Cassazione, ordinanza n. 14750 del 27/05/2021
Società di comodo - Test di operatività - Disapplicabilità - Situazione di carattere straordinario - Fallimento di un fornitore - Strumento essenziale - Giustificazione - Ammissibile.
L’accertamento derivava dal mancato superamento del test di operatività, ma la commissione regionale aveva riconosciuto come causa straordinaria il fallimento del produttore dell’impianto di sterilizzazione, indispensabile all’attività, che aveva impedito il raggiungimento dei ricavi presunti. La Cassazione ha ritenuto legittima anche la produzione di nuovi documenti in appello e ha chiarito che la prova contraria deve riguardare circostanze oggettive, specifiche e indipendenti dalla volontà societaria. Il guasto dell’impianto e il fallimento del fornitore integravano tali condizioni; le censure dell’Agenzia sono state giudicate infondate.
- Accertamento fiscale
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