Cassazione, sentenza n. 33922 del 19/12/2019

Sentenza n. 33922 del 19/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
33922
Data
19/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava avvisi comunali per maggiore ICI 2006-2009 relativi a una centrale idroelettrica, riclassificata in categoria D/1; la commissione regionale li aveva confermati soltanto per il 2008 e il 2009. Dopo il ricorso principale della società e quello incidentale del Comune, le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo transattivo, rinunciando congiuntamente alle rispettive impugnazioni. La Corte, verificati i presupposti processuali della rinuncia, ha dichiarato estinto l’intero giudizio e compensato le spese, escludendo l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Linea Energia spa ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1124/15 del 23.3.2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi, limitatamente alle annualità 2008 e 2009, gli avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Esine (BS) per maggiore Ici 2006/2009; ciò con riguardo alla centrale idroelettrica di proprietà sociale, fatta oggetto di attribuzione di nuova rendita catastale con classamento D/1.

Ha resistito con controricorso il Comune di Esine, il quale ha altresì proposto un motivo di ricorso incidentale avverso la statuizione di illegittimità degli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007.

La Linea Energia spa ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

In data 26 novembre 2018 le parti hanno presentato dichiarazione di "rinuncia congiunta a ricorso principale ed a controricorso con ricorso incidentale ed al conseguente controricorso", dando atto di aver raggiunto un accordo transattivo, a spese compensate, approvato con delibera della Giunta Comunale di Esine n. 73/2018. Tale dichiarazione è stata sottoscritta sia dalle parti sia dai rispettivi difensori.

Visto quanto sopra, sussistono i presupposti – ex artt. 390 e 391 c.p.c. – per la dichiarazione di estinzione dell'intero giudizio, a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il processo;

– compensa le spese;

– dà atto che non sussistono i presupposti processuali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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