Cassazione, sentenza n. 29860 del 30/12/2020

Sentenza n. 29860 del 30/12/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
29860
Data
30/12/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione contestava la decisione regionale che aveva parzialmente ridimensionato un accertamento di maggior reddito d’impresa, IRAP e IVA, lamentando una valutazione insufficiente o illogica degli elementi raccolti dai verificatori. La Cassazione ha rilevato che il motivo sollecitava una nuova valutazione delle circostanze, mentre il vizio invocato consente di denunciare soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo risultante dagli atti. Poiché la censura non rispettava tale schema, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 93/23/13 depositata il 16 luglio 2013.

La vicenda trae origine dalla notifica alla societa' " (—) s.r.l.", in data (—), dell'avviso di accertamento, con cui l'Ufficio da dedotto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), un maggior reddito d'impresa per l'anno 2006, di Euro 199.845,00 rispetto a quello dichiarato di Euro 65.949, oltre a maggior importi per IRAP e IVA.

La societa' opponeva l'atto impositivo alla CTP di Livorno che respingeva il ricorso. L'appello della societa' veniva parzialmente accolto dalla CTR della Toscana, con la decisione, impugnata dall'Ufficio con il ricorso in esame, basato si di un unico motivo per violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non ha resistito la societa' con controricorso, depositando istanza ex articolo 377 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione impugnata in quanto "non adeguatamente motivata, non valorizzando ovvero utilizzando in modo illogico alcuni elementi che erano stati correttamente valutati sia dall'Amministrazione finanziaria che dalla CTP".

L'Ufficio ricorrente, ha, in sostanza, lamentato che il Giudice regionale non avesse valutato in modo sufficiente gli elementi fattuali in base ai quali l'accertamento era stato elaborato dai verificatori.

Ne deriva che la formulazione del ricorso non e' aderente allo schema come novellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), che non consente una censura delle difformi valutazioni operate dal giudice d'appello sulle circostanze dedotte dal ricorrente e da questi ritenute non sufficientemente appezzate e motivate. Consente invece di censurare l'omesso esame di fatti intesi in senso storico/naturalistico, risultanti dagli atti processuali che, se esaminati, per la loro particolare incidenza sulla dinamica ricostruttiva della controversia, avrebbero certamente dato luogo ad un giudizio diverso da quello maturato dal giudicante, rendendolo logicamente insostenibile. (Sez. 6 – 5, 04/10/2017, n. 23238).

Il motivo dedotto per come e' formulato non e' conforme alla fattispecie invocata e il ricorso va, pertanto, ritenuto inammissibile.

Nulla va determinato sulle spese non avendo svolto la contribuente intimata alcuna attivita' defensionale.

Non ricorrono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo da parte dell'Amministrazione ricorrente, posto che, come pure affermato da questa Corte, "Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non puo' trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo" (Sez. 6 – L, 29/01/2016, n. 1778).

La decisione teste' richiamata riflette il "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se' stesso, con la conseguenza che l'obbligazione non sorge" (SS.UU.,8/5/2014, n. 9938).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.