Cassazione, sentenza n. 34229 del 20/12/2019
Sentenza n. 34229 del 20/12/2019
La cessionaria di un credito IVA impugnava la comunicazione con cui l’Agenzia negava il rimborso per l’esistenza di carichi del cedente superiori al credito; i giudici di merito avevano ritenuto l’atto meramente confermativo della precedente sospensione e quindi non autonomamente impugnabile. In Cassazione la società contestava nel merito la compensabilità tra credito maturato nella procedura concorsuale e debiti anteriori, senza censurare la statuizione preliminare sull’impugnabilità del diniego. Su tale punto si era pertanto formato giudicato interno, che rendeva le doglianze prive d’interesse; il ricorso è rigettato.
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