Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 5640

Cassazione, sentenza n. 5640 del 2/03/2020

Sentenza n. 5640 del 02/03/2020

Una società incorporata e già cancellata dal registro delle imprese aveva impugnato un avviso relativo a IRES, IRAP e IVA; l’incorporante era intervenuta soltanto nel corso del primo grado. La Corte ha stabilito che, per effetto della fusione e della cancellazione, il ricorso doveva essere proposto direttamente dall’incorporante, subentrata nei rapporti anche processuali, mentre il soggetto estinto era privo di legittimazione attiva; la successiva costituzione non sanava il difetto originario. Le considerazioni regionali sul merito erano svolte ad abundantiam e non sindacabili: il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

  • Processo tributario
  • Operazioni straordinarie
  • Società di capitali
  • Società
N. 5639

Cassazione, sentenza n. 5639 del 2/03/2020

Sentenza n. 5639 del 02/03/2020

La società contestava l’ICI 2007 sostenendo di non essere più soggetto passivo dopo il decreto definitivo di esproprio, mentre il Comune attribuiva rilievo al successivo rogito e alla perdurante disponibilità materiale dell’immobile. La Corte ha affermato che il decreto, una volta notificato ed eseguito, trasferisce la proprietà e che gli effetti dell’esecuzione retroagiscono alla sua data; gli accordi successivi non restituiscono all’espropriato la titolarità del diritto. Cassata la sentenza regionale, la causa è stata decisa nel merito dichiarando l’ICI non dovuta dal 24 gennaio 2007 e compensando integralmente le spese.

  • IMU
  • Tributi locali
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 5638

Cassazione, sentenza n. 5638 del 2/03/2020

Sentenza n. 5638 del 02/03/2020

La controversia riguardava l’ICI su immobili realizzati nell’ambito di un programma di edilizia agevolata e concessi a canone calmierato, nonché la soggettività passiva della società concessionaria. La Corte ha escluso l’estensione dell’agevolazione prevista per le locazioni concordate, trattandosi di regimi con finalità differenti e non suscettibili di assimilazione; ha inoltre ritenuto il concessionario soggetto all’imposta e negato l’esenzione riservata agli immobili direttamente destinati ai compiti istituzionali dell’ente pubblico. È stata altresì dichiarata inammissibile la censura sulla superficie tassabile, non proposta in appello né mediante correzione dell’asserito errore materiale.

  • IMU
  • Tributi locali
  • Agevolazioni Fiscali
  • Locazione immobili
  • Immobili
N. 5637

Cassazione, sentenza n. 5637 del 2/03/2020

Sentenza n. 5637 del 02/03/2020

Gli accertamenti ICI rettificavano il valore di aree edificabili applicando i valori stabiliti dalla giunta comunale per zone omogenee; i contribuenti ne contestavano motivazione e base imponibile. La Corte ha riconosciuto a tali valori efficacia presuntiva e ritenuto adeguata l’identificazione degli immobili, ma ha rilevato che la Commissione regionale aveva omesso di esaminare circostanze potenzialmente decisive dedotte dai contribuenti, tra cui ubicazione, superficie effettivamente edificabile, costi di urbanizzazione, servitù e condizioni del mercato. Accolto nei limiti indicati il quarto motivo, ha cassato con rinvio alla Commissione regionale della Lombardia anche per le spese.

  • IMU
  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 5636

Cassazione, sentenza n. 5636 del 2/03/2020

Sentenza n. 5636 del 02/03/2020

La controversia riguardava la rettifica del valore di due locali commerciali ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: la contribuente contestava la stima, mentre i giudici di merito avevano rideterminato il valore considerando anche la perizia di parte e le caratteristiche degli immobili. La Cassazione ritiene tale valutazione di merito adeguatamente motivata e respinge le relative censure. Accoglie però il motivo concernente il dispositivo della CTR, che aveva erroneamente confermato l’avviso anziché la decisione di primo grado, e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione.

  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 5635

Cassazione, sentenza n. 5635 del 2/03/2020

Sentenza n. 5635 del 02/03/2020

Il giudizio concerneva la rettifica delle rendite catastali di due immobili cointestati, impugnata da uno solo dei comproprietari; dopo la revocazione della prima decisione d’appello, la CTR aveva respinto nel merito il gravame. La Cassazione afferma che l’impugnazione del classamento di un immobile appartenente a più soggetti richiede la partecipazione di tutti i comproprietari, poiché non sono ammissibili valutazioni divergenti sul medesimo bene. Accolti i primi due motivi e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla CTP di Salerno per integrare il contraddittorio.

N. 5485

Cassazione, ordinanza n. 5485 del 28/02/2020

IRAP - Rimborso - Medico pediatra SSN - Autonoma organizzazione - Requisiti.

Un pediatra convenzionato con il Servizio sanitario nazionale chiedeva il rimborso dell’IRAP, ma la CTR aveva ravvisato l’autonoma organizzazione sulla base dell’entità dei redditi e delle spese sostenute. La Cassazione chiarisce che compensi elevati e studio dotato delle attrezzature indispensabili richieste dalla convenzione non sono, da soli, decisivi: occorre verificare concretamente beni strumentali, collaboratori, mansioni e compensi a terzi, considerando che un dipendente esecutivo non integra necessariamente il presupposto. Accoglie il secondo motivo, assorbe il primo e rinvia alla CTR della Lombardia per il nuovo esame.

N. 5484

Cassazione, ordinanza n. 5484 del 28/02/2020

Imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - Decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per il recupero dell'imposta dalla data in cui è avvenuto il consumo - Previsione che, in caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito - Omessa previsione di una data certa di inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie nel caso di comportamenti omissivi del contribuente.

Il giudizio riguardava il recupero dell’imposta sul consumo di energia elettrica per officine attivate senza preventiva denuncia, rispetto al quale i giudici di merito avevano ritenuto prescritte le pretese anteriori al quinquennio dalla scoperta. La Cassazione interpreta la disciplina nel senso che, in presenza di omissioni, la prescrizione decorre dalla scoperta dell’illecito, con la conseguenza che il contribuente può restare esposto all’accertamento per un tempo inizialmente indeterminato. Ritenendo tale assetto potenzialmente irragionevole e lesivo della certezza dei rapporti e della difesa, solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale.

  • Accertamento e riscossione
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 5483

Cassazione, ordinanza n. 5483 del 28/02/2020

Imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - Decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per il recupero dell'imposta dalla data in cui è avvenuto il consumo - Previsione che, in caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito - Omessa previsione di una data certa di inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie nel caso di comportamenti omissivi del contribuente.

La controversia concerneva le sanzioni collegate all’omessa denuncia e all’omesso pagamento dell’imposta sul consumo di energia elettrica per officine attivate molti anni prima; la CTR aveva ritenuto prescritte le contestazioni anteriori al quinquennio dalla scoperta. La Cassazione interpreta la norma nel senso che, per i comportamenti omissivi, il termine decorre dalla scoperta dell’illecito anche per le sanzioni, tramite il rinvio previsto dalla relativa disciplina. Poiché tale meccanismo non fissa un momento iniziale certo e può protrarre indefinitamente l’azione sanzionatoria, solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale.

  • Sanzioni
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 5482

Cassazione, sentenza n. 5482 del 28/02/2020

Deposito fiscale di prodotti energetici - Regime di esenzione di imposta - Nave in partenza - Nave sottoposta a sequestro conservativo - Mancata uscita del bene dal territorio doganale.

L’Amministrazione doganale contestava l’esenzione applicata a ripetute forniture di carburante destinate a una nave sottoposta a sequestro conservativo, che la CTR aveva considerato “in partenza” per la sola capacità tecnica di salpare. La Cassazione stabilisce che tale qualifica richiede una verifica concreta ed ex ante dell’assenza di vincoli alla partenza; inoltre, se combustibile svincolato per l’esportazione resta nel territorio doganale, esportatore o dichiarante devono informare immediatamente l’autorità. Accolti i primi due motivi dell’Agenzia, dichiarato inammissibile il terzo e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR del Veneto.

  • Imposte indirette
  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 5481

Cassazione, sentenza n. 5481 del 28/02/2020

Imposta sui consumi - Somministrazione di energia elettrica - Consumatore finale - Opificio industriale - Qualifica - Esenzione dall'imposta.

Il giudizio riguardava le sanzioni applicate al gestore aeroportuale per la cessione di energia elettrica a soggetti pubblici e privati e per l’utilizzo dell’esenzione prevista per gli opifici industriali, ottenuta cumulando consumi riferibili a utenti diversi. La Cassazione rileva che i destinatari delle forniture erano consumatori finali e che la società, quale rivenditrice-distributrice, assumeva la posizione di fabbricante e soggetto passivo; esclude inoltre la qualifica di opificio industriale e la legittimità del cumulo ai fini della soglia agevolativa. L’estratto fornito non contiene il dispositivo conclusivo, ma registra un precedente giudicato favorevole alla pretesa impositiva.

  • Imposte indirette
  • Agevolazioni Fiscali
  • Sanzioni
  • Imprese
  • Processo tributario
N. 5340

Cassazione, sentenza n. 5340 del 27/02/2020

Sentenza n. 5340 del 27/02/2020

Le controversie riunite riguardavano accertamenti sintetici fondati sul redditometro per più annualità, annullati nei gradi di merito sulla base delle giustificazioni offerte dal contribuente. La Cassazione ha affermato che, provata l’esistenza dei fattori-indice, l’Amministrazione non deve svolgere ulteriori accertamenti mirati, mentre spetta al contribuente dimostrare l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto. Le dichiarazioni sostitutive hanno valore meramente indiziario e devono essere valutate nel complesso probatorio: accolti i ricorsi dell’Agenzia, le sentenze sono state cassate con rinvio.

N. 5339

Cassazione, sentenza n. 5339 del 27/02/2020

Sentenza n. 5339 del 27/02/2020

La controversia riguardava il recupero di IVA, IRPEF e IRAP connesso a fatture per acquisti di autovetture ritenuti soggettivamente inesistenti. La Cassazione ha confermato che la consapevolezza della frode e l’indebita detrazione IVA possono essere provate dall’Amministrazione mediante un quadro presuntivo oggettivo, reputando inammissibili o infondate le relative censure del contribuente. Ha invece riconosciuto, alle condizioni di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti non direttamente utilizzati per commettere il reato, cassando con rinvio.

N. 5338

Cassazione, sentenza n. 5338 del 27/02/2020

Sentenza n. 5338 del 27/02/2020

Una banca chiedeva il pagamento del residuo e di ulteriori interessi maturati su un credito ILOR utilizzato in parte in compensazione e successivamente rimborsato dall’Amministrazione. La Cassazione ha precisato che l’accoglimento parziale di un rimborso non equivale necessariamente al rigetto implicito della parte restante, ma ha ritenuto gli interessi maturati un’obbligazione autonoma rispetto al tributo, soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la decisione regionale e rigettato nel merito la domanda originaria.

N. 5337

Cassazione, sentenza n. 5337 del 27/02/2020

Sentenza n. 5337 del 27/02/2020

La società chiedeva il rimborso di un credito IRPEG relativo a dividendi e ritenute bancarie, negato nei gradi di merito per insufficiente documentazione. La Cassazione ha escluso che il credito dichiarato divenga definitivo per il mancato controllo entro il termine dell’art. 36-bis, qualificato come ordinatorio, e ha ribadito che l’Amministrazione può opporre eccezioni alla domanda di rimborso. Ha tuttavia rilevato che la CTR non aveva esaminato la documentazione ritualmente prodotta in appello sulle ritenute relative ai dividendi, cassando la sentenza con rinvio per tale verifica.

N. 5336

Cassazione, sentenza n. 5336 del 27/02/2020

Sentenza n. 5336 del 27/02/2020

Un medico convenzionato con il servizio sanitario chiedeva il rimborso dell’IRAP versata, mentre la CTR aveva ravvisato l’autonoma organizzazione nella presenza congiunta di attrezzature e personale. La Cassazione ha stabilito che l’impiego non occasionale di un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non supera, di per sé, la soglia rilevante ai fini dell’imposta; nel caso esaminato, la segretaria lavorava inoltre quattro ore settimanali. La sentenza è stata cassata senza rinvio e la domanda del contribuente accolta nel merito.

N. 5335

Cassazione, sentenza n. 5335 del 27/02/2020

Sentenza n. 5335 del 27/02/2020

L’accertamento aveva rideterminato i ricavi societari applicando uno studio di settore contestato perché riferito, secondo la contribuente, a un’attività diversa. La Cassazione ha chiarito che gli scostamenti statistici consentono l’accertamento analitico-induttivo, ma, se specificamente contestati nel contraddittorio, devono essere sostenuti da elementi concreti della realtà aziendale; nella fattispecie, la CTR aveva valorizzato anche l’antieconomicità prolungata della gestione. Le ulteriori doglianze miravano a un riesame del merito o denunciavano insufficienze motivazionali non più sindacabili: il ricorso della società è stato quindi rigettato.

N. 5330

Cassazione, sentenza n. 5330 del 27/02/2020

Sentenza n. 5330 del 27/02/2020

La controversia concerneva dazi e IVA all’importazione richiesti per irregolarità nel regime di perfezionamento attivo applicato a riso proveniente da Paesi terzi e destinato alla riesportazione. La Cassazione ha ritenuto insufficiente il solo riscontro dell’identità quantitativa valorizzato dalla CTR: occorre verificare anche identità qualitativa, classificazione doganale ed equivalenza delle merci nei limiti previsti. Ha inoltre riconosciuto piena utilizzabilità probatoria agli accertamenti successivi svolti tramite mutua assistenza e OLAF, salva prova contraria del contribuente; accolti i primi due motivi dell’Agenzia delle Dogane, ha cassato con rinvio.

N. 5161

Cassazione, ordinanza n. 5161 del 26/02/2020

Ordinanza n. 5161 del 26/02/2020

La CTR aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello del contribuente contro una decisione che aveva ridotto solo parzialmente un accertamento sul reddito, esaminandone poi anche il merito. La Cassazione ha affermato che la specificità sussiste quando dall’atto complessivamente considerato emergano con chiarezza le statuizioni contestate e le relative critiche; è ammessa anche la ripresa delle difese di primo grado, se idonea a contrastare il percorso della sentenza. Poiché l’appello conteneva puntuali riferimenti alla decisione impugnata, la Corte ha cassato con rinvio, assorbendo le altre censure.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Accertamento fiscale
N. 5151

Cassazione, sentenza n. 5151 del 26/02/2020

Sentenza n. 5151 del 26/02/2020

Il giudizio di cassazione riguardava un accertamento sintetico del reddito, ma il contribuente ha successivamente rinunciato al ricorso documentando l’integrale pagamento del debito nell’ambito della definizione agevolata. La Corte ha ritenuto che il perfezionamento della procedura avesse determinato la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, poiché la disciplina della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente anche in mancanza di adesione delle altre parti alla rinuncia.

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