La Rottamazione quinquies è entrata nella fase dei pagamenti e ContiTu permette di scegliere quali cartelle saldare in via agevolata, riducendo così l’importo della rata. Chi lo usa, però, deve sapere che i carichi esclusi escono dal perimetro dello stralcio di sanzioni, interessi e aggio, e tornano soggetti alla riscossione ordinaria. La prima o unica rata scade il 31 luglio 2026, ma grazie al Decreto Fiscale 2026 chi paga in unica soluzione ha cinque giorni di tolleranza in più, fino al 5 agosto: attenzione però, perché questo margine vale solo per la rata unica e per l’ultima del piano, non per le rate intermedie. Serve dunque un controllo puntuale, cartella per cartella, prima di decidere cosa lasciare fuori dalla definizione agevolata.
Rottamazione quinquies ContiTu: che cosa cambia
Il servizio consente di scegliere quali cartelle pagare in via agevolata. Ma i carichi esclusi tornano fuori dalla definizione e possono rientrare nella riscossione ordinaria.
La Rottamazione quinquies entra nella fase più delicata: quella del pagamento. Dopo la Comunicazione delle somme dovute, il contribuente deve decidere se rispettare il piano ricevuto oppure ridurne l’importo con ContiTu, il servizio online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che permette di selezionare solo alcune cartelle o avvisi da pagare.
La scelta sembra tecnica. In realtà è sostanziale. Chi usa ContiTu abbassa il piano, ottiene nuovi moduli di pagamento e rende più sostenibile la rata. Però lascia fuori alcuni debiti. E quei debiti, una volta esclusi dalla definizione agevolata, non beneficiano più dello stralcio di sanzioni, interessi e aggio.
La Rottamazione quinquies, prevista dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 82 a 101, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, nei limiti fissati dalla disciplina.
Il contribuente che ha presentato domanda entro il 30 aprile 2026 riceve la Comunicazione delle somme dovute. In quel documento trova l’esito della richiesta, gli importi ammessi, le scadenze e i moduli di pagamento.
ContiTu interviene in questa fase. Non serve ad aderire alla rottamazione. Serve, invece, a modificare il piano già comunicato, scegliendo quali cartelle o avvisi mantenere dentro il pagamento agevolato.
Il meccanismo è utile quando il debitore non riesce a sostenere l’intero piano. Si pensi a un’impresa che ha ricevuto un importo complessivo troppo alto rispetto alla liquidità disponibile. Oppure a un professionista che vuole salvare i carichi più rischiosi, lasciando momentaneamente fuori quelli meno urgenti.
La scelta non è neutra
Il punto da chiarire subito è questo: ContiTu non è una seconda rottamazione dentro la rottamazione. Non cancella i debiti scartati. Non li congela per sempre.
Il servizio permette di pagare in via agevolata solo una parte dei carichi contenuti nella Comunicazione. Per il resto, la definizione non produce effetti. L’agente della riscossione potrà quindi riprendere le attività di recupero.
La convenienza va misurata con freddezza. Ridurre una rata troppo alta può evitare la decadenza dall’intero piano. Ma può anche riportare in vita cartelle con importi più pesanti, perché tornano applicabili le regole ordinarie.
Qui sta il punto cieco più frequente. Molti guardano solo alla rata che scende. Un consulente deve guardare anche al debito che resta fuori.
Come si selezionano cartelle e avvisi
Il contribuente accede al servizio e indica gli avvisi o le cartelle che intende pagare. La selezione avviene sulla base dei dati presenti nella Comunicazione delle somme dovute.
Una volta completata la scelta, il sistema ricalcola l’importo complessivo dovuto e genera nuovi moduli di pagamento. I moduli originari non vanno più utilizzati per la parte rimodulata.
Questo passaggio merita attenzione pratica. Se il contribuente scarica i nuovi moduli ma poi paga con quelli precedenti, rischia di creare disallineamenti. Meglio conservare tutta la documentazione: comunicazione originaria, schermate di selezione, ricevute di generazione dei nuovi moduli e pagamenti effettuati.
Il ricalcolo non cambia il piano scelto
ContiTu incide sull’importo. Non riscrive liberamente la durata del piano.
Se nella domanda di adesione erano state richieste 54 rate, il nuovo importo viene ripartito secondo quel piano. Se era stata scelta una durata più breve, il servizio non diventa uno strumento per allungarla.
La Rottamazione quinquies consente il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali. In caso di rateizzazione, si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
La rata minima non può scendere sotto 100 euro. Se il ricalcolo produce rate troppo basse, il numero delle rate può essere ridotto secondo le regole operative della definizione.
Cartelle escluse e riscossione ordinaria
I carichi esclusi con ContiTu non beneficiano della definizione agevolata. Per quelle posizioni tornano quindi rilevanti sanzioni, interessi e ordinari poteri di riscossione.
Non significa, però, che ogni strada sia chiusa. In presenza dei presupposti, il debitore può valutare una dilazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. È un piano diverso, senza gli sconti della rottamazione.
La distinzione è fondamentale. La rottamazione riduce il debito legale. La rateizzazione ordinaria ne diluisce il pagamento. Sono strumenti diversi, con effetti diversi e rischi diversi.
Il controllo da fare prima di pagare
Prima del versamento occorre verificare tre dati: quali carichi restano nella rottamazione, quale importo è stato ricalcolato e quale modulo pagoPA viene usato.
Il pagamento della rata sbagliata può diventare un problema operativo. Non sempre l’errore si corregge in tempo, soprattutto a ridosso della scadenza.
Decadenza: il punto da non sottovalutare
Il calendario della Rottamazione quinquies non va gestito con approssimazione. La prima o unica rata scade il 31 luglio 2026. Da quella data dipende la tenuta concreta del piano.
La disciplina della decadenza distingue due situazioni diverse. Per chi ha scelto il pagamento in unica soluzione, l’omesso o insufficiente versamento comporta l’inefficacia immediata della definizione. Per chi ha scelto il piano rateale, invece, il mancato pagamento della sola prima rata non determina di per sé la decadenza: gli effetti negativi scattano solo se si aggiunge l’omesso versamento di una seconda rata, anche non consecutiva, oppure dell’ultima rata del piano.
Sulla tolleranza dei cinque giorni, l’art. 10, comma 2-bis del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modifiche dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, ha reintrodotto un margine aggiuntivo rispetto alle scadenze ordinarie, ma solo per due casi: l’unica rata scelta per il pagamento in soluzione unica e l’ultima rata del piano di dilazione. Per chi paga in unica soluzione, questo significa che il termine effettivo slitta al 5 agosto 2026. Tutte le altre rate del piano restano invece soggette alla scadenza ordinaria, senza alcun giorno di tolleranza.
Per chi usa ContiTu, il rischio principale è doppio: sbagliare la selezione dei carichi e poi sbagliare anche il pagamento. In quel caso si può perdere il beneficio sui carichi mantenuti e, nello stesso tempo, lasciare scoperti quelli esclusi.
Esempio pratico
Si consideri un contribuente che riceve una Comunicazione delle somme dovute per 12.000 euro, da pagare in 24 rate. La quota capitale teorica è pari a 500 euro per rata, al netto degli interessi di dilazione.
Il piano comprende tre cartelle: una da 5.000 euro, una da 4.000 euro e una da 3.000 euro. Il contribuente sceglie con ContiTu di mantenere solo la prima e la terza.
Il nuovo importo agevolato diventa 8.000 euro. La quota capitale teorica scende a 333,33 euro per rata, sempre al netto degli interessi. La cartella da 4.000 euro, però, resta fuori dalla rottamazione.
Questo esempio mostra il vero effetto dell’operazione. La rata si riduce, ma non perché il debito escluso scompare. Semplicemente, quel debito esce dal perimetro agevolato.
La tabella operativa
| Scelta del contribuente | Effetto sul piano | Rischio da presidiare |
|---|---|---|
| Pagare tutta la Comunicazione | Restano validi gli importi comunicati da AdER | Sostenibilità finanziaria dell’intero piano |
| Usare ContiTu e selezionare alcuni carichi | Si ottengono nuovi moduli con importi ridotti | I carichi esclusi perdono il beneficio della definizione |
| Escludere carichi meno urgenti | La rata diventa più gestibile nel breve periodo | Ripresa della riscossione ordinaria sui debiti esclusi |
| Valutare una dilazione ordinaria per i carichi fuori | Possibile gestione separata, se ricorrono i requisiti | Nessuno stralcio di sanzioni e interessi come nella rottamazione |
Quando conviene usare ContiTu
ContiTu ha senso quando l’alternativa reale è il mancato pagamento dell’intero piano. In quel caso, ridurre il perimetro può salvare almeno una parte della definizione.
Può essere utile anche quando alcuni carichi sono contestati, meno urgenti o più facilmente gestibili con strumenti ordinari. Ma serve una mappatura puntuale, cartella per cartella.
Nella prassi, la scelta migliore non coincide sempre con il debito più alto. Conta anche la natura del carico, la presenza di procedure attive, l’esistenza di fermi o pignoramenti e la capacità di cassa dei mesi successivi.
Quando può diventare pericoloso
Il servizio diventa rischioso se viene usato solo per abbassare la rata del 31 luglio. È una lettura troppo corta.
Prima di escludere una cartella bisogna chiedersi che cosa succede il giorno dopo. Può ripartire una procedura esecutiva? Esiste già un fermo amministrativo? Il carico può essere rateizzato in via ordinaria? L’importo escluso contiene sanzioni molto pesanti?
La risposta cambia da caso a caso. Per questo ContiTu non dovrebbe essere trattato come un pulsante di emergenza, ma come una scelta di strategia fiscale.




