Cassazione, sentenza n. 5640 del 2/03/2020
Sentenza n. 5640 del 02/03/2020
Una società incorporata e già cancellata dal registro delle imprese aveva impugnato un avviso relativo a IRES, IRAP e IVA; l’incorporante era intervenuta soltanto nel corso del primo grado. La Corte ha stabilito che, per effetto della fusione e della cancellazione, il ricorso doveva essere proposto direttamente dall’incorporante, subentrata nei rapporti anche processuali, mentre il soggetto estinto era privo di legittimazione attiva; la successiva costituzione non sanava il difetto originario. Le considerazioni regionali sul merito erano svolte ad abundantiam e non sindacabili: il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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