Cassazione, sentenza n. 18842 del 11/09/2020
Sentenza n. 18842 del 11/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18842
- Data
- 11/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento contestava, ai fini IRES, IRAP e IVA, il valore delle rimanenze di bestiame allevato anche mediante contratti di soccida e una detrazione IVA calcolata sull’intero importo fatturato, superiore al corrispettivo pagato. La Cassazione ha stabilito che la rettifica delle rimanenze incide sul reddito della società soccidante proprietaria degli animali e che i costi sostenuti dai soccidari non ne riducono equitativamente il valore; ha inoltre giudicato apparente la motivazione resa dalla CTR sulla detrazione IVA. Accolti il ricorso principale e il primo motivo incidentale, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica nei confronti di (—) s.r.l., esercente l'attivita' di allevamento bovini e produzione di latte crudo, rilevando che il bestiame acquistato, in parte veniva allevato direttamente ed in parte veniva allevato da terzi, con i quali la societa' stipulava contratti di soccida. Al termine della verifica l'ente impositore notificava alla societa' (—) un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006 con cui procedeva ad una pluralita' di riprese a tassazione ai fini Ires, Irap ed Iva. Per quanto di interesse nel presente giudizio, l'Ufficio accertava in Euro 1.302.305 il maggior valore delle rimanenze finali costituite dagli animali in stalla alla data del 31.12.2006; considerava indetraibile una quota di Iva di Euro 16.666 detratta dalla verificata in relazione ad una fattura passiva dell'importo di Euro 468.000 che pero' la societa' aveva saldato solo in parte, per il minore importo di Euro 368.000.
Contro l'avviso di accertamento la societa' (—) proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 73 del 2010.
La societa' proponeva appello e l'Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 10 del 31.1.2012 accoglieva parzialmente l'appello della societa' e rigettava l'appello incidentale dell'Ufficio. Con riferimento alle giacenze costituiti dai capi di bestiame presenti nelle stalle alla data del 31.12.2006, la C.T.R. rilevava che la societa' (—) aveva documentato che i costi per mangimi, medicinali ed altro destinati all'accrescimento degli animali erano sostenuti dai soccidari concludendo che " mancando criteri ed elementi certi per una valutazione sicura delle giacenze spettanti alla soccidante (—), la Commissione ritiene di poter procedere in maniera equitativa valutando le rimanenze di competenza della stessa (—) s.r.l. in Euro 750.000"; con riferimento alla indebita detrazione dell'Iva per Euro 16.666 si riportava alla motivazione del giudice di primo grado.
Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per cassazione.
La societa' (—) srl resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
RAGIONI DELLA DECIONE
A)Ricorso principale.
1.I1 primo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 92 e degli articoli 2170 c.c. e s.s. in relazione all'articolo 360 c.p.p., comma 1, n. 3" nella parte in cui ha ridotto ad Euro 750.000 le rimanenze finali accertate dall'Ufficio".
Il motivo e' fondato. Non e' controverso che la proprieta' degli animali allevati sia della societa' (—) soccidante. L'Ufficio ha determinato il valore delle rimanenze finali (animali in stalla alla data del 31.12.2006) sommando al costo di acquisto il "costo stalla" sopportato dalla societa' per l'accrescimento del valore (ossia del peso) degli animali stessi. Il giudice di appello, dopo avere convenuto che la quantificazione delle rimanenze finali e' basata sull'accrescimento del valore (del dato ponderale) degli animali, erroneamente procede ad una "suddivisione" delle giacenze tra soccidante e soccidari che hanno contribuito all'accrescimento degli animali mediante fornitura del mangimi, operando una ripartizione "equitativa" del maggior valore delle giacenze e quindi riducendo ad Euro 750.000 la giacenza posta dall'Ufficio ad esclusivo carico della societa' soccidante. In realta', come osserva correttamente parte ricorrente, la rettifica delle rimanenze finali si riflette esclusivamente sulla determinazione del reddito relativo all'esercizio 2006 attribuibile alla societa' (—) proprietaria degli animali, mentre le spese sostenute dai soccidari non determinano alcun abbattimento del valore delle rimanenze finali di pertinenza esclusiva della soccidante (—).
2.11 secondo motivo denuncia: "Violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4" nella parte in cui la C.T.R., con motivazione apparente, ha rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio relativamente al rilievo relativo alla indebita detrazione Iva per Euro 16.666 poiche' effettuata su una parte di corrispettivo non pagato.
Il motivo e' fondato. A fronte di una articolata esposizione dei motivi di appello per i quali l'Ufficio riteneva illegittima la deduzione dell'Iva effettuata dalla societa' sulla intera somma esposta in fattura pari ad Euro 468.000, mentre il corrispettivo effettivamente saldato, sul quale calcolare l'Iva detraibile, era di Euro 368.000, il giudice di appello risolve la questione con la seguente affermazione:" Relativamente al punto 4, la Commissione osserva che quanto stabilito dai primi giudici possa essere confermato e le motivazioni condivise". Cosi' formulata la motivazione e' totalmente vuota di contenuto ed integra la fattispecie della motivazione meramente apparente, nei termini precisati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016), in quanto non rende intellegibili le ragioni per le quali il giudice di appello e' pervenuto a rigettare le dettagliate censure alla sentenza di primo grado sviluppate nei motivi di impugnazione (con riferimento ai limiti di ammissibilita' della motivazione per relationem si richiamano Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008; Sez. 6-5 n. 11138 del 2011).
B) Ricorso incidentale.
1. Il primo motivo denuncia: "Violazione ed errata applicazione dell'articolo 92 TUIR e degli articoli 2170 c.c. e s.s. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.", per erroneita' della sentenza quanto alle conclusioni tratte in violazione dell'articolo 92 TUIR.
Il motivo e' fondato per le medesime ragioni gia' indicate nell'esame del primo motivo di ricorso principale.
2.11 secondo motivo denuncia:"Contraddittorieta' della motivazione con riguardo alla determinazione del valore delle rimanenze (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
3.11 terzo motivo denuncia: "Sulla illegittima irrogazione delle sanzioni. Omessa pronuncia, violazione ed errata applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 " nella parte in cui ha omesso di scrutinare il motivo del ricorso introduttivo, reiterato nell'atto di appello, relativo alla illegittimita' delle sanzioni irrogate per mancanza dell'elementi psicologico e, subordinatamente, per la mancata applicazione dell'istituto della progressione di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 12.
I motivi secondo e terzo sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale e dall'accoglimento del ricorso principale.
La sentenza deve pertanto essere cassata in accoglimento del ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale, con conseguente rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvedera' anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; accoglie il primo motivo di ricorso incidentale e dichiara assorbiti il secondo e terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
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