Nei righi RS401 e RS402 del quadro RS dei modelli Redditi PF, SP e SC 2026 si compila il prospetto “Aiuti di Stato”, che riguarda gli aiuti goduti nel 2025 dai contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Lo scopo è far confluire i dati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), dato che per gli aiuti fiscali automatici non esiste il controllo preventivo che accompagna una concessione individuale. L’Agenzia delle entrate li inserisce nel Registro in modo massivo, partendo da quanto dichiarato, e li ritiene concessi nell’esercizio finanziario che segue la presentazione della dichiarazione. Quanto agli aiuti “de minimis”, ossia di importo ridotto e soggetti a un tetto complessivo, se l’aiuto non può essere registrato perché il massimale è superato, la sua fruizione risulta illegittima. Il rigo RS401 va compilato per ogni singolo aiuto, mentre il rigo RS402 serve a indicare le imprese che con il beneficiario costituiscono la cosiddetta “impresa unica”. Se la compilazione è omessa o sbagliata, la dichiarazione integrativa permette di rimediare, ma rimane il rischio di una contestazione sui massimali.
- REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI FISCALIFunzione del Prospetto: Perché gli aiuti fiscali vanno dichiarati
Il fondamento normativo sta nell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli aiuti di Stato e quelli “de minimis” devono essere registrati nel RNA, così che i soggetti pubblici possano controllare l’osservanza dei limiti europei. Se l’aiuto proviene da un ente, ad esempio una Regione o una banca che concede un finanziamento agevolato, a registrarlo provvede l’ente medesimo. Per gli aiuti fiscali “automatici” e “semiautomatici” regolati dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, invece, l’agevolazione viene utilizzata direttamente in dichiarazione o in compensazione, senza che a monte vi sia un atto di concessione.
Ne deriva che l’Amministrazione assolve l’adempimento solo a fruizione avvenuta, partendo dai dati che il contribuente espone nel modello. Il prospetto, dunque, non è una formalità statistica: attraverso di esso l’aiuto entra nel Registro, e il Registro è lo strumento con cui le amministrazioni accertano, prima di concedere nuovi aiuti, quanto un’impresa abbia già ricevuto.
- BENEFICIARI E MISURE DA DICHIARARESoggetti Obbligati: Chi deve compilare il prospetto
Sono tenuti alla compilazione i contribuenti “solari” che nel 2025 hanno fruito di almeno una fra tre categorie di aiuti. Nella prima rientrano gli aiuti fiscali automatici, sia che si tratti di veri e propri aiuti di Stato sia che si tratti di aiuti “de minimis”. Nella seconda ricadono gli aiuti legati a un provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione, quando l’importo non si può stabilire nel provvedimento ma soltanto dopo la dichiarazione, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 115/2017. La terza include gli aiuti dei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
Gli aiuti da riportare sono quelli presenti nella “Tabella codici aiuti di Stato” allegata alle istruzioni, valida per tutti i modelli Redditi. Nella tabella figurano anche codici impiegabili soltanto per misure specifiche. Non vanno invece indicate le agevolazioni di natura non fiscale, che gli enti concedenti hanno già inserito nel Registro, come quelle di banche o di enti locali. Il prospetto va compilato pure quando il medesimo aiuto compare già in un altro quadro, in particolare nel quadro RU dei crediti d’imposta.
- ESCLUSIONI DEL CODICE RESIDUALECodice 999: Quando il prospetto non va compilato
Il codice residuale “999” si usa per gli aiuti fiscali automatici che la tabella non contempla in modo espresso, ma le istruzioni ne restringono l’impiego con alcune esclusioni. In questi casi il codice non va utilizzato e il prospetto non va compilato:
- aiuti fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi, per esempio le agevolazioni IRAP, che si indicano nel modello IRAP;
- aiuti fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- aiuti subordinati a un’istanza presentata ad amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate, come la ZFU (Zona franca urbana), che pur essendo un aiuto fiscale “de minimis” dipende da un provvedimento di attribuzione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- agevolazioni di portata generale, prive di selettività, che non costituiscono aiuto di Stato;
- importi residui utilizzati nel periodo d’imposta ma riferiti ad aiuti i cui presupposti si sono realizzati in periodi precedenti.
Il prospetto risponde a un criterio di competenza. Si indicano perciò gli aiuti i cui presupposti di fruizione si sono realizzati nel periodo d’imposta di riferimento, cioè il 2025 per il modello 2026, anche se l’aiuto è maturato senza essere stato ancora utilizzato nello stesso anno. Per i contributi a fondo perduto che l’Agenzia delle entrate eroga, rileva la data di erogazione oppure, se il beneficiario ha chiesto di utilizzarli come credito d’imposta, la data in cui il credito è riconosciuto.
- DATI DEL BENEFICIARIO E DEL PROGETTORigo RS401: Come si compilano le colonne
Per ciascun aiuto si compila un rigo RS401. Quando il progetto agevolato è attuato in più strutture produttive, o coinvolge diverse tipologie di costi ammissibili, occorre un rigo per ogni struttura e per ogni tipologia. A partire dal secondo rigo le colonne 12, 13 e 17 restano vuote. Ecco le colonne principali:
- colonna 1: codice dell’aiuto ricavato dalla tabella, oppure 999 in mancanza;
- colonne da 3 a 11: estremi della norma, da compilare solo con il codice 999; la colonna 11A accoglie il codice CAR della misura se già registrata nell’RNA e, in questo caso, le colonne da 4 a 11 restano vuote;
- colonna 12: forma giuridica secondo la codifica dell’RNA, per esempio SR per le società a responsabilità limitata;
- colonna 13: dimensione dell’impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE (1 micro, 2 piccola, 3 media, 4 grande, 5 non classificabile, solo per i soggetti pubblici);
- colonna 14: codice ATECO dell’attività interessata dalla componente di aiuto;
- colonna 15: settore (1 generale, 3 SIEG, 4 agricoltura, 5 pesca) e, per i SIEG (servizi di interesse economico generale), colonna 16 con il tipo di servizio;
- colonna 17: importo totale dell’aiuto spettante, nel risparmio o nel credito d’imposta;
- colonne 18 e 19: date di inizio e fine del progetto, non compilabili se coincidono con il periodo d’imposta;
- colonne 20 e 21: codici di Regione e Comune di localizzazione, riferiti alla sede dell’impresa se il progetto non ha una localizzazione propria;
- colonne 25 e 26: obiettivo e tipologia dei costi, con il codice 20 se i costi non sono individuabili secondo i regolamenti europei;
- colonne 27, 28 e 29: spese agevolabili, intensità percentuale e importo dell’aiuto riferito alle spese.
Per prevenire gli sbagli più comuni vale la pena fissare due punti. Il codice ATECO da riportare non corrisponde all’attività prevalente, bensì a quella nell’ambito della quale l’aiuto è stato ottenuto. Anche la dimensione richiede attenzione: la si accerta considerando l’impresa come autonoma, associata o collegata in base ai parametri europei, e guardare i soli dati della singola società non è sufficiente.
- LEGAMI DI CONTROLLO DA DICHIARARERigo RS402: Impresa unica e massimali
Il rigo RS402 riguarda gli aiuti per cui rileva il calcolo dei massimali. In esso si riportano i codici fiscali delle imprese che, assieme al beneficiario, compongono la “impresa unica”: una nozione europea che, ai fini del tetto “de minimis”, riunisce le imprese collegate da rapporti di controllo o da altri vincoli rilevanti. Quando non vi sono aiuti rilevanti a questo fine, oppure l’impresa unica non sussiste, il rigo si lascia vuoto e si barra la casella “Assenza impresa unica”.
- INTEGRATIVA E LIMITI SOSTANZIALIOmissioni ed Errori: Quali conseguenze e come rimediare
Secondo le istruzioni, indicare gli aiuti nel prospetto è “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”, e la risposta all’interrogazione parlamentare 23 giugno 2021, n. 5-06180 aveva confermato la medesima lettura. La fonte di partenza rileva tuttavia una differenza di livello normativo. Che la fruizione sia illegittima in caso di mancata registrazione lo stabilisce l’art. 17, comma 2, del D.M. 115/2017, cioè una fonte regolamentare. L’art. 52, comma 7, della legge 234/2012, al contrario, configura la registrazione come condizione di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione e riconduce all’inadempimento la responsabilità patrimoniale del soggetto concedente, senza stabilire una decadenza espressa a carico del beneficiario.
In concreto è preferibile ritenere che l’omissione o l’errore possano essere sanati con una dichiarazione integrativa. L’Agenzia ha riconosciuto questa soluzione per l’indicazione errata dell’importo dell’aiuto con la risoluzione 15 aprile 2021, n. 26/E, e per identità di ratio la stessa pare estendibile all’omessa compilazione. Stando alle notizie della stampa specializzata, nel modello Redditi 2026 il prospetto è rimasto invariato rispetto al modello dell’anno precedente, e per i contribuenti solari il termine di presentazione è fissato al 2 novembre 2026. Occorre ricordare che sanare la forma non elimina il rischio sostanziale: per il “de minimis” l’Amministrazione può in ogni caso contestare il superamento dei massimali.
- CALCOLO DEL CREDITO CONCESSOEsempio Pratico: Una srl con credito d’imposta per investimenti
In Campania una srl ha portato a termine un programma di investimenti agevolabile da 1.000.000 di euro, tutto in impianti, macchinari e attrezzature. Il credito teorico, pari al 60% della spesa, ammonterebbe a 600.000 euro. A essere effettivamente concesso è tuttavia il credito riportato nella tabella che segue, comprensivo del contributo aggiuntivo previsto dalla legge di bilancio 2026.
| Voce | Importo (euro) | Percentuale rispetto al credito teorico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti ammissibili rendicontati | 1.000.000 | – | – |
| Credito d’imposta teorico | 600.000 | 100% | – |
| Credito concesso (quota 1) | 362.287 | 60,3811% | Provvedimento 570046/2025 |
| Credito concesso (quota 2, aggiuntiva) | 87.713 | 14,6189% | Legge di bilancio 2026 |
| Credito d’imposta totale | 450.000 | 75% | – |
Sommando le due quote si ottengono 450.000 euro, il 75% del credito teorico. Dato che la società non fa parte di alcuna impresa unica, nel rigo RS402 va barrata la casella “Assenza impresa unica”. Nel rigo RS401 si indicano il codice dell’aiuto, i dati identificativi della società, la localizzazione in Campania, le date del progetto se differenti dal periodo d’imposta, e l’importo complessivo spettante, separando la quota di base da quella aggiuntiva solo nel caso in cui la misura lo esiga.
- RACCORDO TRA RS, RU E MASSIMALIControlli Finali: Che cosa verificare prima dell’invio
Prima di inviare il modello è opportuno ripassare tre punti. Il primo è l’elenco degli aiuti goduti nel 2025: per ciascuno si controlla se figura nella tabella dei codici e se ricade fra le esclusioni del codice 999. Il secondo riguarda la dimensione dell’impresa e l’eventuale appartenenza a un’impresa unica, aspetti che influiscono sul rigo RS402 e sui massimali “de minimis”. Il terzo è la coerenza con il quadro RU e con le altre parti del modello, poiché lo stesso aiuto può comparire in più punti senza che i dati debbano discostarsi.
Domande frequenti
Devo compilare il prospetto aiuti di Stato se ho già indicato il credito in RU?
Sì, il prospetto deve essere compilato anche quando lo stesso aiuto è già esposto nel quadro RU. Occorre verificare che la misura rientri tra gli aiuti da dichiarare e mantenere coerenti i dati riportati nelle diverse parti del modello.
Quando occorre compilare il rigo RS402?
Il rigo RS402 accoglie i codici fiscali delle imprese che, insieme al beneficiario, formano l’impresa unica rilevante per i massimali. Se non vi sono aiuti rilevanti a questo fine o non sussiste un’impresa unica, si barra la casella di assenza.
Posso correggere un importo sbagliato nel prospetto aiuti di Stato?
La dichiarazione integrativa consente di correggere l’importo dell’aiuto indicato erroneamente, secondo la soluzione richiamata nel testo. La regolarizzazione formale non elimina però il rischio sostanziale: l’Amministrazione può comunque contestare il superamento dei massimali applicabili agli aiuti de minimis.

