Cassazione, sentenza n. 748 del 12/01/2022
Sentenza n. 748 del 12/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 748
- Data
- 12/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia investiva un’ipoteca iscritta su un immobile oggetto di trasferimento sottoposto a condizione sospensiva, il cui avveramento era stato trascritto soltanto dopo l’iscrizione. La Cassazione ha distinto la retroattività tra contraenti dall’opponibilità ai terzi: verso il Fisco gli effetti del trasferimento operano quando l’avveramento della condizione è reso pubblico, sicché l’ipoteca era stata iscritta su un bene ancora formalmente appartenente al debitore. Ha inoltre attribuito al giudice ordinario la parte relativa ai crediti extratributari, rigettando nel merito il ricorso originario quanto alla misura contestata e confermando la validità della notificazione in riassunzione eseguita alla parte personalmente.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Equitalia Nord s.p.a ricorre sulla base di cinque motivi avverso la sentenza n. 6322/2014, notificata il 10 dicembre 2014, con la quale la CTR della Lombardia aveva accolto il gravame della contribuente, affermando che nel caso di contratto condizionato, gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, con la conseguenza che l'ipoteca, sebbene originariamente iscritta legittimamente, in pendenza della condizione apposta al contratto di vendita, nei confronti del cedente, tale non era più una volta avveratasi la condizione ed avvenuto il trasferimento immobiliare del cespite.
In particolare, la Regionale respingeva l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla concessionaria, in quanto la questione controversa concerneva esclusivamente la legittimità o meno della iscrizione ipotecaria, disattendeva altresì l'eccezione relativa alla errata notifica del ricorso in riassunzione presso la parte personalmente anzichè presso il procuratore costituito, avendo la notifica raggiunto il suo scopo attraverso la costituzione del contribuente.
La contribuente replica con controricorso.
La pubblica udienza del 3/11/12021 si teneva in Camera di Consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè del D.L. 23 luglio 2021, N. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale depositava conclusioni motivate scritte nel senso dell'accoglimento del primo e del secondo motivo, dovendosi dichiarare, secondo il costante orientamento di codesta SC, la giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alla parte della misura cautelare attinente alle pretese di carattere extratributario; in ordine alla restante parte delle pretese, quelle, cioè di carattere tributario, nonchè del quarto motivo, assorbito il quinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La prima censura critica la sentenza d'appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3); per avere la CTR escluso la carenza di giurisdizione del giudice adito rispetto alle somme recate da due cartelle estranee ai crediti tributari, assumendo che la giurisdizione sulle controversie relative al fermo ovvero alla iscrizione appartiene al giudice tributario solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione dei tributi.
3. Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per apparenza della motivazione in merito alla dedotta eccezione di difetto di giurisdizione della commissione tributaria con riguardo alle due cartelle concernenti debiti non tributari.
4. La terza doglianza deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 5 e 17, nonchè dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 350 c.p.c., n. 3); per avere il giudicante affermato la legittimità della notifica del ricorso in riassunzione espletata presso la parte personalmente anzichè presso il difensore costituito dove era stato eletto domicilio; deducendo che la tardiva costituzione della contribuente avvenuta solo in data 22 maggio 2012, allorquando risultavano spirati i sessanta giorni per riassumere la causa, non poteva sanare la nullità della procedura notificatoria; anche perchè con la costituzione tardiva, il soggetto che si costituisce decade dalle prerogative processuali riconosciute solo alla costituzione in termini D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22.
5. La quarta motivo denuncia violazione degli artt. 1350, 1350, 2644 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3); per avere la Regionale omesso di considerare che l'iscrizione di ipoteca era stata disposta il (XXXXX) su immobile appartenente ad azienda ceduta con atti del (XXXXX) e (XXXXX) a rogito notaio C. A. regolarmente trascritto, con apposizione di condizione sospensiva che doveva avverarsi entro il 31.12.2002. I contraenti con atto a rogito C. del (XXXXX) convenivano l'avveramento della condizione, ma il rogito notarile non veniva trascritto se non in data (XXXXX). Nelle more, in data (XXXXX), la cessionaria di azienda veniva fusa per incorporazione in linea Ambiente s.r.l. In altri termini, il decidente non ha dato il corretto rilievo alla circostanza che l'avveramento della condizione accertata con atto del (XXXXX) era stata trascritta in epoca successiva alla iscrizione ipotecaria.
6. L'ultimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Commissione omesso di esaminare la differenza tra gli effetti obbligatori nascenti dal contratto condizionato e quelli reali derivanti dall'avverarsi della condizione.
7. La prima censura merita accoglimento, assorbita la seconda concernente la medesima questione.
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile "ratione temporis", ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (S.U. n. 17111/2017; n. 2090/2020).
8. La terza censura è destituita di fondamento.
Secondo la questa Corte "Il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 17, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio"(Sez. 5, Sentenza n. 10474 del 03/07/2003).
In particolare, questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 5504 del 09/03/2007) ha puntualizzato che l'espressione "mani proprie", secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere. Pertanto, la notificazione del ricorso in riassunzione a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata quand'anche nel giudizio "a quo" si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida (cfr. in tema di notifica della sentenza, Sez.5, Sentenza n. 16234 del 09/07/2010; ord. n. 20570/2011; Sentenza n. 7059 del 26/03/2014; Cass. 18936 del 24/09/2015; Cass. n. 3795/2016; Cass. n. 1528/2017; n. 25117/2016).
Peraltro, l'eventuale difformità dallo schema normativo determina nullità (e non inesistenza) della notificazione, di talchè essa è sanata, ex art. 156 c.p.c., dalla costituzione in giudizio dell'appellato (arg. da Cass., Sez. 5, Sent. n. 4233 del 17/02/2017).
Ne consegue la correttezza in diritto della declaratoria di ammissibilità dell'impugnazione pronunciata dalla Commissione Regionale, anche se con correzione, ex art. 384 c.p.c., comma 4, della motivazione della sentenza impugnata, laddove fa riferimento al termine di sei mesi previsto dalla legge.
9. Il quarto motivo è fondato, assorbito l'ultimo.
In base all'art. 2668 c.c., ult. cpv., si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti nel caso di avveramento o di mancanza della condizione ovvero di scadenza del termine. La ratio di tale disposizione consiste nel rendere di pubblica ragione che gli effetti dell'atto trascritto – prima sospesi o suscettibili di venire rimossi per la pendenza del termine o della condizione – sono divenuti operanti, in quanto il negozio in esso contenuto è diventato definitivamente efficace. La cancellazione costituisce un atto ineliminabile di pubblicità accessoria, effettuata quindi a margine della precedente trascrizione.
Ciò posto, se è vero che l'avveramento della condizione ha effetti retroattivi, nel senso che il negozio avrà (o non avrà) effetti a partire dal momento in cui è stato stipulato il negozio, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto tali effetti del contratto debbano essere riportati ad un momento diverso, è pur vero che la retroattività ha effetti solo nei rapporti tra i contraenti. Nei confronti dei terzi, invece, gli effetti del contratto si producono dal momento in cui la condizione si verifica e viene resa nota attraverso la cancellazione della trascrizione della condizione (v. Cass. n. 28561 del 6 novembre 2019).
E' evidente che l'avveramento della condizione dichiarata con atto notarile non registrato nè trascritto rende efficace l'acquisto fra i soggetti contraenti sin dalla data della stipula conformemente alla regola codificata nell'art. 1360 c.c., ma la retroattività che deriva dall'avveramento della condizione sospensiva non può operare nei confronti di soggetti estranei all'ambito negoziale, quale deve ritenersi il Fisco; per di più in correlazione con una condotta del contribuente (omessa cancellazione della condizione) che presupponeva la mancata produzione degli effetti traslativi del contratto.
Alla luce delle pregresse considerazioni, la trascrizione ipotecaria da parte della concessionaria è stata disposta su immobile che risultava ancora di proprietà del debitore, atteso che solo in epoca successiva alla iscrizione ipotecaria, il notaio provvedeva alla trascrizione dell'atto notarile contenente l'avveramento della condizione.
In conclusione, deve essere accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e respinto l'ultimo mezzo; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito, respingendo l'originario ricorso della contribuente.
In considerazione della alterne vicende processuali, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di merito.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
– accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il quinto e respinto il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alla iscrizione ipotecaria attinente alle pretese di carattere extratributario; rigetta l'originario ricorso della ricorrente;
– condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre 200,00 Euro per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022
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