Cassazione, sentenza n. 26599 del 9/09/2022
Sentenza n. 26599 del 09/09/2022
L’Agenzia aveva revocato le agevolazioni prima casa perché la residenza non era stata trasferita nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi dalla stipula; la contribuente invocava una diversa decorrenza e una patologia quale forza maggiore. La Cassazione ha confermato che il termine è perentorio, decorre dall’acquisto e tutela la certezza del presupposto agevolativo, mentre il termine triennale dalla registrazione riguarda i controlli dell’Ufficio. La forza maggiore richiede un impedimento sopravvenuto, imprevedibile, inevitabile e non imputabile; la relativa valutazione della CTR non era riesaminabile in legittimità. Il ricorso è stato rigettato.
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