Cassazione, sentenza n. 23232 del 23/10/2020
Sentenza n. 23232 del 23/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23232
- Data
- 23/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava il classamento dei locali tecnici e della cabina di manovra di una seggiovia, ricondotti dai giudici di merito alla categoria E/1 come stazione di trasporto terrestre, anziché alla categoria indicata dall’Ufficio. La Cassazione ha escluso la categoria E: l’impianto non costituisce trasporto pubblico, ma svolge una funzione commerciale connessa all’uso ludico-sportivo delle piste, senza che rilevi la concessione di pubblico servizio; per tali impianti è indicata la categoria D/8. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza e rigettato nel merito il ricorso originario, compensando le spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia del Territorio di Belluno notificava alla (XXXXX) s.p.a. un avviso di accertamento con cui attribuiva una rendita catastale presunta di Euro 143,50 ad una porzione di fabbricato di proprieta' della societa' destinato alla (XXXXX), costituito da un locale per l'addetto al controllo passeggeri della seggiovia ed un locale tecnico con i comandi ad uso esclusivo dell'impianto, cui si assegnava la categoria D/6 riferibile a "fabbricati per esercizi sportivi a fini di lucro".
La societa' contribuente proponeva ricorso avverso tale atto eccependo l'insufficiente motivazione nell'attribuzione della categoria catastale e della conseguente rendita e contestando la qualificazione dell'immobile cui doveva invece essere applicata la categoria E/1.
La CTP di Belluno accoglieva il ricorso affermando che l'avviso di accertamento rientrava sicuramente tra gli atti impugnabili a nulla rilevando il carattere di provvisorieta' della rendita catastale e riteneva condivisibile l'attribuzione della rendita E/1 richiesta dalla contribuente.
Proposto gravame da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR del Veneto con sentenza in data 25.3.2015 rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado.
Avverso detta pronuncia la Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva la controparte con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 6, comma 1 e articolo 8 e del Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 40 e ss., e del loro combinato disposto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)" parte ricorrente lamentava l'erroneita' dell'impugnata pronuncia nella parte in cui ha statuito che i locali a servizio della seggiovia siano da inquadrare come "stazione" di un servizio pubblico di trasporto, come tale classificabili in categoria E, compatibile con attivita' di tipo imprenditoriale.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 8, comma 2 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" parte ricorrente censurava la decisione impugnata nella parte in cui ha equiparato, in punto di destinazione, ciascuna unita' immobiliare in oggetto a "stazione di trasporto terrestre".
I motivi, da esaminarsi congiuntamente perche' connessi, sono fondati.
Ed invero (vedi da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 1442/17) In materia di classamento catastale, i locali tecnici e la cabina di manovra di una seggiovia, che non e' un mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ma un bene avente un'esclusiva funzione commerciale, collegata all'uso delle piste sciistiche, non possono essere inquadrati nella stazione di un servizio di pubblico trasporto, sicche' devono essere classificati non nella categoria catastale E, che ricomprende, peraltro, solo gli immobili specificamente ed analiticamente indicati, ma in quella D/8 con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche.
Per tali beni non sussiste il presupposto del classamento come "mezzo pubblico di trasporto", che presuppone una sia pur parziale utilizzabilita' della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un'esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell'uso delle piste sciistiche.
Ne' puo' aver rilievo l'essere il servizio di trasporto degli utenti della seggiovia oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicita', ma fa riferimento alla sola particolarita' della destinazione (in tal senso Cass. sez. 5, 15 settembre 2008, n. 23608), mentre proprio con riferimento alla destinazione, che costituisce il fondamento stesso dell'attribuzione della categoria catastale, appare illegittimo, in relazione al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 8, comma 2, l'inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) affermato dalla decisione impugnata, essendo l'impianto a servizio di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori, per scopi ludico – sportivi delle piste) nel contesto dello svolgimento di un'attivita' tipicamente caratterizzata da fine di lucro.
Deve pertanto escludersi l'inquadramento nella categoria E/1 attribuita dal giudice di merito, in armonia, del resto, ai criteri applicativi (articolo 1) dettati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007, avuto riguardo al carattere residuale del censimento delle unita' immobiliari in categoria E alla stregua del disposto del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 40, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui "nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali EI 1, E/2, EI 3, E/4, E/5, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale".
Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto ex articolo 384 c.p.c., la causa puo' essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente.
Avuto riguardo all'andamento del giudizio nonche' al recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimita' sulle questioni oggetto del procedimento, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito nonche' le spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del merito e del giudizio di legittimita'.
Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
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