Cassazione, sentenza n. 748 del 12/01/2022
Sentenza n. 748 del 12/01/2022
La controversia investiva un’ipoteca iscritta su un immobile oggetto di trasferimento sottoposto a condizione sospensiva, il cui avveramento era stato trascritto soltanto dopo l’iscrizione. La Cassazione ha distinto la retroattività tra contraenti dall’opponibilità ai terzi: verso il Fisco gli effetti del trasferimento operano quando l’avveramento della condizione è reso pubblico, sicché l’ipoteca era stata iscritta su un bene ancora formalmente appartenente al debitore. Ha inoltre attribuito al giudice ordinario la parte relativa ai crediti extratributari, rigettando nel merito il ricorso originario quanto alla misura contestata e confermando la validità della notificazione in riassunzione eseguita alla parte personalmente.
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