Cassazione, sentenza n. 23229 del 23/10/2020
Sentenza n. 23229 del 23/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23229
- Data
- 23/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti contestavano un riclassamento da A/3 ad A/8 e lamentavano, inoltre, che la CTP avesse liquidato spese superiori a quelle richieste; la CTR aveva confermato il classamento e la condanna. La Cassazione ha ritenuto implicitamente respinte e quindi esaminate le censure sulla motivazione dell’accertamento, ma ha ravvisato omessa pronuncia sul distinto motivo relativo all’ultrapetizione: a fronte di una nota spese di 945,71 euro, non potevano esserne liquidati 2.000. Accolto il solo quarto motivo, ha cassato sul punto e deciso nel merito, quantificando le spese di primo grado in 946,71 euro e compensando le restanti.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato all'Agenzia del Territorio di Rieti, (XXXXX) e (XXXXX) impugnavano l'avviso di accertamento relativo all'anno 2010 con cui era stata modificata la categoria catastale dell'immobile di loro proprieta' sito in provincia di (XXXXX) da categoria A3 in categoria A/8 con conseguente variazione della rendita eccependo il difetto assoluto di motivazione dell'atto.
Con sentenza n. 98/03/2012 la CTP di Roma rigettava il ricorso ritenendo corretta la valutazione effettuata dall'ufficio.
Proposto gravame da parte dei contribuenti, la CTR del Lazio con sentenza in data 13.2.2014 rigettava l'appello ritenendo che il classamento dell'immobile e la rendita catastale erano stati gia' oggetto di un giudizio conclusosi con sentenza definitiva della CTP di Rieti n. 149/03/11, gia' passata in giudicato, e che, a prescindere da cio', l'immobile de quo rientrasse nella categoria A/8 come risulta dal sopralluogo e dalla documentazione fotografica. Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in sei motivi cui resisteva la controparte con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la nullita' del procedimento ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'articolo 112 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale di Roma omesso di pronunciare sul motivo principale di appello con cui si e' chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale per vizio di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l'omessa indicazione delle ragioni in forza delle quali e' stato rigettato il motivo di appello con cui si e' chiesto l'annullamento dell'accertamento catastale impugnato per vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l'omesso esame del vizio di motivazione dell'accertamento tributario impugnato, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la nullita' del procedimento ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'articolo 112 c.p.c., per avere la CTR del Lazio omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo al vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in ordine all'entita' della condanna alle spese.
Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l'insufficiente motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR condannato alle spese per lite temeraria senza indicare se vi siano state mala fede o colpa grave nella proposizione dell'appello.
Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l'omesso esame dei motivi di appello da parte della Commissione Tributaria Regionale di Roma ai fini della decisione di condannare gli appellati alle spese per lite temeraria ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I primi tre motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati.
Ed invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (vedi Sez. 5, n. 29191/17).
Nella specie, la sentenza impugnata passando all'esame delle questione che presuppongono la validita' dell'accertamento ha cosi' implicitamente ritenuta infondata la censura.
Il quarto motivo di ricorso e' fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata e dell'atto di appello emerge che il giudice di secondo grado non si e' pronunciato circa lo specifico motivo di appello concernente il vizio di ultrapetizione in ordine alla entita' della condanna alle spese in primo grado, dovendo, peraltro, escludersi che si possa ravvisare una pronuncia implicita a riguardo, stante l'autonomia di detto motivo di censura.
Inoltre, fermo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, formalmente consacrato nel disposto dell'articolo 112 c.p.c., puo' pacificamente affermarsi che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, alterando cosi' gli elementi obiettivi dell'azione, petitum e/o causa petendi (ex multis Cass., Sez. 2 Ord. 11304/2018; Cass., Sez. 1, Sent. 9002/2018).
Nella specie a fronte di una nota spese recante l'importo totale di Euro 945,71 la CTP di Roma ha condannato i contribuenti al pagamento delle spese di lite liquidandole in Euro 2000, cosi' integrando il vizio denunciato.
I motivi quinto e sesto del ricorso sono infondati.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, che il giudice di secondo grado ha puntualmente motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la condanna dei contribuenti ex articolo 96 c.p.c..
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto.
Non essendo, tuttavia, necessari ulteriori accertamenti di fatto ex articolo 384 c.p.c., il procedimento puo' essere deciso nel merito con la conseguente condanna dei contribuenti al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in Euro 946,71.
Le restanti spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'andamento del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dei contribuenti alle spese del giudizio di primo grado, e decidendo nel merito, liquida dette spese in Euro 946,71.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
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