Cassazione, sentenza n. 33905 del 19/12/2019

Sentenza n. 33905 del 19/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
33905
Data
19/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel contenzioso sulla deducibilità di vari costi d’impresa, la CTR aveva accolto l’appello della società senza esaminare l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate relativo alle spese di trasferta e alle sanzioni connesse a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata. La Cassazione rileva un’omessa pronuncia: le questioni erano autonome rispetto ai compensi degli amministratori effettivamente esaminati e non potevano ritenersi implicitamente respinte. Il ricorso dell’Ufficio è accolto e la sentenza viene cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all'anno di imposta 2003, con cui rettificava il reddito della S. srl a seguito del recupero a tassazione di alcuni costi dedotti.

La società impugnava l'atto davanti alla CTP di Ferrara contestando in particolare i recuperi relativi ai seguenti costi ritenuti dall'Agenzia indeducibili:

a) compensi agli amministratori, b) spese di rappresentanza per trasferte per vitto, alloggio e ristoranti, c) ammortamenti per autovetture e d) operazioni in acquisto con Paesi a fiscalità privilegiata.

La CTP accoglieva in parte il ricorso.

La società appellava la sentenza insistendo per la deducibilità in misura maggiore di quella riconosciuta dalla CTP, mentre l'Agenzia si costituiva con appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza della CTP laddove aveva riconosciuto la deducibilità di tali spese, seppure in parte.

La CTR, dopo aver disposto consulenza, accoglieva l'appello della società. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'ufficio sulla base di un motivo. La società non si è costituita.

Motivi della decisione

Preliminarmente, la notifica del ricorso appare regolare perchè effettuata presso lo studio del difensore del grado di appello.

Con l'unico motivo l'ufficio deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 La sentenza della CTR è nulla perchè non ha in alcun modo considerato l'appello incidentale dell'ufficio sulla deducibilità dei costi per trasferte e sulla mancata applicazione delle sanzioni sull'importo corrispondente ai costi relativi ad operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata.

Il motivo è fondato.

Relativamente alla voce sui costi per trasferte, dagli atti emerge che erano state recuperate a tassazione perchè non previamente deliberate dall'assemblea. La CTP le aveva, tuttavia, ritenute deducibili, accogliendo il rilievo della società, "in considerazione dell'art. 1720 c.c., del contenuto dei patti sociali, della genericità del rilievo, del modesto impatto".

La CTR, in effetti, della domanda in ricorso incidentale proposta dall'ufficio per sollecitare una nuova analisi del problema del recupero dei costi da trasferte non si occupa affatto; si occupa solo della voce relativa ai compensi agli amministratori.

Il ricorso è, quindi, fondato sotto questo aspetto. Non vi sono, poi, elementi per poter ravvisare il rigetto implicito del motivo proposto nel ricorso incidentale dall'ufficio, dato che le questioni che vengono in rilievo nella controversia sono piuttosto nettamente distinte tra loro, cosicchè non è possibile ritenere che, decidendone una, la CTR abbia voluto implicitamente decidere anche l'altra.

Il problema delle spese di trasferta è ben diverso, per sua natura, dal problema dei compensi agli amministratori, e la CTR si occupa esclusivamente di quest'ultimo aspetto.

Analoghe considerazioni possono compiersi sul tema delle sanzioni per i costi relativi ad operazioni con Paesi c.d. "black list": la CTP aveva annullato le sanzioni, l'ufficio effettivamente aveva proposto appello incidentale sul punto e la CTR non si è pronunciata su tale domanda.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio del procedimento alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.