Cassazione, sentenza n. 5151 del 26/02/2020
Sentenza n. 5151 del 26/02/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5151
- Data
- 26/02/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio di cassazione riguardava un accertamento sintetico del reddito, ma il contribuente ha successivamente rinunciato al ricorso documentando l’integrale pagamento del debito nell’ambito della definizione agevolata. La Corte ha ritenuto che il perfezionamento della procedura avesse determinato la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, poiché la disciplina della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente anche in mancanza di adesione delle altre parti alla rinuncia.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. A.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 228/15/12, depositata il 24/9/2012, della CTR della Campania, avente ad oggetto l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito per l'anno d'imposta 2003, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 7.
2. Avverso tale pronuncia ha ricorso il contribuente affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate, si è difesa con controricorso.
3. Successivamente alla proposizione del gravame in questa sede, A.G. ha presentato istanza di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi della L. n. 225 del 2016, art. 6, comma 2, e degli artt. 390 e 391 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Il ricorrente, a sostegno dell'istanza di rinuncia agli atti del giudizio, ha allegato la documentazione inerente il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui alla L. n. 225 del 2016, art. 6, e sostanzialmente chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere previa rinuncia al ricorso.
2. In forza della suddetta dichiarazione e dell'allegata documentazione attestante l'avvenuto pagamento del debito rateizzato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che il debitore ha provveduto al pagamento integrale del debito (Cass. 13332/2019).
3. A ciò consegue la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto la ratio stessa dell'istituto dell'adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. 10198/2018), atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 29 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020
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