Cassazione, sentenza n. 8067 del 23/04/2020

Sentenza n. 8067 del 23/04/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
8067
Data
23/04/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento relativo al 2005 aveva rideterminato, mediante studi di settore, maggiori ricavi e conseguenti IRES, IRAP e IVA; la società contestava l’assenza di ulteriori verifiche e richiamava la perdita di una concessione commerciale. La Cassazione ha escluso l’omessa pronuncia, poiché la CTR aveva valutato le gravi incongruenze e la mancata prova, anche nel contraddittorio preventivo, di circostanze idonee a giustificarle. La censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile, anche per mancato confronto tra le ragioni delle due decisioni conformi; il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate notificava alla società E. s.r.l. un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2005 con il quale, facendo applicazione degli studi di settore, accertava maggiori ricavi non dichiarati e determinava le corrispondenti maggiori imposte Ires, Irap ed Iva.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa che lo rigettava con sentenza n. 360 del 2012.

La società proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia Sez. distaccata di Siracusa con sentenza n. 424 del 15 novembre 2013. Il giudice di appello osservava che l'accertamento mediante studi di settore previsto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, era legittimato dalle gravi incongruenze esistenti tra il reddito dichiarato e quello attribuibile, e che "la società non è stata in grado di giustificare il basso reddito dichiarato a fronte di spese effettuate per acquisizioni patrimoniali nello stesso periodo".

Contro la sentenza di appello la società propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Deposita memoria illustrativa.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia: "Violazione dell'art. 112 e dell'art. 360 c.p.c., n. 4. Nullità della sentenza per omessa pronuncia", in quanto la C.T.R. non ha esaminato l'atto di appello nella parte in cui la società aveva dedotto che l'Ufficio si era limitato all'applicazione degli studi di settore senza compiere ulteriori verifiche "in grado di fornire elementi corroborativi della pretesa agita per il tramite degli studi di settore".

Il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale si è espressamente pronunciato sul motivo di appello relativo alla legittimità del ricorso all'accertamento mediante studi di settore, osservando che l'Ufficio aveva legittimamente applicato tale modalità di accertamento del reddito in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore, e la contribuente non aveva fornito elementi di prova idonei a giustificare il grave scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito induttivamente; inoltre il giudice di appello dichiarava di ritenere "meritevole di conferma" la sentenza del giudice di primo grado la quale (si veda passi della motivazione trascritta a pag.3 del controricorso) aveva affermato che, nel corso dell'obbligatorio contraddittorio preventivo con l'Ufficio, la società non aveva dimostrato l'effettiva incidenza sul proprio volume di affari della perdita della qualifica di concessionario della ditta per conto della quale operava, anche perchè nel corso del medesimo periodo di imposta erano intervenute acquisizioni patrimoniali ascrivibili alla contribuente.

2.11 secondo motivo denuncia: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omessa o insufficiente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio. Motivazione apparente", ribadendo "l'eccessiva brevità della sentenza impugnata…che si compone di poco più di tredici righe di motivazione"; il giudice di appello non ha considerato alcuni rilievi essenziali dedotti dalla società quali la cessazione dell'attività con ditta primaria di cui era concessionaria e l'insussistenza di incrementi patrimoniali "ascrivibili a nome della ricorrente".

Il motivo è inammissibile. La concreta articolazione della censura è svolta sotto il profilo della denuncia di motivazione insufficiente od omessa in riferimento al parametro stabilito dal previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma non più previsto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze, come quella impugnata, pubblicate a decorrere dal 11 settembre 2012. Il motivo è ulteriormente inammissibile perchè nell'ipotesi – come quella in esame – di "doppia conforme" prevista dall'art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile alla sentenza impugnata ratione temporis, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014; Sez. 1, n. 26774 del 2016). Tale onere non è stato assolto dalla ricorrente.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate liquidate in Euro 5.200 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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