Cassazione, sentenza n. 16033 del 10/06/2024

Sentenza n. 16033 del 10/06/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
16033
Data
10/06/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la decorrenza degli interessi sul rimborso della maggiore IRES versata, conseguente alla deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP, essendo rimasto contestato il periodo anteriore all’entrata in vigore della relativa disciplina. La Cassazione rileva che la CTR aveva aderito acriticamente alla decisione di primo grado, senza rispondere alla specifica questione sulla decorrenza degli interessi né rendere ricostruibile il proprio percorso logico. Accoglie quindi il primo motivo, assorbe il secondo, cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario regionale in diversa composizione.

Testo della pronuncia

Unicredit in data 11 novembre 2009 chiedeva il rimborso della maggior IRES versata per l'anno 2004 a seguito della deduzione dall'imponibile della quota forfettaria del 10 % dell'IRAP, prevista dall'art.6 D.L. n. 185-2008. Il capitale di Euro 303.579,00 veniva rimborsato il 16 luglio 2015, non provvedendosi però al pagamento degli interessi. In corso di giudizio l'Agenzia provvedeva a corrispondere gli interessi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto, pari ad Euro 34.542,00, e dunque Unicredit si affermava ancora creditrice per gli interessi maturati per il periodo precedente, a partire dalla data dei versamenti, e così per Euro 33.421,65. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la pronuncia di primo grado.

Ricorre la contribuente in cassazione, affidandosi a due motivi, mentre l'Agenzia resiste a mezzo di controricorso.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 596-1992 per motivazione apparente, non avendo la CTR reso ragione del motivo per cui ha avallato la decisione di primo grado e l'operato dell'Agenzia.

1.1. Va premesso che, per quanto si ricava dalla stessa sentenza impugnata, null'altro restava in contestazione tra le parti se non per il "diniego degli interessi", essendosi l'Ufficio "limitato a contestarne gli importi". Grazie alle somme indicate in sentenza, è possibile anche stabilire che quanto ulteriormente riconosciuto non attiene però alla decorrenza dal 2005, posto che le somme che l'Ufficio promise di versare erano pari ad Euro 3.035,78, mentre l'importo reclamato dall'Unicredit è pari ad Euro 33.421,65.

Nel resto la motivazione si limita ad aderire acriticamente all'operato del primo giudice, aggiungendo solo da un lato che i conteggi erano stati effettuati in maniera "assolutamente meccanizzata e pertanto non suscettibile di errore, salvo dimostrazione del contrario", e dall'altro che l'Ufficio avrebbe chiarito che "il rimborso e gli interessi seguono due vie differenti".

Tutto ciò a fronte dello specifico motivo attinente proprio alla tematica della decorrenza degli interessi, riportato pedissequamente alle pagg. 8 e 9 del ricorso, totalmente ignorato dalla CTR che proprio sull'unico punto controverso non ha motivato nulla, salvo i vani richiami che si sono riportati.

Non esiste dunque alcuna possibilità di ricostruire l'iter logico seguito dai giudici d'appello per giungere alla loro decisione, e pertanto la sentenza risulta nulla per motivazione parvente.

2. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

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