Cassazione, sentenza n. 13566 del 16/05/2024
Sentenza n. 13566 del 16/05/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13566
- Data
- 16/05/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguarda il rimborso del residuo credito IRPEG risultante dalla dichiarazione del 1987, negato dall’Agenzia delle Entrate per prescrizione e ritenuto prescritto anche in appello. La Cassazione afferma che l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 imponeva all’Amministrazione di non eccepire la prescrizione per le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, ma soltanto per un nuovo periodo decennale decorrente dal 1° gennaio 2004. Accolti i primi due motivi, la sentenza è cassata con rinvio per verificare in fatto l’eventuale prescrizione e riesaminare anche gli interessi.
Testo della pronuncia
Nel 1988 la Banca di Credito di San Giuliano Spa presentò la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1987, evidenziando un credito Irpeg. Nel 1993 la Società di Banche Siciliane Spa (nuova denominazione assunta dalla Banca di Credito di San Giuliano Spa) formulò domanda di estinzione del credito mediante assegnazione di titoli di Stato.
Nel 1996 vennero assegnati alla Società di Banche Siciliane Spa titoli di Stato per un valore corrispondente ad una parte soltanto del credito.
Nel 2005 la Banca Intesa Spa, in qualità di incorporante della Società di Banche Siciliane Spa, sollecitò l'Agenzia delle Entrate alla restituzione della residua parte del credito, con aggiunta dei relativi interessi.
L'Agenzia delle Entrate rispose demandando all' Ufficio di C il compito di "relazionare la parte interessata e la scrivente in merito alle determinazioni assunte".
Nel 2018 la Intesa Sanpaolo Spa, in qualità di incorporante di Banca Intesa Spa, inoltrò all'Agenzia delle Entrate un nuovo sollecito di rimborso del residuo credito Irpeg, con i relativi interessi maturati e maturandi.
L'Agenzia delle Entrate emise un provvedimento di diniego, così motivato: " Prescrizione del diritto al rimborso per il decorso del termine decennale previsto dall' art.2946 del c.c., in assenza di atti interruttivi. Al riguardo, si aggiunge che la deroga alla prescrizione prevista dall' art.2 , comma 58 della legge n.350/2003 , non si rende applicabile per la prescrizione maturata successivamente all'entrata in vigore della stessa legge".
Proposto ricorso dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Catania lo ha parzialmente accolto, riconoscendo il diritto della società al rimborso del credito, ma limitando gli interessi a quelli maturati dopo la notifica del ricorso, anziché dalla presentazione dell'originaria dichiarazione.
Proposto appello da entrambe le parti, l'adita Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato quella della contribuente ed ha accolto quello erariale, ritenendo il credito prescritto, non avendo la ricorrente azionato la pretesa nei dieci anni dalla richiesta di rimborso ed avendo carattere non precettivo, ma di "mera sollecitazione non vincolante", l' art. 2 , comma 58, della legge n. 350 del 2003 , secondo cui l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di Irpef e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidandolo a tre motivi, supportati da memoria.
L'Agenzia delle entrate si difende con controricorso.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce " Violazione dell' art. 2 , comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n.350 , in relazione all' art. 360 , n.3, c.p.c.", assumendo che il collegio di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che l'Agenzia delle Entrate avesse la facoltà di eccepire la prescrizione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce " Violazione dell' art.44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 , in relazione all' art. 360 , n.3, c.p.c.", per avere la sentenza impugnata illegittimamente escluso che sulle somme chieste a rimborso potessero maturare interessi.
Il motivo coincide con il precedente, atteso che, come assunto dalla stessa ricorrente, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che (fatto salvo il richiamo alla durata quinquennale della prescrizione) la CTR ha esteso alla statuizione sugli interessi le medesime argomentazioni di rigetto, per prescrizione del credito, che integrano la ratio decidendi relativa alla sorte. Pertanto il relativo punto della sentenza, esposto alle censure formulate nel precedente motivo con riguardo alla sorte, va deciso in conformità al primo motivo, senza che siano rilevanti, in questa sede, le diverse ulteriori argomentazioni esposte sul merito della spettanza, della misura e della decorrenza degli accessori, che potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio.
2.1. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati, nei termini che seguono. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti recentemente chiarito che "l' art. 2 co. 58° legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa". ( Cass., S. Un., 07/05/2024, n. 12284 ). In ragione di tale principio, pertanto, l' art. 2 , co. 58, della legge n. 350 del 2003 ha natura precettiva, ma efficacia temporale limitata, non escludendo che sia legittimamente opponibile dall'Amministrazione la prescrizione maturata successivamente alla data di entrata in vigore della medesima norma.
La sentenza impugnata, avendo attribuito a monte carattere non precettivo, ma di "mera sollecitazione non vincolante", all' art. 2 , comma 58, della legge n. 350 del 2003 , non è quindi conforme a tale principio e deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale competono i necessari accertamenti in fatto (rilevanti ai fini dell'accertamento della maturazione o meno della prescrizione dall'1 gennaio 2004) propedeutici all'applicazione del criterio nomofilattico appena esposto al caso di specie.
3. Con il terzo, subordinato, motivo di ricorso, la contribuente deduce " Violazione dell' art. 112 c.p.c. in relazione all' art.360 , n.4, c.p.c. ", per non essersi la CTR pronunciata sulle questioni afferenti alla conclusione del procedimento amministrativo ed al principio di tutela dell'affidamento, correlate alla circostanza che l'Agenzia non ha mai fornito alla ricorrente i chiarimenti preannunciati a seguito del sollecito di adempimento del rimborso. Il motivo, prospettato come subordinato al rigetto dei due precedenti, è assorbito dall'accoglimento di questi ultimi.
P.Q.M. Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?
Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.
Posso chiedere di riattivare una partita IVA già chiusa d’ufficio?
Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l’ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.
La riattivazione della partita IVA cancella le omissioni fiscali?
No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.
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