info@studiopizzano.it

Rottamazione-quinquies scadenza prima rata il 31 luglio in arrivo

28 Luglio, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Il 31 luglio 2026 è la prima vera prova del calendario della rottamazione-quinquies: chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione deve fare i conti con una scadenza rigida, addolcita solo da una tolleranza di cinque giorni che porta il termine ultimo al 5 agosto. Chi invece ha optato per la rateizzazione versa la prima delle 54 rate possibili senza alcun margine di proroga, ma può stare relativamente tranquillo: saltare solo questo primo appuntamento non fa decadere il beneficio, che si perde soltanto mancando due rate anche non consecutive o l’ultima del piano. Nel mezzo restano da presidiare aspetti pratici tutt’altro che secondari, dal controllo di un’eventuale rimodulazione d’ufficio del numero di rate all’attivazione per tempo del mandato SDD per chi ha scelto la domiciliazione bancaria.

Come arriva la comunicazione dell’Agenzia

Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies entro lo scorso 30 aprile ha un primo appuntamento fisso con la cassa: il 31 luglio 2026 va versata la prima rata del piano, oppure l’intero importo per chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione. Una scadenza che arriva a stretto giro rispetto alla pubblicazione delle comunicazioni ufficiali, e che vale la pena inquadrare con ordine, canale per canale.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili, a partire dal 23 giugno scorso, le comunicazioni con l’esito dell’istanza, il dettaglio delle somme dovute e i moduli di pagamento. Il canale di recapito, però, cambia a seconda di come è stata presentata la domanda di adesione.

Chi ha usato l’area riservata del portale trova la comunicazione, con i relativi moduli, esclusivamente lì dentro. Chi invece ha presentato la domanda tramite il servizio pubblico del sito riceve la comunicazione sia nell’area riservata sia al domicilio indicato in fase di adesione, che si tratti di una PEC o di un indirizzo fisico. È prevista anche una terza strada: una copia della comunicazione e dei moduli può essere richiesta senza credenziali, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento e indicando un indirizzo email, tramite l’apposito form nell’area pubblica del sito.

Controlli preliminari prima del versamento

Prima di procedere al versamento conviene controllare alcuni aspetti che, nella prassi, generano più di una sorpresa. Occorre verificare se ci sia stata una rimodulazione d’ufficio del numero di rate rispetto a quanto richiesto in fase di domanda, e acquisire correttamente i moduli di pagamento. Chi ha scelto la domiciliazione bancaria deve inoltre attivare il mandato SDD, perfezionandolo entro i dieci giorni lavorativi precedenti la scadenza: un termine stretto, che conviene tenere d’occhio già ora.

I canali di pagamento disponibili

Per pagare la rata, o l’intero importo, sono attivi diversi canali: il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’app EquiClick, la domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni riportate nella comunicazione delle somme dovute, e i moduli utilizzabili presso sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, oltre agli ATM aderenti ai circuiti CBILL e Postamat e agli sportelli dell’Agenzia stessa.

Chi vuole pagare solo alcune delle cartelle o degli avvisi compresi nella comunicazione può farlo tramite il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito: consente di rimodulare l’importo totale del piano e di richiedere nuovi moduli con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate scelto in fase di adesione.

Il calendario delle rate e gli interessi

Dopo la prima rata di luglio, il calendario prosegue con la seconda al 30 settembre e poi con rate bimestrali fino al 31 maggio 2035, per un massimo di 54 rate per chi ha optato per la massima estensione temporale, con un importo minimo di 100 euro a rata. Chi sceglie il pagamento rateale deve mettere in conto anche gli interessi, pari al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026, ai sensi dell’art. 1, comma 84, della L. 199/2025.

La tolleranza di cinque giorni: a chi si applica davvero

L’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 38/2026, convertito con modificazioni dalla L. 88/2026, ha introdotto una soglia di tolleranza di cinque giorni, ma il perimetro è più stretto di quanto si potrebbe pensare a prima vista: vale solo per il pagamento in unica soluzione, oppure, nel caso di piano rateale, per l’ultima rata del piano stesso. La prima rata di un pagamento dilazionato non beneficia quindi di alcuna proroga formale: per chi ha scelto le rate, il 31 luglio resta un termine pieno.

Chi invece paga in un’unica soluzione può contare, tenendo conto della tolleranza, fino al 5 agosto 2026 per perfezionare il versamento senza perdere i benefici della definizione agevolata.

È però importante non confondere l’assenza di tolleranza con un rischio di decadenza immediata: come precisato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’omesso o tardivo pagamento della sola prima rata non determina di per sé l’inefficacia della rottamazione-quinquies. La perdita del beneficio scatta solo in presenza di due rate, anche non consecutive, non versate o insufficientemente versate, oppure in caso di mancato pagamento dell’ultima rata del piano. Se una rata resta scoperta, il primo pagamento successivo viene imputato a coprire quella arretrata, cosa che rende ancora più opportuno non accumulare ritardi.

Modalità scelta Termine effettivo per il pagamento Effetto del mancato pagamento
Pagamento in unica soluzione 31 luglio 2026, con tolleranza fino al 5 agosto 2026 Decadenza immediata dalla definizione agevolata
Prima rata di un piano dilazionato 31 luglio 2026, nessuna tolleranza Nessuna decadenza automatica; il ritardo viene recuperato con il versamento successivo
Ultima rata di un piano dilazionato Scadenza prevista dal piano, con tolleranza di 5 giorni Decadenza immediata dalla definizione agevolata

Gli effetti sostanziali e processuali del versamento

Rispettare la prima scadenza non è solo una questione di importi: consolida gli effetti sostanziali e processuali dell’intera procedura. Dopo la presentazione della domanda di adesione, e limitatamente ai debiti rientranti nella rottamazione-quinquies, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive, non prosegue quelle già avviate (salvo il caso in cui il primo incanto abbia già avuto esito positivo) e mantiene in essere gli eventuali fermi amministrativi o le ipoteche già iscritte alla data della domanda.

Per i debiti definibili, inoltre, il contribuente non viene considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973, né ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). E sul piano processuale, se entro il 31 luglio 2026 viene versata la prima rata o l’intero importo, presentando la comunicazione di liquidazione delle somme e il certificato di pagamento, l’eventuale giudizio pendente si estingue con spese compensate, secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 546/1992.

Il consiglio pratico

Il consiglio pratico è muoversi subito: recuperare la comunicazione dal canale corretto, controllare che il numero di rate corrisponda a quanto richiesto, e se si opta per la domiciliazione bancaria attivare il mandato SDD senza aspettare gli ultimi giorni utili. Chi paga in un’unica soluzione ha qualche margine in più fino al 5 agosto, ma chi ha scelto le rate deve comunque evitare di accumulare più di un ritardo, perché è solo il secondo mancato versamento a far scattare la decadenza dai benefici.

Infografica

I rottamazione quinquies scadenza 31 luglio

 

Articoli correlati per Categoria