Cassazione, sentenza n. 13698 del 16/05/2024
Sentenza n. 13698 del 16/05/2024
Una società impugnava una cartella per tasse automobilistiche del 2008, deducendo prescrizione, carenza di motivazione, mancata partecipazione dell’ente impositore e vizi della costituzione del concessionario; i giudici di merito avevano respinto tali contestazioni. La Cassazione ha confermato che la prescrizione triennale decorre dall’inizio dell’anno successivo e che gli atti notificati nel 2011 l’avevano tempestivamente interrotta. Ha inoltre escluso il litisconsorzio necessario con l’ente creditore, ritenuto sufficiente la motivazione della cartella e precisato che la costituzione tardiva del resistente comporta soltanto specifiche decadenze, dichiarando infondate o inammissibili le censure esaminate.
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