Nel rigo P04 va indicato il reddito di riferimento, cioè il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 2025 ripulito dalle componenti che non esprimono la redditività ordinaria dell’attività. Questo valore determina la proposta di concordato, il limite massimo di crescita rispetto al passato e il termine di paragone per quantificare l’imposta sostitutiva. Si parte dal reddito fiscale dei quadri RF, RG o RE, e non dall’utile civilistico o dal risultato ante imposte. Si deducono le plusvalenze e le sopravvenienze attive, mentre si sommano minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e maggiorazioni extracontabili. Per l’IRAP il rigo P05 segue lo stesso schema, con qualche differenza. Quanto alle novità del D.Lgs. n. 148/2026, esse permetterebbero di rettificare i dati del 2025 mediante dichiarazione integrativa senza uscire dal concordato, a condizione che l’Agenzia non abbia già avviato un controllo. Il meccanismo viene chiarito da due esempi numerici.
- BASE DELLA PROPOSTA E SOSTITUTIVAReddito di Riferimento: Un dato che resta con il contribuente per tutto il biennio
Nell’intero modello CPB il reddito di riferimento è il dato di maggior peso, e lo è per tre motivi che si sommano. È anzitutto il punto di partenza per ricavare la proposta di reddito degli anni del biennio. Costituisce poi il parametro rispetto al quale si misura il limite di incremento, legato al punteggio ISA (l’indice sintetico di affidabilità fiscale, la pagella che l’Agenzia delle Entrate attribuisce a ciascuna attività). Serve infine come riferimento per fissare la base imponibile dell’imposta sostitutiva. Poiché il contribuente se lo trascina per l’intera durata del concordato, uno sbaglio nel rigo P04 si riflette sugli anni successivi.
La stampa specializzata richiama queste fasce di punteggio: tetto del 10% con punteggio 10, del 15% da 9 a meno di 10, del 25% da 8 a meno di 9, con limiti più elevati sotto 8. Per il biennio 2026-2027 le regole definitive sono state toccate da più interventi normativi, perciò il tetto da applicare va sempre riscontrato sul testo vigente e sulle istruzioni del modello, prima di calcolare la proposta.
- REDDITO DEI QUADRI RF, RG E REPunto di Partenza: Si parte dal reddito fiscale, non dall’utile
Nella prassi l’errore più diffuso consiste nel riportare nel rigo P04 l’utile di bilancio, o persino il risultato prima delle imposte, falsando così la base della proposta. L’importo corretto proviene dal quadro RF o RG per il reddito d’impresa e dal quadro RE per il lavoro autonomo: è una cifra che ha già assorbito le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi).
A partire da quel reddito si neutralizzano le componenti indicate dal decreto che regola il concordato (D.Lgs. n. 13/2024): l’articolo 16 vale per le imprese e l’articolo 15 per i lavoratori autonomi. Poiché l’elenco è tassativo, non si possono introdurre altre rettifiche per analogia.
- COMPONENTI DA TOGLIERE O SOMMARERettifiche Ammesse: Il meccanismo del segno opposto
La regola va contro l’intuito. Le componenti positive si tolgono, perché avevano ingrossato il reddito del 2025 con importi destinati a non ripetersi. Le componenti negative si sommano, perché lo avevano abbassato. In concreto:
- si deducono le plusvalenze (il guadagno ottenuto dalla vendita di un bene) e le sopravvenienze attive;
- si sommano le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti;
- i risultati delle partecipazioni mantengono il segno che hanno;
- si recuperano le deduzioni extracontabili agevolative, come la maggiorazione del costo del lavoro e quella di ammortamenti e canoni di leasing, dato che hanno ridotto il reddito senza un costo effettivo corrispondente.
Solo per i soggetti con periodo d’imposta diverso dall’anno solare, che sono una minoranza, la maggiorazione relativa agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 può avere effetto sul reddito 2025.
- QUOTE E IMPORTI FISCALMENTE DEDOTTICasi Particolari: Tre chiarimenti per non sbagliare
Il primo chiarimento riguarda le plusvalenze. Contano quelle realizzate nel 2025, incluse le quote di plusvalenze rateizzate in anni precedenti che concorrono al reddito dell’anno. Quando la plusvalenza è stata rateizzata ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, che consente di distribuirla su più esercizi, si deduce unicamente la quota spettante al periodo.
Il secondo chiarimento tocca le perdite su crediti. A rilevare è l’importo effettivamente dedotto ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, e non la svalutazione contabilizzata in bilancio.
Il terzo attiene alla rilevanza fiscale. Si neutralizza una componente solo se ha influito sul reddito imponibile. La sopravvenienza originata dalla rinuncia di un fornitore al proprio credito è imponibile e quindi si deduce. Quella derivante dalla rinuncia di un socio, entro il costo fiscalmente riconosciuto del suo credito, non è imponibile e non richiede rettifiche.
- PRODUZIONE NETTA E DEDUZIONI IRAPRigo P05: Lo stesso ragionamento applicato all’IRAP
Il rigo P05 ripete il ragionamento per l’IRAP (l’imposta regionale sulle attività produttive), ma tiene conto soltanto delle componenti che hanno effettivamente concorso alla base imponibile regionale. In due punti la simmetria con il rigo P04 viene meno. Le perdite su crediti non vengono recuperate, in quanto non sono deducibili ai fini IRAP. La maggiorazione del costo del lavoro non figura, perché non opera per l’imposta regionale.
Esiste poi un errore ricorrente: il rigo richiede il valore della produzione netta, per cui le deduzioni dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 si applicano prima delle rettifiche e non dopo. Ne discende che il rigo P05 va controllato voce per voce, senza compilarlo semplicemente copiando il P04.
- DAL QUADRO RF A 95.000 EUROEsempio Pratico: Dal conto economico fino al rigo P04
Il Panificio Gamma S.r.l. è una società di capitali in contabilità ordinaria, con punteggio ISA 2025 di 8,3 e risultato ante imposte pari a 110.000 euro. Nel 2025 ha venduto un forno industriale realizzando una plusvalenza di 42.000 euro, ha estinto un debito verso un fornitore con una sopravvenienza attiva di 8.000 euro e ha dedotto una perdita su crediti di 26.000 euro. Ha inoltre beneficiato della maggiorazione del costo del lavoro per 6.000 euro.
| Passaggio | Importo |
|---|---|
| Risultato ante imposte | 110.000 euro |
| Costi non deducibili (variazione in aumento) | + 9.000 euro |
| Maggiorazione del costo del lavoro (variazione in diminuzione) | – 6.000 euro |
| Reddito del quadro RF | 113.000 euro |
| Plusvalenza sul forno | – 42.000 euro |
| Sopravvenienza attiva | – 8.000 euro |
| Perdita su crediti dedotta | + 26.000 euro |
| Maggiorazione del costo del lavoro ripresa | + 6.000 euro |
| Rigo P04 | 95.000 euro |
La maggiorazione figura due volte con segno contrario: dapprima abbassa il reddito fiscale, poi viene recuperata, e i due passaggi si compensano. Con il punteggio 8,3 il tetto di incremento è del 25%, perciò la proposta per il 2026 non potrebbe andare oltre 118.750 euro (95.000 euro aumentati del 25%).
- INTEGRATIVA PRIMA DEI CONTROLLIErrori sul 2025: La novità che riguarda la correzione dei dati
Resta l’ipotesi che, nelle prime due edizioni del concordato, risultava la più spiacevole: i dati del 2025 si scoprono errati dopo che il contribuente ha già aderito. Stando a quanto riferito dalla stampa specializzata, il nuovo art. 19, comma 3-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 148/2026, permetterebbe a chi presenta l’integrativa del 2025 prima dell’accertamento di ottenere la rideterminazione del reddito e del valore della produzione concordati sulla base dei dati corretti. La nuova proposta prenderebbe il posto di quella accettata, e le sanzioni potrebbero essere definite con il ravvedimento operoso (la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte).
L’integrativa dovrebbe essere presentata insieme al modello ISA e al quadro P, anche se l’adesione era stata inviata in forma autonoma. Qualora la correzione sposti la fascia di punteggio, l’imposta sostitutiva si ricalcola con la nuova aliquota. Il testo del decreto non è stato verificato direttamente in questa sede: prima di procedere è opportuno consultarlo in Gazzetta Ufficiale e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
- SOGLIA DEL 30% E ACCERTAMENTODecadenza: Decide solo l’accertamento
Per la stessa ragione, l’invio dell’integrativa non sarebbe più causa di decadenza neppure se la nuova proposta superasse di oltre il 30% la precedente. La decadenza dipenderebbe solo dall’iniziativa dell’Agenzia: in base al nuovo art. 22, comma 1, lettera b, si decadrebbe quando il reddito o il valore netto della produzione, calcolati sui dati corretti, risultano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati.
In ogni caso rimane ferma la qualificazione come violazione non lieve della comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA che comporti un reddito concordato inferiore oltre la medesima soglia. Inoltre la regolarizzazione deve precedere la constatazione della violazione e l’avvio di accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (art. 22, comma 3).
- RICALCOLO DI ACCONTI E SOSTITUTIVACoordinamento Operativo: Tempi dei versamenti
La rideterminazione della proposta produce effetti anche sulle somme già versate. Se l’integrativa giunge dopo il pagamento dell’acconto maggiorato o dell’imposta sostitutiva, i calcoli vanno rifatti per entrambi. La maggiorazione dell’acconto si misura infatti sulla differenza tra reddito concordato e reddito 2025 rettificato, e la correzione modifica entrambi i valori.
Ne consegue che il momento in cui presentare l’integrativa va scelto tenendo conto anche delle scadenze di versamento, oltre che del rischio di un accertamento.
- RICAVI OMESSI E PROPOSTA RETTIFICATACaso Pratico: Un errore emerso dopo l’adesione
La ditta Epsilon, impresa minore in contabilità semplificata, ha aderito il 28 ottobre 2026 con rigo P04 di 42.000 euro, punteggio ISA 8,4 e proposta per il 2026 di 50.000 euro. Nel gennaio 2027 vengono alla luce ricavi non contabilizzati per 18.000 euro riferiti al 2025. Dallo stesso controllo risulta che le rimanenze finali, ininfluenti ai fini del reddito di cassa, non erano state riportate nel modello ISA.
La correzione non provoca decadenza, purché la regolarizzazione anticipi la constatazione della violazione e l’avvio di controlli di cui il contribuente abbia formale conoscenza. Con integrativa e ravvedimento il rigo P04 sale a 60.000 euro (42.000 più 18.000). Rimanendo nella fascia 8-9, il tetto del 25% permette una proposta fino a 75.000 euro. Qualora la proposta rideterminata fosse di 70.800 euro, essa si scosterebbe del 41,6% da quella accettata di 50.000 euro: con il regime precedente un simile divario avrebbe posto il problema della decadenza. Nel nuovo assetto la decadenza dipenderebbe soltanto dall’accertamento, e chi corregge per primo allinea la proposta e conserva il concordato.
- RETTIFICHE SEPARATE E TEMPI DI INVIOIndicazioni Pratiche: Compilare con cura e agire in anticipo
La raccomandazione ha due facce. Nella compilazione, il rigo P04 va costruito partendo dal quadro reddituale, e le rettifiche del rigo P05 vanno controllate una ad una, senza riprendere quelle del P04. Nel controllo successivo, gli errori sui dati del 2025 vanno individuati prima che vi arrivi l’Agenzia. Alla luce delle regole descritte, la tempestività della correzione conterebbe, più della correttezza iniziale, nel distinguere una proposta adeguata da un concordato perduto.
Domande frequenti
Da quale reddito si parte per compilare il rigo P04?
Il punto di partenza è il reddito fiscale del 2025 risultante dai quadri RF, RG o RE, secondo il contribuente. Non coincide necessariamente con l’utile contabile: bisogna applicare le rettifiche ammesse alle componenti previste dalla disciplina del concordato.
Il rigo P05 si calcola con le stesse rettifiche del P04?
Il rigo P05 riguarda la produzione netta ai fini IRAP e richiede rettifiche proprie. Il raccordo con il P04 non consente di trasferire automaticamente gli stessi importi: le due basi devono essere controllate separatamente prima dell’invio del modello.
Un’integrativa sul 2025 fa sempre decadere dal concordato?
Le modifiche attribuite al D.Lgs. 148/2026 consentirebbero di correggere i dati con rideterminazione del concordato, entro determinate condizioni legate ai controlli. Prima di applicarle occorre verificare il testo ufficiale e coordinare integrativa, dati ISA, quadro P e versamenti.

