Cassazione, sentenza n. 7434 del 20/03/2024

Sentenza n. 7434 del 20/03/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
7434
Data
20/03/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Ufficio aveva applicato in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale all’accettazione di una reintestazione fiduciaria successiva all’estinzione del mandato, ritenendola un effettivo ritrasferimento immobiliare; i giudici di merito avevano confermato. La Cassazione osserva che l’interpretazione dell’atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata soltanto indicando specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale. Poiché il ricorrente aveva sollecitato una diversa valutazione documentale senza formulare tali censure, la Corte rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

In data 13 giugno 2016 veniva notificato al notaio A.A. l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni relativo all'atto di accettazione di reintestazione fiduciaria a seguito di estinzione del mandato registrato in data 4 dicembre 2015. L'Ufficio accertatore riteneva di dover correttamente tassare l' atto con applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell' 1%, trattandosi di un vero e proprio ritrasferimento del bene e non già di un mero atto ricognitivo dell' avverata condizione risolutiva prevista nell' originario contratto di mandato e finalizzato esclusivamente alla corretta intestazione del bene.

2. Avverso il suddetto avviso di liquidazione il notaio A.A. proponeva ricorso denunciando il fatto che nel caso in questione doveva operare il dettato di cui all' art. 4 della Tariffa allegata al T.U.R. concernete la trascrizione di atti che non determinano il trasferimento di diritti beni immobili.

3. La Commissione tributaria provinciale di Vicenza rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

4. Avverso la decisione della C.T.R. il notaio A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da successiva memoria.

5. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione 1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 4 della tariffa allegata al T.U.R. , laddove la C.T.R. ha ritenuto che l'atto del 19/11/2015, denominato "accettazione di reintestazione fiduciaria a seguito di estinzione di mandato", abbia comportato il trasferimento di un bene.

Assume che risultava evidente che l'atto non aveva comportato alcun trasferimento del bene nemmeno in esecuzione del patto fiduciario in quanto lo stesso, accertando la risoluzione del mandato in precedenza conferito per scadenza del termine apposto al trasferimento, era solamente finalizzato a dare pubblicità a tale evento nei registri immobiliari ai fini della corretta intestazione catastale del bene.

2. Il ricorso è privo di fondamento.

2.1. La C.T.R. ha accertato in punto di fatto, con adeguate e congrue argomentazioni, che l'atto in questione ha avuto l'effetto di un vero e proprio trasferimento di ritorno del diritto immobiliare dalla sfera del mandatario a quella del mandante, comportando tale effetto reale l'applicazione delle imposte catastali in materia ed in misura proporzionale.

2.2. Orbene l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all' art. 1362 cod. civ., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa ( Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536 ). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604 ; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178 ). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché, quando di una previsione contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra ( Cass. 7500/2007 ; 24539/2009 ).

2.3. Pure valutati i principi di cui all' invocata pronunzia della Cassazione n. 11401/2019 – costituente, peraltro, un mero precedente non vincolante – appare di tutta evidenza che nella fattispecie in esame il ricorrente, nell' osservare che l'atto de quo era semplicemente finalizzato ad attestare un mero "accertamento di reintestazione" ai fini di una corretta intestazione catastale del bene e che, per un "mero errore di battitura", tale atto era stato qualificato come "accettazione di reintestazione fiduciaria a seguito di estinzione del mandato" non ha, di fatto, denunciato alcuna violazione delle norme ermeneutiche ma si è limitato a sollecitare una rivalutazione delle risultanze fattuali e documentali, preclusa nella presente sede di legittimità.

3. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell' ufficio liquidate come da dispositivo.

3.1. Ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all' Ufficio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012 , dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Domande frequenti

Quando serve una dichiarazione integrativa per correggere un errore contabile?

La dichiarazione integrativa serve quando non ricorrono i presupposti per riconoscere fiscalmente la correzione nell’esercizio in cui viene registrata. Il costo va allora recuperato nell’anno di competenza, raccordando la rettifica contabile con le variazioni fiscali per evitare deduzioni duplicate.

Che differenza c’è tra errori contabili rilevanti e non rilevanti?

Un errore non rilevante si corregge nel conto economico dell’esercizio della scoperta. Un errore rilevante richiede invece una rettifica del patrimonio netto. La classificazione contabile precede la verifica delle condizioni per attribuire alla correzione rilevanza fiscale nell’esercizio corrente.

Come si gestisce lo stesso errore contabile ripetuto in più anni?

Occorre esaminare separatamente ciascun periodo d’imposta e predisporre un prospetto con la procedura applicabile a ogni annualità. I limiti temporali possono consentire il riconoscimento nell’esercizio della correzione per periodi recenti e richiedere l’integrativa per quelli più remoti.

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