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Il 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER, il soggetto che incassa le cartelle) ha diffuso 16 FAQ sulla rottamazione-quinquies dei carichi degli enti territoriali e ha reso operativi i servizi online per richiedere il Prospetto informativo, ossia il documento che riporta i debiti definibili e gli importi da versare. Le domande di adesione si presentano dal 16 ottobre, entro il 15 dicembre 2026. L’agevolazione copre i debiti tributari e non tributari affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dagli enti territoriali che hanno deliberato l’applicazione entro il 31 luglio 2026; sono escluse le condanne della Corte dei conti. Le FAQ fanno luce su tre aspetti di grande rilievo pratico: è possibile definire anche un solo carico di una cartella, le dilazioni già in essere restano sospese fino al 31 marzo 2027 e poi vengono revocate per i carichi ammessi, mentre la decadenza opera con regole meno severe di quanto si potrebbe temere. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali, ciascuna di almeno 100 euro, con interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027. AdER comunicherà l’esito delle domande entro il 28 febbraio 2027. Chi non paga due rate, anche non consecutive, o l’ultima, perde la definizione e non potrà più rateizzare quei carichi.

- ORIGINE DELLA DEFINIZIONE LOCALEQuadro Normativo: Da dove prende origine la misura

La definizione agevolata dei carichi degli enti territoriali trova fondamento nell’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito dalla legge n. 88 del 2026 e successivamente modificato dalla legge n. 113 del 2026. Tali estremi provengono dalla stampa specializzata che ha commentato le FAQ; ai fini di questo articolo il testo coordinato delle norme non è stato consultato direttamente, perciò va verificato prima di citarlo in un atto. Secondo la stampa, anche i termini iniziali per la domanda sono stati più volte prorogati, e la data a cui fare riferimento è quella indicata da AdER: 15 dicembre 2026.

Con la rottamazione il debito si estingue senza sanzioni, interessi e aggio (il compenso dovuto all’agente della riscossione), mentre restano a carico del contribuente il capitale, le spese delle procedure esecutive e i diritti di notifica, stando a quanto riferiscono le fonti. L’aspetto che qui conta di più, anche se meno evidente, è il comportamento da tenere nella pratica, dalla richiesta del Prospetto fino all’eventuale perdita del beneficio.

- ENTI ADERENTI E CARICHI ESCLUSIPlatea e Limiti: Quali carichi possono essere definiti

Possono essere definiti solo i carichi degli enti territoriali che hanno adottato la delibera entro il 31 luglio 2026. Sul sito di AdER è consultabile l’elenco, che conta circa 1.500 enti. Se il Comune, la Regione o l’ente locale non ha aderito, i suoi carichi restano fuori dalla domanda, pur ricadendo nel periodo 2000-2023.

Sono esclusi anche i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o per il tramite di concessionari privati. In questi casi la legge di bilancio 2026 permette agli enti di disciplinare forme autonome di definizione, con regole che ciascun ente fissa per proprio conto. Chi ha cartelle di origine diversa dovrà quindi separare quelle affidate ad AdER dalle altre.

Possono essere ammessi anche i debiti già inclusi in precedenti definizioni agevolate da cui il contribuente è decaduto. Per i carichi della rottamazione-quater e della relativa riammissione rileva la situazione al 30 settembre 2025: si possono definire soltanto quelli per cui, a tale data, non risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute. Chi è in regola con un vecchio piano, di fatto, rimane in quel piano.

- ACCESSO E TEMPI DI SCARICAMENTOProspetto Informativo: Come ottenerlo e a cosa serve

Il Prospetto informativo elenca i carichi definibili e gli importi dovuti, al netto degli eventuali diritti di notifica, delle spese per le procedure esecutive e degli interessi previsti in caso di rateizzazione. Lo si chiede in due modi, che richiedono tempi differenti.

  • Nell’area riservata del sito AdER, con SPID, CIE o CNS oppure, per imprese e professionisti, con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate: entro 12 ore dalla richiesta giunge un’e-mail con il collegamento per scaricare il documento, che resta utilizzabile per cinque giorni.
  • Nell’area pubblica: bisogna compilare il modulo e allegare un documento di riconoscimento, convalidare entro 72 ore il collegamento ricevuto con la prima e-mail e attendere il controllo della documentazione. Segue il collegamento per il download, valido anch’esso cinque giorni.

Il Prospetto non è un passaggio obbligatorio. Nell’area riservata il servizio di adesione espone direttamente i carichi definibili, selezionabili senza allegare alcun documento di riconoscimento. Nell’area pubblica, al contrario, è possibile indicare solo le cartelle che contengono almeno un carico ammesso. Gli intermediari fiscali possono avvalersi del servizio EquiPro, tanto per richiedere il Prospetto quanto per inoltrare le domande dei propri assistiti.

Ne discende un suggerimento di metodo. Per chi ha SPID o credenziali equivalenti, l’area pubblica offre pochi vantaggi, perché comporta più passaggi e più giorni. Chi è costretto a servirsene dovrebbe agire in anticipo, per non trovarsi a ridosso del 15 dicembre con i tempi di convalida e di verifica ancora da superare.

- SCELTA DELLE VOCI DA DEFINIRESingoli Carichi: È possibile definire solo una parte della cartella

Una cartella include spesso più voci, ad esempio la Tari di un anno e una multa di un altro. Le FAQ confermano che l’adesione può riguardare un solo carico, di cui si indica lo specifico riferimento, senza dover includere gli altri debiti della cartella. La scelta è utile se alcuni carichi non convengono, perché già esigui o contestati con buoni argomenti.

Nel compilare la domanda va indicata anche la modalità di pagamento prescelta: soluzione unica o rate. Nella domanda possono rientrare anche i carichi in contenzioso, a condizione che il contribuente dichiari di rinunciare alle controversie riguardanti le cartelle interessate. Su questo punto conviene ragionare con il difensore: la rinuncia è il prezzo per entrare nella definizione, e se il pagamento poi non va a buon fine il contenzioso abbandonato non si riapre in automatico.

Per le istanze inviate nell’area riservata, la ricevuta (indicata nella fonte con il codice R-DA-2026-ET) è allegata all’e-mail con cui la domanda viene presa in carico. Nell’area pubblica la richiesta va convalidata entro 72 ore e la ricevuta scaricata entro cinque giorni dalla ricezione del collegamento.

- PROCEDURE E VINCOLI GIÀ ISCRITTIEffetti della Domanda: Cosa si blocca da subito

Con la domanda, per i carichi definibili, non possono partire nuove procedure cautelari o esecutive e quelle già avviate non proseguono, a meno che il primo incanto (il primo tentativo di vendita all’asta) si sia già tenuto con esito positivo. Rimangono invece efficaci i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti: la domanda non li elimina, e per vederli cancellati bisognerà attendere il pagamento della definizione.

Per i carichi indicati nella richiesta si sospendono anche i termini di prescrizione e decadenza. Il contribuente non viene considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, ossia le disposizioni che bloccano, rispettivamente, le compensazioni con i crediti d’imposta e i pagamenti delle pubbliche amministrazioni a favore di chi ha debiti iscritti a ruolo. Per un’impresa che fornisce enti pubblici, questo effetto può pesare quanto lo sconto sul debito.

- VERSAMENTI DEI PIANI MISTIDilazioni in Corso: Sospese fino al 31 marzo 2027

Molti contribuenti sono già inseriti in un piano di rateizzazione ordinaria. Per i debiti ricompresi in tali piani gli obblighi di pagamento restano sospesi fino al 31 marzo 2027, che è la scadenza della prima rata o della rata unica della definizione. Alla medesima data le dilazioni riferite ai carichi con domanda accolta sono revocate in automatico: non occorre fare alcuna richiesta.

Il caso più delicato è quello del piano misto, che contiene sia carichi definibili sia carichi esclusi. Secondo le FAQ la sospensione investe solo i primi. Per gli altri il contribuente deve proseguire con i versamenti, pena la decadenza dal piano ordinario. Fino al 31 marzo 2027 questi pagamenti si potranno effettuare con il servizio “Paga online” sul sito AdER e sull’App EquiClick, oppure agli sportelli. Dopo tale data saranno disponibili moduli aggiornati che riportano solo gli importi residui del piano ordinario.

Situazione del piano Effetto della domanda accolta
Piano con soli carichi definibili Versamenti sospesi fino al 31 marzo 2027, poi dilazione revocata
Piano con carichi definibili ed esclusi Sospesi unicamente i versamenti dei carichi definibili; per gli altri si continua a pagare
Piano con soli carichi esclusi Nessuna sospensione, le rate vanno versate

L’ultima riga della tabella discende dalla logica delle regole illustrate più che da un’indicazione esplicita della fonte, e conviene controllarla con AdER nel caso specifico.

- ESITO E CALENDARIO DEI PAGAMENTIEsito e Scadenze: Cosa accade dopo l’invio

AdER comunicherà l’esito delle domande entro il 28 febbraio 2027. Se la domanda è accolta, indicherà gli importi dovuti, le scadenze e i moduli per pagare. Per le istanze inviate dall’area riservata, la comunicazione sarà consultabile solo al suo interno: bisognerà dunque accedervi per non smarrire i dati. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, nessuna inferiore a 100 euro, con interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.

Un esempio aiuta a valutare l’effetto. Su un debito definito di 6.000 euro, pagando in 54 rate bimestrali si avrebbero rate prossime a 111 euro, interessi esclusi, dunque sopra la soglia minima di 100 euro. Con un debito di 3.000 euro, al contrario, le rate dovrebbero per forza essere meno numerose, perché 54 rate risulterebbero inferiori a 100 euro ciascuna. Il calcolo ha valore illustrativo: l’importo effettivo delle rate sarà quello comunicato da AdER.

- IMPUTAZIONE DELLE RATE SUCCESSIVERate Saltate: Quando si incorre nella decadenza

La definizione perde efficacia se il pagamento in unica soluzione è omesso o insufficiente, se non si versano due rate, anche non consecutive, o se non si versa l’ultima rata. La tolleranza di cinque giorni vale unicamente per il pagamento in soluzione unica e per l’ultima rata del piano; per le rate intermedie non è prevista.

La FAQ n. 14 porta un chiarimento rilevante: se manca il pagamento di una sola rata intermedia, la decadenza non scatta subito. Tuttavia il versamento successivo viene attribuito alla rata precedente rimasta insoluta, anche se effettuato alla scadenza di un’altra rata. L’Agenzia fa l’esempio di un piano in tre rate: se il contribuente versa la prima e la terza ma non la seconda, il pagamento eseguito per la terza viene imputato alla seconda. Resta così scoperta l’ultima rata, con decadenza se l’importo mancante non è regolarizzato nei termini ammessi.

Una rata dimenticata diventa dunque una trappola a scoppio ritardato: chi la salta e poi torna a pagare con puntualità si ritrova ugualmente con un debito sull’ultima scadenza, quella che non tollera ritardi. La precauzione è sanare subito la rata mancata, senza aspettare la scadenza successiva.

- RECUPERO SENZA NUOVA DILAZIONEConseguenze Finali: Perdita del beneficio e come muoversi

Quando la definizione perde efficacia, le somme già pagate sono trattate come acconti sul debito complessivo. I termini e le procedure di recupero riprendono, e i carichi non possono più essere rateizzati ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il contribuente rinuncia quindi allo sconto e alla possibilità di tornare a un piano ordinario per quei debiti.

Il percorso consigliabile, per imprese e famiglie, si riassume in pochi passaggi:

  • accertare nell’elenco AdER che l’ente creditore abbia aderito;
  • decidere quali carichi definire, anche uno soltanto per cartella, dopo aver considerato gli eventuali contenziosi;
  • inviare la domanda entro il 15 dicembre 2026, privilegiando l’area riservata o un intermediario;
  • proseguire con il pagamento delle rate dei carichi esclusi dai piani misti;
  • esaminare la comunicazione di esito entro il 28 febbraio 2027 e segnare in agenda il 31 marzo 2027 e le scadenze bimestrali;
  • sanare subito ogni rata saltata, tenendo presente che la tolleranza di cinque giorni non opera per le rate intermedie.

Le informazioni qui riportate provengono da una fonte giornalistica che riferisce il contenuto delle FAQ. Il numero delle singole FAQ e il loro testo letterale vanno verificati sul sito di AdER, che resta il riferimento ufficiale.

Domande frequenti

Posso rottamare solo una parte della cartella?

Sì, l’adesione può riguardare anche un solo carico contenuto nella cartella, indicandone lo specifico riferimento. Non è necessario includere gli altri debiti: la selezione permette di valutare separatamente le posizioni da definire e quelle eventualmente contestate.

Devo continuare a pagare le rate di un piano misto?

Sì, per i carichi esclusi dalla definizione i versamenti devono proseguire. Nei piani misti la sospensione fino al 31 marzo 2027 riguarda soltanto i debiti definibili; interrompere i pagamenti degli altri espone alla decadenza dal piano ordinario.

Cosa succede se salto una rata intermedia?

Una sola rata intermedia non pagata non determina subito la decadenza, ma il versamento successivo viene imputato all’arretrato. Occorre recuperare tempestivamente l’importo: due rate omesse, anche non consecutive, o l’ultima rata non versata fanno perdere il beneficio.