dell'Ilor, del reddito di impresa, relativo all'esercizio ottobre 1995/settembre 1996, dichiarato dall'estinta (perchè incorporata per fusione dall'odierna controricorrente) ALM s.p.a, la Commissione Tributarla Regionale dell'Abruzzo – giudice del rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 16684/2013 (che aveva cassato la decisione della C.T.R. di parziale conferma dell'atto impositivo)- rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la prima decisione (di annullamento dell'atto impositivo per difetto di notificazione).

In particolare, la Commissione tributaria regionale abruzzese (d'ora in poi C.T.R.), cui la controversia era stata rimessa da questa Corte al fine di integrare la motivazione in fatto, riteneva che la Società avesse correttamente ricostruito la vicenda tributaria e dimostrato che l'operazione non era stata posta in essere a scopi elusivi in quanto anche a volere ricondurla allo schema proposto dall'Ufficio (cessione di azienda anzichè cessione di singoli beni), la parte avrebbe potuto ottenere un risultato analogo, in punto di vantaggio fiscale, se non addirittura migliore.

Avverso la sentenza ricorre l'Agenzia delle Entrate su due motivi.

La Società resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con successivo deposito di memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, laddove la C.T.R., adita in sede di rinvio, aveva, inammissibilmente, valorizzato questioni, tardivamente introdotte in giudizio, imputando alla difesa dell'Ufficio di non avere affrontato il tema dell'avvenuto pagamento delle imposte su royalties e sul riscatto conseguito alla cessione del know-how; tali questioni, secondo la prospettazione difensiva, integranti nella sostanza un'eccezione di compensazione tra maggiori imposte accertate e quelle già versate, non erano, infatti, state sollevate nel ricorso di primo grado;

1.1. La censura è infondata. Nel caso in esame, invero, le questioni dedotte non costituiscono un'eccezione nuova, introdotta tardivamente, ma costituiscono elementi in fatto posti dalla contribuente a supporto della tesi difensiva, presente sin dal primo grado, relativa all'insussistenza di un vantaggio fiscale, ai fini delle imposte dirette, dell'operazione posta in essere (cessione di singoli beni) rispetto a quella prospettata dall'Ufficio (cessione del ramo di azienda). Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, giacchè proprio su tali elementi in fatto questa Corte aveva rilevato il difetto di motivazione della prima sentenza della C.T.R. e su tali circostanze verteva l'accertamento in fatto rimesso nuovamente al Giudice di merito;

2. Con il secondo motivo, rubricato omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente censura il Giudice di appello per non avere considerato il fatto che il vantaggio fiscale consisteva proprio nell'avere dedotto un valore (quello dell'ammortamento dell'avviamento) che, al contrario, non avrebbe potuto essere dedotto alla luce della cessione dell'intero ramo di azienda nonchè il passaggio a perdita del Know How non più ammortizzabile.

2.1. La censura è inammissibile. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che il Giudice di appello ha esaminato tutti i fatti sottoposti al suo esame, dando atto della ricostruzione della vicenda tributaria ad opera della contribuente ed, espressamente, del tenore delle controdeduzioni svolte dall'Ufficio. In particolare, il Giudice di appello tratta espressamente del fatto il cui esame si deduce come omesso, affermandone l'irrilevanza allorquando conferma che, anche a volere accedere alla ricostruzione dell'Ufficio (cessione di azienda con conseguente indeducibilità dell'ammortamento), le deduzioni sarebbero state analoghe a quelle conseguenti la cessione dei singoli beni, con la conseguenza che il motivo si risolve in un'inammissibile, in questa sede, contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell'Agenzia delle Entrate, soccombente, al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 20.000 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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