Le comunicazioni delle somme dovute per la rottamazione-quinquies sono disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente non deve aspettare una PEC o una raccomandata: chi ha presentato la domanda dall’area riservata trova tutto esclusivamente nel portale. La prima o unica rata scade il 31 luglio 2026 – con una tolleranza di cinque giorni introdotta dal D.L. 38/2026 – e il piano può arrivare fino a 54 rate bimestrali, per un massimo di nove anni, con le ultime tre rate in scadenza nel 2035. La comunicazione non è un semplice riepilogo: è l’atto che rende operativo il piano, e va letta come tale. Verificare carichi accolti, importi, scadenze e moduli di pagamento è il primo vero lavoro da fare. La decadenza dai benefici, in caso di errore, trasforma i versamenti già effettuati in semplici acconti sul debito originario.
La fase decisiva dopo la domanda
Con la pubblicazione delle comunicazioni delle somme dovute si apre la fase più delicata della definizione agevolata. La domanda di adesione ha prodotto effetti sospensivi, ma il vero perfezionamento passa dal pagamento della prima o unica rata.
La rottamazione-quinquies, prevista dall’art. 1, commi 82-101, della L. 199/2025, consente di chiudere determinati carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il vantaggio consiste nel versamento del capitale e delle spese di notifica ed esecuzione, senza sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio.
Detto in modo pratico: il contribuente deve pagare il debito principale, non tutto il peso accessorio che si è formato nel tempo. Ma il beneficio resta appeso al rispetto delle regole di pagamento. E queste regole, nella quinta rottamazione, non sono tutte uguali.
Dove trovare la comunicazione
La modalità di presentazione della domanda incide anche sulla ricezione della risposta. Chi ha trasmesso l’istanza dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione trova la comunicazione esclusivamente nella stessa area riservata. L’accesso avviene con SPID, CIE, CNS e, per imprese e professionisti, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate.
Chi ha inviato la domanda dall’area pubblica, invece, riceve la comunicazione anche all’indirizzo indicato nella richiesta: PEC, quando indicata, oppure recapito fisico. Resta comunque disponibile anche nell’area riservata.
Il punto operativo è semplice, ma spesso sottovalutato: non tutti riceveranno un avviso esterno. Chi ha usato l’area riservata deve entrare nel portale e scaricare la comunicazione. Aspettare una PEC che non arriverà può far perdere giorni preziosi.
Cosa contiene il documento
La comunicazione delle somme dovute contiene l’esito della richiesta. Può quindi confermare l’accoglimento, totale o parziale, oppure riportare il diniego per uno o più carichi.
Quando la domanda viene accolta, il documento indica l’ammontare complessivo da versare, il prospetto dei carichi inseriti, le singole rate, le relative scadenze e i moduli di pagamento precompilati. Contiene anche le istruzioni per richiedere l’addebito diretto sul conto corrente.
Alla comunicazione sono allegati i moduli relativi alle prime dieci rate. Se il piano scelto supera dieci rate, gli altri moduli saranno resi disponibili successivamente nell’area riservata. Per le domande presentate dall’area pubblica è previsto anche l’invio al domicilio indicato, prima della scadenza dell’undicesima rata.
| Elemento da controllare | Perché conta |
|---|---|
| Esito della domanda | Permette di capire se tutti i carichi sono stati ammessi o se alcuni sono stati respinti. |
| Totale dovuto | Deve riflettere lo stralcio di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio. |
| Numero delle rate | Deve corrispondere alla scelta fatta nella domanda, entro il limite massimo di 54 rate bimestrali previsto dalla legge. |
| Scadenze | Il mancato rispetto dei termini può rendere inefficace la definizione. |
| Moduli di pagamento | Vanno usati correttamente, soprattutto se si sceglie di pagare solo alcuni carichi con ContiTu. |
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Rate e scadenza del 31 luglio
Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale. La legge consente fino a 54 rate bimestrali, con importo minimo di € 100 per ciascuna rata. Il piano può quindi arrivare a nove anni, ma non per questo diventa un piano ordinario di rateazione.
La prima o unica rata deve essere pagata entro il 31 luglio 2026. Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dal 2027 le scadenze seguono il ritmo bimestrale del 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Le ultime tre rate del piano massimo (52ª, 53ª e 54ª) scadono rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale, dal 1° agosto 2026 sono dovuti gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applica la disciplina ordinaria della rateazione prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Anche questo dettaglio va letto bene: la rottamazione ha una sua disciplina autonoma.
Attenzione alla prima rata. Il versamento della prima o unica rata è il passaggio che consolida la scelta del contribuente. Inoltre, alla data del 31 luglio 2026 le precedenti dilazioni sospese sui carichi definibili sono automaticamente revocate.
La tolleranza dei 5 giorni: cosa cambia col D.L. 38/2026
Una delle questioni più insidiose riguarda la decadenza. Il D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, ha reintrodotto la tolleranza di cinque giorni per i pagamenti in ritardo, che nella formulazione originaria della L. 199/2025 era assente. La modifica è rilevante e incide in modo diverso a seconda del tipo di versamento.
La tolleranza di cinque giorni opera solo in due casi specifici: pagamento in unica soluzione e ultima rata del piano. Per l’unica rata, il termine ordinario del 31 luglio 2026 si estende quindi al 5 agosto 2026. Stessa regola per l’ultima rata del piano rateale: il versamento effettuato entro cinque giorni dalla scadenza è considerato tempestivo.
Per le rate intermedie, il meccanismo è diverso. La decadenza scatta con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive: un singolo ritardo su una rata intermedia non causa automaticamente la perdita dei benefici, ma espone al rischio di decadenza se l’inadempienza si ripete. Non bisogna quindi trasformare mentalmente la rottamazione-quinquies in una rottamazione-quater: il meccanismo è strutturalmente diverso.
| Ipotesi | Effetto | Tolleranza di 5 giorni |
|---|---|---|
| Unica rata | Il mancato, insufficiente o tardivo versamento oltre il margine comporta inefficacia. | Sì – termine prorogato al 5 agosto 2026. |
| Due rate intermedie, anche non consecutive | Il mancato o insufficiente pagamento di due rate fa decadere dai benefici. Un singolo ritardo non è automaticamente decadenza. | No – la tolleranza non opera sulle rate intermedie. |
| Ultima rata | Il mancato, insufficiente o tardivo versamento oltre il margine fa perdere gli effetti. | Sì – il versamento entro cinque giorni dalla scadenza è considerato tempestivo. |
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Cosa succede se si decade
La decadenza non cancella i pagamenti già effettuati. Li trasforma in acconti sul debito complessivo originario. Riprendono anche i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi inseriti nella domanda.
Questo significa che il contribuente perde lo stralcio di sanzioni, interessi e altri accessori. L’agente della riscossione può riprendere le attività cautelari ed esecutive, salvo gli effetti già maturati nei casi disciplinati dalla legge.
Nella prassi, il danno può essere rilevante: dopo aver pagato alcune rate, il contribuente si ritrova con i benefici venuti meno e con i versamenti imputati solo come acconti. È una situazione da evitare con un controllo puntuale dello scadenzario.
ContiTu e pagamento parziale dei carichi
Il servizio ContiTu consente di scegliere di pagare in forma agevolata solo alcune cartelle o alcuni avvisi contenuti nella comunicazione delle somme dovute. È utile quando il contribuente non riesce a sostenere l’intero piano oppure vuole salvare solo i carichi più rilevanti.
Qui serve però molta attenzione. Dopo l’uso di ContiTu, il contribuente deve usare i nuovi moduli generati dal servizio e non quelli allegati alla comunicazione originaria. Il rischio, altrimenti, è pagare importi non coerenti con la selezione fatta.
Si consideri una società con dieci carichi ammessi alla definizione. Se decide di pagarne solo sei, deve ricalcolare il piano con ContiTu e conservare la nuova documentazione. Non basta omettere il pagamento di quattro moduli, perché il piano originario e quello ridotto non coincidono.
Domiciliazione bancaria delle rate
La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente. La richiesta può essere presentata agli sportelli oppure online, tramite il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata”, disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La domiciliazione riduce il rischio di dimenticanze, ma non elimina il problema della capienza del conto. Il contribuente deve comunque verificare che alla data di addebito vi siano fondi sufficienti e che il mandato sia stato correttamente acquisito prima della prima scadenza del 31 luglio 2026.
Carichi ammessi e carichi esclusi
La rottamazione-quinquies non riguarda qualunque debito iscritto a ruolo. Il perimetro principale comprende carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano da omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato o formale. Rientrano anche i contributi previdenziali INPS dichiarati e non versati, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Va segnalata una distinzione rilevante per i contribuenti già decaduti dalla rottamazione-quater entro il 30 settembre 2025: per questi soggetti il perimetro è parzialmente diverso, con carichi ammessi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – e non fino al 31 dicembre 2023 – derivanti da liquidazione automatica, controllo formale o omesso versamento di contributi INPS dichiarati.
Restano fuori, in linea generale, i carichi derivanti da avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero di crediti d’imposta e atti di contestazione delle sanzioni. Lo stesso vale per imposte che non nascono da liquidazione automatica o controllo formale, come registro, successioni, donazioni e imposte ipotecarie e catastali, salvo diversi percorsi specifici previsti per gli enti territoriali.
Il D.L. 38/2026, attraverso l’art. 10-quinquies, ha poi previsto una procedura distinta per i carichi di regioni ed enti locali che decidono di applicare la definizione. Non va confusa con la comunicazione ora disponibile per le domande già presentate entro il 30 aprile 2026. Per gli enti territoriali il calendario è separato: dati disponibili dal 15 settembre 2026, dichiarazioni dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 e comunicazione entro il 31 dicembre 2026.
Quando la comunicazione non torna
La comunicazione può essere errata. Può accadere, ad esempio, che un carico sia qualificato in modo non corretto dall’ente creditore e che per questo non venga applicato lo stralcio atteso su sanzioni o interessi. Oppure può emergere una divergenza tra i pagamenti parziali già effettuati e quelli considerati nel piano.
Secondo l’art. 1, comma 89, della L. 199/2025, ai fini del calcolo delle somme da versare si tiene conto solo degli importi già pagati a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica ed esecuzione. Gli importi versati a qualsiasi titolo prima della definizione restano acquisiti e non sono rimborsabili.
Se il contribuente ritiene illegittima la comunicazione, la valutazione del rimedio dipende dalla natura del carico. Per i carichi tributari può venire in rilievo il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria, nei termini ordinari, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Per carichi non tributari occorre individuare la giurisdizione competente caso per caso.
Effetti su giudizi e profili penali
Nella domanda il debitore doveva indicare eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi inseriti e assumere l’impegno a rinunciarvi. La legge collega l’estinzione del giudizio al perfezionamento della definizione, che ai soli fini processuali si realizza con il pagamento della prima o unica rata.
C’è poi un tema penale, da non confondere con il beneficio fiscale. Nei reati tributari, il pagamento del debito può rilevare ai sensi degli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. 74/2000. In certi casi può incidere come causa di non punibilità, in altri come circostanza attenuante. Ma la valutazione richiede il controllo del tipo di reato, dei tempi del pagamento e dello stato del procedimento.
La rottamazione non è una sanatoria penale automatica. È uno strumento di pagamento agevolato del debito, che può produrre riflessi anche sul piano penale solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina penal-tributaria.
Esempio pratico
Immaginiamo una società che ha inserito nella domanda tre cartelle per IVA da liquidazione automatica e contributi INPS dichiarati ma non versati. La comunicazione accoglie tutti i carichi e determina un debito agevolato di € 18.000, pagabile in 18 rate bimestrali da € 1.000, oltre interessi al 3% annuo sulle rate successive alla prima.
La società deve pagare la prima rata entro il 31 luglio 2026, con tolleranza fino al 5 agosto 2026. Se salta due rate intermedie, anche non consecutive, perde i benefici. Se invece decide di pagare solo due cartelle su tre, deve usare ContiTu e scaricare i nuovi moduli, perché quelli originari non rappresentano più il piano corretto.
Altro caso. Un contribuente ha una comunicazione con un carico da imposta di registro escluso. L’esclusione non è necessariamente un errore, perché quel debito non rientra nel perimetro ordinario della rottamazione-quinquies. Diverso sarebbe il caso di un carico da controllo automatizzato IVA classificato male, con sanzioni non stralciate: lì il controllo tecnico diventa decisivo.
La verifica da fare prima di pagare
Prima del pagamento conviene leggere la comunicazione come un atto amministrativo, non come un semplice bollettino. Vanno confrontati i carichi indicati nella domanda, quelli accolti, quelli respinti e le somme richieste.
Occorre poi verificare che i pagamenti parziali già eseguiti siano stati considerati correttamente, nei limiti previsti dalla legge. Un altro controllo riguarda la sostenibilità del piano: scegliere tante rate aiuta la cassa, ma allunga l’esposizione al rischio di errori futuri.
La rottamazione-quinquies offre un beneficio reale, soprattutto quando sanzioni e interessi pesano molto sul debito. Il punto cieco, però, è pensare che l’adesione basti da sola. Non basta. La partita vera comincia con la comunicazione delle somme dovute.




