Cassazione, sentenza n. 19474 del 15/07/2024
Sentenza n. 19474 del 15/07/2024
La controversia concerneva recuperi IRES, IVA e IRAP relativi anche a operazioni ritenute inesistenti, perdite su crediti e costi per autovetture. La Corte ha confermato che, per le annualità considerate, l’obbligo di denuncia per reati tributari consentiva il raddoppio dei termini ai fini IRES e IVA anche se la denuncia era successiva al termine ordinario; tale regime non si applicava invece all’IRAP, le cui violazioni non erano penalmente sanzionate. Ha quindi annullato nel merito la pretesa IRAP per il 2004 e 2005, respingendo o dichiarando inammissibili le ulteriori censure esaminate sulle perdite.
- Accertamento fiscale
- IRES
- IVA
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- Processo tributario

