Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 28662

Cassazione, sentenza n. 28662 del 9/11/2018

Sentenza n. 28662 del 09/11/2018

L’accertamento riguardava IVA detratta e costi dedotti su acquisti di autoveicoli documentati da fatture soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. La Cassazione chiarisce che l’Ufficio deve provare, anche per indizi specifici, la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode; assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la propria diligente inconsapevolezza. I costi restano tuttavia deducibili se effettivi, inerenti e rispondenti agli altri requisiti generali: la sentenza è cassata sui motivi accolti, con rinvio alla CTR.

N. 28681

Cassazione, sentenza n. 28681 del 9/11/2018

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo - Esenzione in favore dello Stato - Nozione - Stato-persona - Conseguenze.

Un’azienda ospedaliero-universitaria rivendicava, per acquisti di terreni destinati alla costruzione di un ospedale, le esenzioni e le misure fisse previste per lo Stato, richiamando anche la natura pubblica dell’ente e la cessione volontaria alternativa all’esproprio. La Corte ha chiarito che il riferimento normativo allo Stato riguarda lo “Stato-persona” e non ogni soggetto che svolga attività amministrativa; l’azienda, dotata di distinta personalità giuridica, non beneficia quindi dell’esenzione. Ha inoltre escluso che la disciplina dei soppressi enti ospedalieri fosse tornata applicabile e ha respinto o dichiarato inammissibili le pertinenti censure.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 28661

Cassazione, sentenza n. 28661 del 9/11/2018

Sentenza n. 28661 del 09/11/2018

Gli accertamenti contestavano, tra l’altro, interessi infragruppo, costi relativi a opere nella cava, differenze inventariali e detrazione IVA su premi alla clientela. La Cassazione reputa insufficiente la motivazione sul mercato di riferimento del finanziamento e afferma che gli ammanchi di magazzino attivano una presunzione legale di cessioni non contabilizzate, superabile dal contribuente nei modi previsti; ritiene invece insindacabile la motivata qualificazione delle opere come costi d’esercizio. Accolti il primo e il quinto motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR.

N. 28676

Cassazione, sentenza n. 28676 del 9/11/2018

Sentenza n. 28676 del 09/11/2018

Una società alberghiera contestava la cartella TARSU 2009 del Comune, censurando la tariffa superiore a quella delle abitazioni, la competenza della giunta e la compatibilità della disciplina con il principio europeo “chi inquina paga” e con la Costituzione. La Corte ha ritenuto legittima la differenziazione fondata sulla maggiore produzione stimata di rifiuti degli alberghi, escludendo l’obbligo di rinvio alla Corte di giustizia e giudicando manifestamente infondata la questione costituzionale. Confermata anche la competenza della giunta comunale nella fattispecie esaminata, il ricorso è stato rigettato.

N. 28660

Cassazione, sentenza n. 28660 del 9/11/2018

Sentenza n. 28660 del 09/11/2018

Due contribuenti impugnavano cartelle per IRPEG, IRAP e IVA, riproponendo questioni sulla responsabilità per imposte e sanzioni, sulla motivazione e notificazione degli atti e sulla decadenza dall’iscrizione a ruolo. La Cassazione rileva che le cartelle discendevano da avvisi ormai definitivi: le contestazioni relative alla pretesa dovevano essere formulate contro tali avvisi e non potevano essere riproposte dopo il giudicato. Le ulteriori censure risultano inammissibili o infondate per difetti di formulazione e autosufficienza; il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Sanzioni
N. 28675

Cassazione, sentenza n. 28675 del 9/11/2018

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI TARSU - Regione Sicilia - Determinazione delle tariffe - Competenza della giunta comunale - Sussistenza - Ragioni - Mancata adozione dei criteri da parte del consiglio comunale - Irrilevanza. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

La controversia riguardava avvisi TARSU fondati su delibere tariffarie adottate dalla giunta comunale per annualità successive a quella la cui delibera era stata annullata dal giudice amministrativo. La Cassazione ha escluso sia l’estensione automatica di tale annullamento alle delibere successive, autonome per ciascun periodo d’imposta, sia l’incompetenza della giunta: nella Regione Sicilia le compete la concreta determinazione annuale delle tariffe, anche se il consiglio non abbia fissato i criteri economici. Il ricorso della contribuente è stato rigettato, con condanna alle spese.

  • Tributi locali
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 28659

Cassazione, sentenza n. 28659 del 9/11/2018

Sentenza n. 28659 del 09/11/2018

L’accertamento recuperava IVA detratta e rideterminava il reddito d’impresa per acquisti fatturati da una società ritenuta cartiera; la contribuente invocava la regolarità delle operazioni e il furto della documentazione. La Cassazione conferma che l’Ufficio deve provare con elementi oggettivi la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode, ritenendo che la CTR avesse correttamente valutato gli indizi acquisiti. Le doglianze miravano a un riesame del merito e il furto non scalfiva la ratio della decisione: il ricorso è rigettato.

N. 28674

Cassazione, sentenza n. 28674 del 9/11/2018

Sentenza n. 28674 del 09/11/2018

Un accertamento relativo al 2003 aveva recuperato ricavi di manutenzione non contabilizzati, interessi passivi su un finanziamento del socio e un debito verso fornitori ritenuto privo di documentazione; la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione ha reputato comprensibile la motivazione fondata sulla marcata sproporzione tra ricavi dichiarati e ricavi induttivamente accertati, escludendo che potesse riesaminare perizia, fatture e altre risultanze probatorie. Ha inoltre confermato l’indeducibilità, anche ai fini IRAP, degli interessi sull’eccedenza non autorizzata del finanziamento e ha rigettato il ricorso.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRAP
  • Imprese
  • Contenzioso
N. 28673

Cassazione, sentenza n. 28673 del 9/11/2018

Sentenza n. 28673 del 09/11/2018

L’Agenzia delle Entrate contestava la non imponibilità IVA di cessioni intracomunitarie perché il codice identificativo dell’acquirente indicato dalla contribuente era cessato prima delle operazioni. La Cassazione ha qualificato tale indicazione, come l’eventuale omissione nell’elenco Intrastat, quale requisito formale non sufficiente a escludere il regime, purché il contribuente dimostri l’effettività delle transazioni. Poiché la CTR aveva accertato tale effettività senza specifica censura dell’Ufficio, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato, con condanna alle spese.

N. 28672

Cassazione, sentenza n. 28672 del 9/11/2018

Sentenza n. 28672 del 09/11/2018

La controversia concerneva la detrazione IVA su costi di raffinazione, ammortamenti, oneri collegati e uso di un elicottero aziendale, contestati dall’Ufficio per difetto d’inerenza o per eccedenza rispetto alle condizioni contrattuali. La Cassazione ha distinto l’inerenza, giudizio qualitativo sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, dalla congruità economica: in materia IVA la mera sproporzione del corrispettivo non esclude la detrazione, salvo un’antieconomicità macroscopica che costituisca indizio di falsità o di destinazione estranea all’impresa. Sono stati respinti i motivi che pretendevano di escludere in assoluto la rilevanza probatoria dell’incongruità.

N. 28671

Cassazione, sentenza n. 28671 del 9/11/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Redditi di impresa - Determinazione - Imputazione dei componenti di reddito - Principio di competenza - Operatività - Onere della prova - Riparto.

L’accertamento recuperava, tra l’altro, un indennizzo assicurativo che l’impresa aveva iscritto in bilancio ma sottratto fiscalmente perché non ancora determinabile. La Cassazione ha chiarito che i componenti reddituali appartengono all’esercizio nel quale nasce il relativo titolo giuridico, purché esistenza e ammontare siano certi o oggettivamente determinabili; la prova grava sull’Amministrazione per i componenti positivi e sul contribuente per quelli negativi. Confermata sul punto la CTR, la Corte ne ha però cassato la decisione sugli altri recuperi per motivazione meramente apparente, rinviando alla stessa CTR in diversa composizione.

  • Imprese
  • Contabilità e Bilancio
  • IRAP
  • IVA
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 28670

Cassazione, sentenza n. 28670 del 9/11/2018

Sentenza n. 28670 del 09/11/2018

Dopo il riconoscimento giudiziale di un rimborso IVA, i contribuenti contestavano l’imputazione dei pagamenti parziali prima al capitale e poi agli interessi, chiedendo inoltre anatocismo e maggior danno da svalutazione. La Cassazione ha ritenuto inapplicabile la regola civilistica d’imputazione, data la disciplina tributaria speciale, ed escluso gli interessi anatocistici perché quelli principali erano già integralmente pagati prima della domanda giudiziale. Ha inoltre confermato il mancato riconoscimento del maggior danno, non specificamente provato, rigettando il ricorso e compensando le spese.

N. 28343

Cassazione, sentenza n. 28343 del 7/11/2018

Sentenza n. 28343 del 07/11/2018

Gli avvisi recuperavano, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, costi ritenuti non inerenti perché riferiti a prestazioni descritte genericamente e sproporzionate rispetto agli altri costi aziendali. La Cassazione ribadisce che spetta al contribuente dimostrare esistenza e inerenza dei costi e giudica insufficiente la motivazione regionale, che non chiariva perché contratto e perizia provassero la natura delle prestazioni nonostante le puntuali contestazioni dell’Ufficio. Accolto il motivo sul vizio motivazionale e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio.

N. 28326

Cassazione, sentenza n. 28326 del 7/11/2018

Sentenza n. 28326 del 07/11/2018

L’accertamento recuperava l’IVA detratta sulle fatture di due appaltatrici ritenute soggettivamente simulate, mentre la CTR, pur confermando la pretesa, aveva considerato i lavori eseguiti tramite subappaltatori e prospettato una sovrafatturazione. La Corte ha ravvisato una contraddizione decisiva: la sovrafatturazione configura un’operazione oggettivamente inesistente per la parte eccedente e non coincide con l’inesistenza soggettiva contestata dall’Ufficio. Sono state invece respinte o dichiarate inammissibili le doglianze esaminate sulla legittimazione, sulla motivazione dell’atto, sul patrocinio erariale e sul giudicato relativo alle sanzioni; accolto il motivo principale, la decisione richiede un nuovo esame in sede di rinvio.

N. 28342

Cassazione, sentenza n. 28342 del 7/11/2018

Sentenza n. 28342 del 07/11/2018

La CTR aveva riconosciuto la deducibilità dei costi del servizio mensa, ritenendo documentato che fosse accessibile a tutti i dipendenti, sebbene l’Agenzia richiamasse una dichiarazione della società riferita a pasti erogati soltanto ad alcuni lavoratori. La Cassazione osserva che, quando l’Ufficio contesta l’insufficienza della prova, il contribuente deve dimostrare specificamente i requisiti legali e il giudice deve indicare gli elementi posti a fondamento della valutazione. Poiché la motivazione non individuava i documenti esaminati né affrontava la dichiarazione controversa, il ricorso è accolto e la causa rinviata.

N. 28325

Cassazione, sentenza n. 28325 del 7/11/2018

Sentenza n. 28325 del 07/11/2018

La società impugnava il recupero dell’IVA detratta su fatture emesse da appaltatrici che l’Ufficio riteneva soggettivamente fittizie e riconducibili a un unico centro decisionale; la CTR aveva accolto l’appello erariale richiamando anche una presunta sovrafatturazione dei lavori subappaltati. La Corte ha giudicato contraddittoria tale motivazione, perché la sovrafatturazione riguarda l’inesistenza oggettiva, limitata all’eccedenza fatturata, mentre l’accertamento verteva sull’inesistenza soggettiva. Dichiarata inoltre inammissibile la costituzione del Ministero, estraneo ai gradi di merito, la Corte ha accolto il motivo centrale, assorbendo quello dipendente e demandando la controversia al giudice di rinvio.

N. 28341

Cassazione, sentenza n. 28341 del 7/11/2018

Sentenza n. 28341 del 07/11/2018

La controversia concerneva la liquidazione automatizzata dell’IRAP 2004 applicabile a una banca e, in particolare, gli effetti della sospensione statale delle maggiorazioni regionali. La Cassazione ritiene legittimo il controllo automatizzato, poiché l’Ufficio aveva riliquidato l’imposta applicando una diversa aliquota senza modificare l’imponibile; esclude però l’aliquota veneta del 5,25%, affermando che la sospensione lasciava operante quella del 2002, pari al 4,75%. La Corte giudica inoltre inammissibile il ricorso incidentale condizionato sulla motivazione della cartella, relativo a una questione assorbita dal giudice regionale e riproponibile in sede di rinvio.

  • IRAP
  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Processo tributario
N. 28324

Cassazione, sentenza n. 28324 del 7/11/2018

Sentenza n. 28324 del 07/11/2018

L’accertamento recuperava l’IVA detratta su fatture emesse da appaltatrici ritenute soggettivamente inesistenti; la CTR aveva invece valorizzato l’esecuzione dei lavori tramite subappalto e una possibile sovrafatturazione. La Cassazione ha rilevato una contraddizione decisiva: l’inesistenza soggettiva contestata dall’Ufficio non coincide con l’inesistenza oggettiva parziale implicata dalla sovrafatturazione, alla quale corrisponde anche un diverso regime probatorio. È stato quindi accolto il primo motivo e assorbito il secondo; il dispositivo conclusivo non è presente nel testo fornito.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 28340

Cassazione, sentenza n. 28340 del 7/11/2018

Sentenza n. 28340 del 07/11/2018

L’avviso aveva negato la detrazione IVA per acquisti soggettivamente inesistenti inseriti, secondo l’Ufficio, in una frode carosello; la contribuente contestava motivazione, riparto della prova e propria consapevolezza. La Cassazione afferma che l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, anche mediante presunzioni specifiche, la conoscenza o conoscibilità della frode; assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la massima diligenza esigibile, senza che bastino contabilità e pagamenti regolari. Ritenute adeguate le risultanze del processo verbale e non fornita prova contraria, la Corte rigetta il ricorso.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 28231

Cassazione, sentenza n. 28231 del 7/11/2018

Sentenza n. 28231 del 07/11/2018

L’Agenzia contestava l’esclusione della responsabilità solidale dell’amministratore di fatto per le sanzioni tributarie irrogate a una società di capitali. La Cassazione ha affermato che, per le violazioni successive all’entrata in vigore dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, le sanzioni relative al rapporto fiscale della persona giuridica restano esclusivamente a carico di questa, salvo che la società sia una costruzione fittizia creata nell’esclusivo interesse della persona fisica. Poiché tale fittizietà non risultava dedotta nel merito, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.

  • Sanzioni
  • Società di capitali
  • Contenzioso
  • Processo tributario

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