Cassazione, sentenza n. 28673 del 09/11/2018

Sentenza n. 28673 del 09/11/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
28673
Data
09/11/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate contestava la non imponibilità IVA di cessioni intracomunitarie perché il codice identificativo dell’acquirente indicato dalla contribuente era cessato prima delle operazioni. La Cassazione ha qualificato tale indicazione, come l’eventuale omissione nell’elenco Intrastat, quale requisito formale non sufficiente a escludere il regime, purché il contribuente dimostri l’effettività delle transazioni. Poiché la CTR aveva accertato tale effettività senza specifica censura dell’Ufficio, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Cisel Srl impugnava l'avviso di accertamento per l'anno 2004 per Iva in relazione a indebite detrazioni d'imposta nonchè per cessioni intracomunitarie poste in essere in regime di non imponibilità in assenza delle condizioni di legge.

L'impugnazione, parzialmente respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, era accolta dal giudice d'appello che, quanto al primo rilievo, rilevava il venir meno dell'avviso di accertamento per spontaneo adeguamento della contribuente e, in relazione alle operazione intracomunitarie, affermava l'illegittimità della ripresa.

L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un motivo; resiste la contribuente con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41, 46 e 50 conv. nella L. n. 427 del 1993, per aver la CTR ritenuto irrilevante, ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità, l'errata indicazione del codice identificativo dell'acquirente comunitario – nella specie, per essere cessata la relativa partita Iva anteriormente alla transazione commerciale – da ritenersi rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di soggetto passivo d'imposta.

1.1. Il motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, che, nel caso di cessioni intracomunitarie, la mera erronea indicazione del codice identificativo del cessionario, ovvero, come nella specie, l'indicazione di un codice cessato al momento dell'operazione, ovvero, ancora, l'omessa indicazione nell'elenco riepilogativo Istat (Intrastat), non costituiscono ragioni sufficienti a far venir meno la possibilità di applicazione del regime di non imponibilità di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50, comma 1 e 2, trattandosi di requisiti formali e non sostanziali (v. da ultimo Cass. n. 16756 del 2016, rv. 641065; Cass. n. 23763 del 2015, rv. 637650).

Va dato atto, sul punto che, in questa evenienza, assumendo rilievo la sostanza e l'effettività della transazione, il contribuente è tenuto a dimostrare che – pur a fronte della indicazione erronea che non consente l'ordinario funzionamento del sistema di gestione degli scambi intracomunitari sotto il profilo fiscale – le operazioni erano effettive.

Tale profilo, tuttavia, è affermato come incontroverso dalla CTR ("i funzionari della Dogana non hanno mai messo in dubbio l'avvenuta esecuzione dei rapporti commerciali in questione"), accertamento in alcun modo censurato dall'Ufficio ricorrente.

2. Il ricorso va pertanto rigettato con aggravio delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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