AzioniCondividi, salva o stampa l'articolo

Quando una srl attribuisce al 2022 costi che appartengono al 2021, viola il principio di competenza, pur trattandosi di costi reali e deducibili. Oggi la dichiarazione infedele è punita con il 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro: la sanzione fissa di 250 euro può prenderne il posto soltanto se l’errore non ha arrecato alcun danno all’Erario. Con l’ordinanza n. 15107 del 19 maggio 2026, la Cassazione ha precisato che la prova dell’assenza di danno grava sul contribuente, mentre l’Agenzia delle entrate, per applicare la sanzione ordinaria, non deve dimostrare che un danno ci sia stato. Il semplice rinvio della deduzione, dunque, non basta: bisogna ricostruire come l’errore si è riflesso su tutte le annualità interessate, tenendo conto anche di perdite fiscali, aliquote e ogni altro elemento capace di alterare il risultato. Sul piano pratico, è consigliabile portare questa ricostruzione all’ufficio già in sede di contraddittorio, prima che venga notificato l’atto di accertamento.

- DEDUZIONE RINVIATA DI UN ESERCIZIOIl Caso: Dal 2021 al 2022, costi dedotti in ritardo

La vicenda riguarda una srl che, per il periodo d’imposta 2022, ha indicato componenti positivi di reddito pari a 2.000.000 di euro e componenti negativi pari a 1.800.000 euro, arrivando a un imponibile di 200.000 euro. A seguito di un controllo dell’Agenzia delle entrate si scopre che parte dei costi dedotti nel 2022 spettava all’esercizio precedente, cioè al 2021.

Poiché la deduzione è stata soltanto spostata in avanti e l’errore pare non aver privato lo Stato di gettito, la società si domanda se possa versare la sanzione fissa di 250 euro anziché quella proporzionale per dichiarazione infedele. Sì, ma a una sola condizione: occorre dimostrare che l’Erario non ha subito alcun danno.

- ATTRIBUZIONE DEI COSTI AL PERIODOPrincipio Violato: Che cosa impone l’art. 109 TUIR in tema di competenza

Per le imposte sui redditi, ricavi e costi vanno attribuiti al periodo d’imposta nel quale maturano. Lo stabilisce l’art. 109 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), cioè il principio di competenza: i componenti positivi e negativi concorrono al reddito dell’esercizio a cui appartengono, e non di quello in cui sono stati pagati o registrati per semplice convenienza.

Ne discende che l’errore non è una mera irregolarità formale. Trasferire un costo da un anno a un altro altera l’imponibile di almeno due periodi d’imposta. E la deducibilità del costo non attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere l’esercizio a lui più favorevole. Per questo si resta nell’ambito della dichiarazione infedele, anche se la violazione appare spesso meno grave di quella di un costo del tutto indeducibile.

- RIDUZIONI E ASSENZA DI PREGIUDIZIOQuadro Sanzionatorio: Dal 70% ai 250 euro fissi

La dichiarazione infedele è sanzionata in misura proporzionale dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, la sanzione attuale è il 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro; va tuttavia controllato quale regime si applichi nel tempo alla violazione contestata, dato che può contare la norma più favorevole e che il periodo d’imposta 2022 precede la riforma.

Il comma 4 dello stesso articolo contiene una disciplina particolare per gli errori di imputazione temporale. Stando alla ricostruzione offerta dalle fonti consultate, essa contempla due attenuazioni:

  • la sanzione ordinaria è ridotta di un terzo, se il componente positivo ha già concorso al reddito nell’anno accertato o in uno precedente, oppure se il componente negativo apparteneva a un periodo anteriore;
  • la sanzione è fissata in 250 euro, se dall’errore non discende alcun danno per l’Erario.

Per questo articolo non si è potuto verificare il testo integrale del comma 4 su una fonte ufficiale: le due attenuazioni sono quindi esposte secondo l’interpretazione prevalente, e chi debba applicarle a un caso concreto farebbe bene a controllare su Normattiva la formulazione in vigore. Quanto all’applicazione della riduzione, anche l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la risoluzione n. 131/E del 23 ottobre 2017.

Situazione Sanzione Riferimento
Errore di competenza che causa un danno all’Erario 70% della maggiore imposta, minimo 150 euro Art. 1, comma 2
Componente già assoggettato a tassazione nell’anno accertato o in precedenza Sanzione ordinaria diminuita di un terzo Art. 1, comma 4, primo periodo
Errore di competenza che non reca danno all’Erario 250 euro fissi, con onere della prova sul contribuente Art. 1, comma 4, ultimo periodo

- PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTEOnere Probatorio: Come si è pronunciata la Cassazione

Con l’ordinanza del 19 maggio 2026, n. 15107, la Corte di cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle entrate in una fattispecie simile. A pesare in modo decisivo è stato il fatto che la società non aveva offerto la prova necessaria per accedere al trattamento di favore. Secondo le sintesi reperibili, l’ufficio non deve dimostrare il danno erariale per irrogare la sanzione proporzionale: spetta invece al contribuente, che chiede la sanzione fissa, provare che non vi è stata alcuna perdita di gettito.

Un’impostazione del genere è in linea con il carattere eccezionale della norma di favore. Chi invoca un’attenuazione deve sostenere i fatti che la fondano. Per questo articolo non si è avuto a disposizione il testo integrale dell’ordinanza, ma solo sintesi di fonti specializzate: la pronuncia non va dunque intesa come un’estensione della sanzione fissa a qualunque errore di competenza. Se il danno c’è, oppure non è provato che manchi, rimane la sanzione proporzionale, eventualmente ridotta di un terzo.

- CONFRONTO DEL GETTITO TRA ANNUALITÀDanno Erariale: Quando è davvero assente

Il Fisco non subisce pregiudizio da una deduzione tardiva quando l’imposta versata in più in un anno compensa quella risparmiata in un altro. Nella vicenda della srl, i costi non dedotti nel 2021 hanno generato per quell’anno un reddito imponibile superiore al dovuto e, di conseguenza, un’imposta più alta; nel 2022, al contrario, la deduzione ha abbassato l’imponibile. In linea teorica i due effetti si equivalgono e l’Erario non ha perso nulla.

Tale ragionamento va però riscontrato nei numeri. Vari elementi possono spezzare il pareggio: perdite fiscali in uno dei due anni, che rendono la deduzione irrilevante oppure la riportano su altre annualità; aliquote diverse nei due periodi; limiti di deducibilità o altri vincoli che incidono sul risultato; scadenza dei termini per rettificare l’anno corretto. Ecco un esempio semplificato: costi per 100.000 euro dedotti nel 2022 ma di competenza del 2021 comportano, a parità di aliquota IRES del 24%, 24.000 euro di imposta in più nel 2021 e 24.000 euro di imposta in meno nel 2022. Sulla maggiore imposta accertata, pari a 24.000 euro, la sanzione proporzionale ammonterebbe a 16.800 euro, mentre quella fissa è di 250 euro. Lo scarto è notevole, ma si ottiene soltanto se l’equilibrio fra le due annualità risulta documentato.

- PROSPETTI DA DEPOSITARE ALL’UFFICIOStrategia Difensiva: Che cosa mettere a punto

Una società che riceve un rilievo simile dovrebbe costruire la propria difesa già durante il contraddittorio con l’ufficio. Concretamente, è utile:

  • identificare gli anni interessati e quello in cui i costi andavano correttamente imputati;
  • determinare, per ogni anno, l’imposta dovuta e quella versata, sia con l’errore sia senza;
  • controllare l’eventuale presenza di perdite fiscali, aliquote diverse o altri elementi che cambiano l’esito;
  • accertare se l’anno corretto possa ancora essere rettificato, anche mediante dichiarazione integrativa;
  • produrre prospetti, dichiarazioni dei due periodi e schede contabili, domandando in modo esplicito la sanzione fissa.

Se la ricostruzione viene depositata prima dell’atto, l’ufficio può esaminare i presupposti direttamente in sede amministrativa, e si evita di portare la controversia davanti al giudice con un onere della prova già gravoso.

- MISURA FISSA ANCORA INCERTARavvedimento Spontaneo: Un’ultima avvertenza

Resta aperta la questione del ravvedimento operoso. Se si segue il tenore letterale della norma, che parla di errore accertato, la sanzione fissa richiederebbe un’attività di controllo da parte dell’Agenzia. Non conviene perciò darla per certa nelle regolarizzazioni spontanee, anche perché non risultano chiarimenti ufficiali di segno contrario. Chi vuole ravvedersi dovrebbe pertanto quantificare la sanzione ordinaria ridotta e valutare con cautela se fare affidamento sulla misura fissa.

Per concludere, la sola violazione del principio di competenza, pure quando i costi sono stati realmente sostenuti, non basta da sola a ottenere la riduzione. I 250 euro spettano unicamente se si prova in modo concreto che l’Erario non ha subito danno.

Domande frequenti

Basta dedurre un costo in ritardo per pagare soltanto 250 euro?

No. Secondo la ricostruzione riportata, il contribuente deve dimostrare che l’errore di competenza non ha causato danni all’Erario. Il solo rinvio della deduzione non basta: occorre verificare gli effetti sulle imposte di tutte le annualità interessate.

Quali documenti servono per dimostrare l’assenza di danno erariale?

Servono prospetti delle imposte dovute e versate per ciascun anno, con e senza l’errore, dichiarazioni e schede contabili. Vanno considerate perdite fiscali, aliquote e limiti di deducibilità. È utile depositare la ricostruzione già nel contraddittorio, chiedendo espressamente la sanzione fissa.

Posso applicare con certezza la sanzione fissa nel ravvedimento spontaneo?

No. L’applicazione della misura fissa nel ravvedimento spontaneo resta incerta, perché la norma richiamata parla di errore accertato e non risultano chiarimenti ufficiali contrari. La regolarizzazione richiede quindi di quantificare la sanzione ordinaria ridotta e valutare con cautela quella fissa.