Cassazione, sentenza n. 22445 del 16/10/2020

Sentenza n. 22445 del 16/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22445
Data
16/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’avviso recuperava ricavi ritenuti occulti sulla base dell’inattendibilità delle scritture contabili; la contribuente aveva opposto di avere percepito soltanto canoni di locazione e contestato la coerenza della ripresa. La Corte osserva che l’irregolarità contabile può fondare una presunzione semplice di ricavi non dichiarati, ma questa resta superabile mediante prova contraria, che il giudice d’appello era tenuto a esaminare. Poiché la CTR aveva recepito acriticamente una motivazione di primo grado già priva di un percorso argomentativo completo, la sentenza è cassata per difetto assoluto di motivazione, con rinvio e assorbimento degli altri motivi.

Testo della pronuncia

RILEVATO

CHE:

L'Agenzia delle Entrate notifico' a (XXXXX) s.r.l., proprietaria dell'albergo (XXXXX), avviso di accertamento con il quale, rilevata l'inattendibilita' delle scritture contabili della societa', rettifico' il reddito d'impresa da questa dichiarato nell'anno di imposta 2004, riprendendo a tassazione, ai fini Iva, Irpeg e Irap, ricavi occulti, asseritamente utilizzati per il pagamento ai fornitori, sul presupposto della mancanza di prova dell'incasso delle somme portate da una fattura registrata.

La contribuente impugno' l'avviso deducendo: di aver concesso in locazione l'immobile, sin dal 2002, alla ditta individuale di cui era titolare l'allora suo socio-amministratore, (XXXXX), e di aver nel contempo iniziato la ristrutturazione dell'ultimo piano dell'edificio; di non aver, pertanto, conseguito nell'esercizio altri ricavi al di fuori dell'incasso dei canoni pattuiti; che la ripresa era incompatibile con quelle, oggetto di precedenti avvisi, relative agli anni di imposta 2002 e 2003.

Il ricorso fu rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila e la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha, a sua volta, rigettato l'appello proposto da (XXXXX) s.r.l. contro la prima decisione.

La CTR, per cio' che in questa sede ancora interessa, ha rilevato nel merito che la CTP aveva compiutamente spiegato che la contabilita' dell'appellante era risultata del tutto inattendibile "tanto da rendere assolutamente non credibili, se non addirittura pretestuose le scarne giustificazioni difensive sul merito, peraltro prive di ogni rilevanza" ed ha escluso che vi fossero ragioni di diritto per ritenere non applicabili le sanzioni.

La sentenza, depositata il 23 maggio 2012, e' stata impugnata da (XXXXX) con ricorso per cassazione affidato a sette motivi e illustrato da memoria, cui l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso (XXXXX) denuncia la nullita' della sentenza per difetto assoluto di motivazione.

Il motivo e' fondato.

La ricorrente aveva lamentato in appello il vizio di motivazione della prima sentenza, con la quale la CTP aveva respinto il ricorso sulla base di un'argomentazione (la pretestuosita' e l'irrilevanza delle difese svolte dalla societa', stante la totale inattendibilita' delle sue scritture contabili) palesemente priva di concludenza, posto che l'irregolare tenuta delle scritture contabili puo' fondare la presunzione semplice dell'esistenza di ricavi occulti, che tuttavia ben puo' essere vinta da elementi di prova contraria.

L'articolo 161 c.p.c. prevede che le nullita' della sentenza che (quale quella prevista dall'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4)) non comportino l'obbligo della rimessione della causa al primo giudice, si convertono in motivi di impugnazione.

La CTR era stata dunque investita, attraverso la denuncia del vizio di motivazione della prima decisione, dell'intero riesame del merito della controversia.

Ebbene, il giudice d'appello, anziche' procedere all'indagine che gli era stata devoluta, che comportava la valutazione di tutti gli elementi di prova allegati da (XXXXX) a confutazione delle contestazioni contenute nell'avviso, ha rigettato il gravame limitandosi a richiamare la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della statuizione di rigetto del ricorso.

La CTR, venendo totalmente meno al suo compito, ha dunque respinto l'appello motivando per relationem, mediante l'acritico recepimento della motivazione della sentenza di primo grado, peraltro gia' di per se stessa mancante di un completo e coerente percorso argomentativo: l'iter logico-giuridico seguito dal giudice d'appello per pervenire alla decisione risulta, in definitiva, inintellegibile.

All'accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione, che liquidera' anche le spese di questo giudizio di legittimita'.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, attinenti alle questioni di merito che dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio ed a quelle, conseguenti, in punto di irrogazione e quantificazione delle sanzioni.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.

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