AzioniCondividi, salva o stampa l'articolo

Chi compare in una dichiarazione dei redditi di una società o di un ente soggetto a IRES dipende dal ruolo svolto. Nel quadro RO del modello REDDITI SC si riportano gli amministratori, i componenti del collegio sindacale e gli altri rappresentanti, e rilevano le persone che ricoprono la carica alla data di presentazione. La firma del revisore, al contrario, è legata a chi ha sottoscritto la relazione di revisione relativa all’anno dichiarato, pure se al momento della trasmissione ha già lasciato l’incarico. Il rappresentante legale sottoscrive sempre il frontespizio, a pena di nullità, ma si tratta di chi è titolare della carica quando la dichiarazione viene presentata. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, tenuti a presentare il modello REDDITI SC 2026 per il 2025 entro il 2 novembre 2026, il rinnovo dei sindaci deliberato dall’assemblea che approva il bilancio può far divergere i nomi del quadro RO da quelli che firmano il frontespizio. La situazione si verifica spesso e richiede attenzione.

- CARICHE ALLA DATA DI PRESENTAZIONEQuadro RO: Chi va indicato

Nel quadro RO la società o l’ente che dichiara inserisce i dati di amministratori, componenti del collegio sindacale o di un altro organo di controllo, e rappresentanti diversi da quello i cui dati figurano nel frontespizio. Secondo la nota a piè di quadro, vanno indicati i soggetti che ricoprono la carica alla data in cui la dichiarazione viene presentata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 19 ottobre 2005, n. 146, ha precisato che nel quadro RO rientrano anche i componenti dell’organo di controllo, ossia il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza (art. 2409-duodecies del codice civile) e il comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-octiesdecies del codice civile). L’indicazione è dovuta pure quando questi soggetti non esercitano la revisione legale dei conti.

- FIRMATARI DELLA RELAZIONE ANNUALEFrontespizio: La firma del revisore

Nel frontespizio, invece, vanno i dati del revisore legale che ha sottoscritto la relazione riferita al periodo d’imposta dichiarato. Lo prevede l’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998: se società ed enti IRES sono soggetti al controllo contabile, disposto dal codice civile o da leggi speciali, la dichiarazione dei redditi deve essere firmata anche da chi ha sottoscritto la relazione di revisione.

Quando la revisione è esterna, a firmare è il revisore persona fisica o, nel caso di una società di revisione, il responsabile della revisione. Quando la revisione spetta al collegio sindacale, sottoscrivono i singoli membri dell’organo. Nelle S.r.l. con organo di controllo monocratico che svolge anche la revisione, la firma è del sindaco unico.

I sindaci che hanno firmato la relazione e sono ancora in carica alla data di presentazione figurano due volte: nel frontespizio, accanto alla firma, e nel quadro RO.

- VALIDITÀ E SANZIONE DEL REVISOREFirma Mancante: Le conseguenze

Se manca la firma di chi ha sottoscritto la relazione di revisione, la dichiarazione resta comunque valida. L’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce però a carico del revisore una sanzione amministrativa che arriva fino al 30% del compenso contrattuale previsto per la redazione della relazione di revisione. Il tetto della sanzione è l’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 250 euro.

A rischiare, dunque, è anzitutto il professionista. Conviene perciò pianificare per tempo la raccolta delle firme, specie se il revisore ha ormai lasciato la carica.

- SOTTOSCRIZIONE NELLA CARICA ATTUALERappresentante Legale: Chi sottoscrive

A pena di nullità, il frontespizio deve recare la firma del rappresentante legale della società o dell’ente. Se questi manca, sottoscrive chi ne ha l’amministrazione, anche solo di fatto, oppure un rappresentante negoziale (art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998). Il quadro RO non accoglie i dati del rappresentante che firma, perché vi compaiono soltanto i rappresentanti diversi da quello indicato nel frontespizio.

A firmare la dichiarazione deve essere chi ricopre la carica di rappresentante nel momento della presentazione. Per il revisore legale, invece, l’obbligo ricade su chi ha firmato la relazione del periodo d’imposta dichiarato, anche se all’atto della trasmissione è già cessato dalla carica, come chiarito dalla risoluzione 8 giugno 2011, n. 62.

- FIRME DEGLI USCENTI E DATI DEI NUOVIEsempio Pratico: Collegio rinnovato

Si supponga che l’assemblea di approvazione del bilancio 2025 abbia nominato nuovi componenti del collegio sindacale, con funzioni anche di revisione legale. In tale ipotesi il frontespizio del modello REDDITI SC 2026 deve essere firmato dai membri del collegio precedente, non più in carica, poiché sono loro ad aver sottoscritto la relazione di revisione. Il quadro RO, al contrario, riporta i membri del collegio che sono in carica al momento della presentazione.

In pratica, prima di trasmettere la dichiarazione lo studio deve già disporre della firma dei sindaci uscenti, che a volte non hanno più alcun legame con la società.

- INTEGRATIVA E CARICHE AGGIORNATEIntegrativa: Stesse regole

Secondo un’interpretazione non ancora ufficiale, le medesime considerazioni dovrebbero applicarsi alla dichiarazione integrativa. Per il quadro RO si ritiene che occorra indicare i nominativi di chi è in carica alla data di presentazione dell’integrativa, sottoscritta dal rappresentante in carica al momento dell’invio. Nel frontespizio si appone la firma di coloro che hanno sottoscritto la relazione di revisione dello stesso anno d’imposta, pure se cessati.

Elemento Dove si indica Chi conta
Amministratori, sindaci, altri rappresentanti Quadro RO Chi ricopre la carica alla presentazione
Rappresentante legale firmatario Frontespizio (non in RO) Chi ricopre la carica alla presentazione
Revisore o sindaci che hanno firmato la relazione Frontespizio, con firma Chi ha firmato la relazione dell’anno, pure se cessato

Domande frequenti

Quali sindaci vanno indicati nel quadro RO di REDDITI SC?

Nel quadro RO si indicano i componenti dell’organo di controllo in carica alla data di presentazione della dichiarazione. L’indicazione è richiesta anche quando non esercitano la revisione legale; rilevano dunque i nuovi componenti se il collegio è stato rinnovato.

Il revisore cessato deve firmare la dichiarazione?

Sì, deve firmare chi ha sottoscritto la relazione di revisione relativa al periodo d’imposta dichiarato, anche se ha lasciato l’incarico prima dell’invio. Se la revisione spettava al collegio sindacale, sottoscrivono i singoli membri che hanno firmato la relazione.

La dichiarazione è valida senza la firma del revisore?

La mancanza della firma del revisore non rende invalida la dichiarazione, ma espone il professionista alla sanzione descritta nel testo. La firma del rappresentante legale sul frontespizio è invece richiesta a pena di nullità e compete al rappresentante attuale.