Con il concordato preventivo biennale (CPB) il contribuente fa proprio, per due anni, un reddito stabilito dalla proposta dell’Agenzia delle Entrate e versa un’imposta sostitutiva sulla parte che supera il reddito di riferimento. Per il biennio 2026-2027 il punteggio degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) del 2025 condiziona due elementi: il limite massimo di crescita della proposta e l’aliquota della sostitutiva. Stando alla ricostruzione di Fiscal Focus, ai punteggi più elevati corrispondono tetti più contenuti e aliquote del 10%, mentre al di sotto del 6 il tetto arriva al 35% e l’aliquota al 15%. Chi aveva già aderito per il 2024-2025 e rinnova, però, non può gonfiare i ricavi del 2025 allo scopo di migliorare il voto, come la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026 ha ribadito. Esiste poi una seconda leva, che opera in senso contrario: il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’11 maggio 2026 stabilisce riduzioni della proposta comprese fra il 10% e il 30% se un evento straordinario ha interrotto l’attività. Per aderire c’è tempo fino a lunedì 2 novembre 2026.
- FASCE ISA E COSTO DEL CONCORDATODue Scale: Il punteggio, il tetto e l’aliquota
Il meccanismo procede per fasce di punteggio. Con un punteggio pari a 10, la proposta non può eccedere il reddito di riferimento per più del 10% e la sostitutiva è del 10%. Tra 9 e meno di 10 il tetto passa al 15%, tra 8 e meno di 9 al 25%, con l’aliquota che resta al 10%. Tra 6 e meno di 8 il tetto è pari al 30% e l’aliquota al 12%. Al di sotto di 6 il tetto raggiunge il 35% e l’aliquota il 15%.
| Punteggio ISA 2025 | Tetto all’incremento | Aliquota sostitutiva |
|---|---|---|
| 10 | 10% | 10% |
| Da 9 a meno di 10 | 15% | 10% |
| Da 8 a meno di 9 | 25% | 10% |
| Da 6 a meno di 8 | 30% | 12% |
| Meno di 6 | 35% | 15% |
Il reddito di riferimento è quello del 2025, riportato nel rigo P04 del modello. Il tetto trova la sua disciplina nell’art. 9, comma 3-bis, del D.Lgs. 13/2024, mentre la graduazione delle aliquote è nell’art. 20-bis. Stando alla fonte, il tetto è stato introdotto dal D.Lgs. 81/2025 per i punteggi più alti e poi esteso alle fasce inferiori dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. Il reddito concordato, in ogni caso, non può scendere sotto i 2.000 euro. Le percentuali di tetto qui sopra non hanno ricevuto conferma da altre fonti consultabili: prima di impiegarle in una proposta rivolta a un cliente, vanno raffrontate con il testo vigente e con la circolare.
- VALORI SETTORIALI E SOSTITUTIVALimiti del Tetto: Le eccezioni e la quota oltre soglia
Il tetto non si applica in ogni circostanza. In base all’art. 9, comma 3-ter, i limiti percentuali cadono quando la proposta così determinata risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali. Il controllo, dunque, non si esaurisce in un semplice calcolo partendo dal rigo P04.
Esiste inoltre un limite legato alla convenienza. L’imposta sostitutiva agevolata colpisce l’eccedenza soltanto fino a 85.000 euro. Sulla parte che supera questo importo, secondo la fonte, si applica l’aliquota ordinaria: 43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES. Con proposte molto generose il vantaggio sulla tassazione ordinaria si esaurisce, e di questo occorre tener conto prima di aderire.
- COSTI IMMEDIATI E BENEFICI ATTESIAdeguamento Spontaneo: Una scelta da quantificare
Leggendo insieme le due scale si apre un’opportunità per chi aderisce la prima volta. Con un punteggio fra 6 e 8, la proposta arriva con tetto al 30% e aliquota al 12%. Può quindi risultare vantaggioso indicare nel rigo F03 ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini ISA: questi innalzano il reddito di riferimento, ma fanno salire il voto. Un voto superiore riduce tanto il tetto quanto l’aliquota, e ne può derivare una proposta più contenuta in valore assoluto e meno onerosa.
Questa scelta comporta un costo subito e certo: maggiori imposte, maggiori contributi e maggiore IRAP sul 2025. Il vantaggio, al contrario, arriva più avanti e dipende dalla proposta che il sistema fornirà. Per tale ragione la convenienza va calcolata e non data per scontata: è opportuno tenere nel fascicolo un raffronto numerico fra lo scenario con adeguamento e quello senza, dato che la raccomandazione al cliente poggia su quel raffronto.
- REDDITO GIÀ CONCORDATOChi Rinnova: Il 2025 resta bloccato
Per chi ha applicato il CPB nel biennio 2024-2025 e rinnova, l’adeguamento non è praticabile. Il reddito 2025 di questi contribuenti coincide con quello concordato e non può essere ritoccato spontaneamente, come ha ribadito la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, la quale riordina la disciplina del CPB recependo le modifiche del decreto Omnibus. Il voto, perciò, discende soltanto dalla qualità dei dati dichiarati e non da interventi compiuti per migliorarlo.
- SOSPENSIONE PRIMA DELL’ADESIONEEventi Straordinari: Lo strumento al ribasso
Al fianco del punteggio agisce un secondo strumento, che abbassa la proposta. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’11 maggio 2026, uscito nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 (supplemento ordinario n. 20), approva la metodologia per i periodi d’imposta 2026 e 2027. Secondo gli artt. 4 e 5, la proposta si riduce se il contribuente ha risentito degli effetti negativi di determinati eventi che hanno comportato la sospensione dell’attività.
| Durata della sospensione | Riduzione della proposta |
|---|---|
| Da 30 a 60 giorni | 10% |
| Da 61 a 120 giorni | 20% |
| Oltre 120 giorni | 30% |
Il principio e le tre misure di riduzione trovano conferma nelle fonti consultate, mentre le soglie di durata riportate provengono dalla ricostruzione di Fiscal Focus e vanno riscontrate sul testo del decreto.
Tempi e ambito di applicazione
Rilevano gli eventi verificatisi prima dell’adesione, anche solo per una frazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026. Se l’evento è successivo all’adesione, la proposta non si riduce e l’evento può contare soltanto come causa di cessazione. Non ogni circostanza eccezionale abbassa la proposta: la liquidazione o la cessione in affitto dell’unica azienda non la comprimono, ma, unite a un calo dei redditi effettivi superiore al 30%, provocano la cessazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 13/2024.
La sospensione dell’attività a fini amministrativi e quella dell’esercizio della professione hanno rilievo solo se comunicate, nell’ordine, alla Camera di commercio e all’ordine di appartenenza. Se si provvede prima dell’adesione, la proposta può ridursi fino al 30%.
- PROVA DELLA CALAMITÀ E CALCOLOUn Caso Pratico: L’impresa danneggiata da una calamità
La Zeta S.r.l., azienda manifatturiera, presenta un reddito di riferimento 2025 pari a 150.000 euro e un punteggio ISA di 9,2. Nel marzo 2026 un evento calamitoso, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, rende inagibili i locali e blocca l’attività per 75 giorni, attestati da ordinanza comunale e perizia tecnica.
Poiché i 75 giorni rientrano nella fascia da 61 a 120 giorni, la riduzione è del 20%. Con un punteggio di 9,2 il tetto è del 15% e la proposta non può oltrepassare 172.500 euro. Supponendo che il sistema restituisca esattamente questo valore, la riduzione lo porta a 138.000 euro, cioè a una cifra inferiore al reddito di riferimento. Nel modello occorre indicare il codice 2 nel rigo P03, con dichiarazione sostitutiva firmata al rigo P10: l’onere della prova dell’evento ricade per intero sul contribuente.
- DATI E VERIFICHE PRIMA DELL’INVIOCosa Fare: I controlli prima del 2 novembre
Il termine per aderire al CPB 2026-2027 è slittato a lunedì 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato. Prima di quella data servono due controlli:
- verificare il punteggio ISA 2025 e, per chi aderisce la prima volta, quantificare per iscritto la convenienza di un possibile adeguamento;
- appurare se il cliente ha subito nel 2026 eventi rilevanti e, qualora la sospensione sia in corso ma non ancora comunicata alla Camera di commercio o all’ordine, provvedere prima di aderire.
Le percentuali di tetto, le soglie di durata delle sospensioni e il limite di 85.000 euro non hanno ricevuto un riscontro indipendente: prima di consegnare il calcolo è consigliabile un controllo sul testo normativo e sulla circolare.
Domande frequenti
Come incide il punteggio ISA 2025 sul concordato 2026-2027?
Il punteggio condiziona il limite di crescita della proposta e l’aliquota dell’imposta sostitutiva. Prima di usare le percentuali riportate, occorre riscontrare nelle fonti ufficiali tetti, limiti ed eccezioni, perché alcuni dati della ricostruzione non hanno ricevuto conferma indipendente.
Chi rinnova il concordato può aumentare il reddito 2025 per migliorare gli ISA?
Chi aveva aderito al biennio 2024-2025 non può aumentare spontaneamente il reddito 2025 già concordato per migliorare il punteggio. Per il rinnovo conta la qualità dei dati dichiarati; la valutazione dell’adeguamento riguarda invece chi aderisce per la prima volta.
Gli eventi straordinari possono ridurre la proposta di concordato?
Gli eventi anteriori all’adesione possono rilevare se producono la sospensione dell’attività alle condizioni previste. Servono documentazione e comunicazioni richieste; riduzioni e fasce temporali vanno controllate sul decreto. Un evento successivo all’adesione può assumere rilievo soltanto come causa di cessazione.

