Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 26599

Cassazione, sentenza n. 26599 del 9/09/2022

Sentenza n. 26599 del 09/09/2022

L’Agenzia aveva revocato le agevolazioni prima casa perché la residenza non era stata trasferita nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi dalla stipula; la contribuente invocava una diversa decorrenza e una patologia quale forza maggiore. La Cassazione ha confermato che il termine è perentorio, decorre dall’acquisto e tutela la certezza del presupposto agevolativo, mentre il termine triennale dalla registrazione riguarda i controlli dell’Ufficio. La forza maggiore richiede un impedimento sopravvenuto, imprevedibile, inevitabile e non imputabile; la relativa valutazione della CTR non era riesaminabile in legittimità. Il ricorso è stato rigettato.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 26692

Cassazione, sentenza n. 26692 del 8/09/2022

Sentenza n. 26692 del 08/09/2022

La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA sul distacco di personale con riaddebito maggiorato e la classificazione, ai fini IRAP, di somme corrisposte a controllate estere nell’ambito di una riorganizzazione distributiva. La Corte afferma che il distacco è imponibile quando pagamento e messa a disposizione del personale presentano un nesso diretto, indipendentemente dall’entità del corrispettivo; per l’IRAP occorre invece verificare se l’onere derivi dall’attività ordinaria o da scelte incidenti sulla struttura aziendale. Accolti entrambi i ricorsi, la sentenza è cassata con rinvio.

  • IVA
  • IRAP
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 26538

Cassazione, sentenza n. 26538 del 8/09/2022

Esterovestizione - Presupposti - Prova - Email inviate dall'amministratore unico della società controllata.

Gli accertamenti recuperavano IVA e IRES sul presupposto della residenza fiscale italiana di una società formalmente stabilita all’estero; la CTR aveva applicato la presunzione di esterovestizione valorizzando alcune email dell’amministratore della controllata. La Corte distingue i criteri generali di residenza dell’art. 73, comma 3, TUIR dai presupposti specifici del comma 5-bis, che richiedono il controllo secondo l’art. 2359 c.c. o un organo amministrativo prevalentemente residente. Poiché la pretesa non era fondata sulla presunzione e le email non integravano quei parametri, sono accolti i primi due motivi, con assorbimento delle ulteriori censure esaminate.

  • Estero
  • IRES
  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 26537

Cassazione, sentenza n. 26537 del 8/09/2022

Sentenza n. 26537 del 08/09/2022

Un fondo d’investimento tedesco chiedeva il rimborso della ritenuta del 15% applicata ai dividendi italiani, sostenendo un trattamento deteriore rispetto a quello riservato, nel periodo considerato, a un fondo residente con investitori non residenti. La Corte ravvisa una disparità incompatibile con la libera circolazione dei capitali: il confronto va compiuto rispetto al trattamento italiano di situazioni comparabili, senza subordinare il rimborso alla prova dell’imposizione subita in Germania. Accolto il secondo motivo e assorbita la domanda subordinata, la Cassazione decide nel merito riconoscendo il rimborso integrale.

N. 26536

Cassazione, sentenza n. 26536 del 8/09/2022

Sentenza n. 26536 del 08/09/2022

La domanda riguardava il rimborso della ritenuta del 15% sui dividendi italiani percepiti da un fondo tedesco, negato nei gradi di merito per mancata prova di un trattamento concretamente peggiore rispetto ai fondi residenti. La Corte considera comparabili le situazioni e ritiene discriminatoria l’imposizione del fondo estero rispetto al regime interno applicabile, nel periodo esaminato, a un fondo italiano partecipato esclusivamente da soggetti non residenti qualificati. Accoglie quindi il secondo motivo, decide nel merito e riconosce il rimborso integrale, restando assorbita la richiesta subordinata della sola differenza d’imposta.

N. 26535

Cassazione, sentenza n. 26535 del 8/09/2022

Sentenza n. 26535 del 08/09/2022

Un fondo d’investimento tedesco contestava il diniego di rimborso della ritenuta del 15% applicata ai dividendi italiani, deducendo che un fondo residente con analoghi investitori non residenti avrebbe beneficiato del regime interno di esenzione. Diversamente dalla CTR, la Cassazione ritiene che la disparità emerga dal confronto tra i rispettivi regimi fiscali italiani e integri una restrizione alla libera circolazione dei capitali, non essendo decisiva la prova di imposte pagate all’estero. Accolto il secondo motivo, la Corte decide nel merito e accorda il rimborso integrale, assorbendo la domanda subordinata.

N. 26534

Cassazione, ordinanza n. 26534 del 8/09/2022

Processo tributario - Impugnabilità degli atti - Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria - Atto facoltativamente impugnabile -Necessaria la successiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria - Competenza Giudice tributario.

La contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria su immobili compresi in un fondo patrimoniale, richiamando anche il giudicato formatosi sulla precedente comunicazione preventiva. La Corte precisa che tale comunicazione è facoltativamente impugnabile, ma il successivo atto tipico deve essere autonomamente contestato; l’ipoteca è cautelare e preordinata, non interna all’esecuzione forzata, mentre spetta al debitore provare costituzione e opponibilità del fondo nonché l’estraneità del debito ai bisogni familiari. Non essendo stato assolto tale onere, il precedente giudizio non è decisivo e il ricorso è rigettato.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 26390

Cassazione, sentenza n. 26390 del 7/09/2022

Sentenza n. 26390 del 07/09/2022

L’Amministrazione aveva recuperato ritenute e sanzioni sulle provvigioni indirette corrisposte a venditori professionali non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia; la CTR le aveva qualificate come redditi diversi imponibili nello Stato. La Corte afferma invece che l’attività abituale d’intermediazione conserva natura imprenditoriale anche per il percettore estero e che la stabile organizzazione rileva quale condizione di localizzazione e imponibilità del reddito in Italia. Poiché tale struttura mancava e l’attività non era svolta direttamente nel territorio nazionale, il ricorso è accolto e gli atti sono annullati, limitatamente a ritenute e sanzioni.

N. 26370

Cassazione, sentenza n. 26370 del 7/09/2022

Sentenza n. 26370 del 07/09/2022

La lite concerneva ritenute e sanzioni sulle provvigioni indirette versate a incaricati professionali alle vendite, non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; la CTR aveva considerato i compensi redditi diversi imponibili. La Cassazione chiarisce che le provvigioni derivanti dall’attività abituale d’intermediazione costituiscono reddito d’impresa anche per gli operatori esteri, mentre la stabile organizzazione è il presupposto che ne determina l’imponibilità nello Stato. Accertata la sua assenza, la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla la pretesa relativa alle ritenute e alle conseguenti sanzioni.

N. 26348

Cassazione, sentenza n. 26348 del 7/09/2022

Sentenza n. 26348 del 07/09/2022

Una società contestava la rendita catastale di un impianto eolico, rettificata includendo anche la torre dell’aerogeneratore; la CTR aveva ritenuto decisivi stabilità, consistenza e ancoraggio al suolo. La Cassazione esclude i denunciati vizi di motivazione e omessa pronuncia, ma ritiene fondato nei limiti esposti il motivo relativo alla disciplina applicabile dal 2016, che impone di distinguere le componenti immobiliari dagli elementi funzionali allo specifico processo produttivo, senza arrestarsi alla sola immobilizzazione. La sentenza è cassata sul punto con rinvio per la nuova determinazione della rendita.

  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26290

Cassazione, sentenza n. 26290 del 6/09/2022

Sentenza n. 26290 del 06/09/2022

Una banca francese chiedeva crediti d’imposta convenzionali sui dividendi italiani; l’Amministrazione aveva riconosciuto solo una quota, ravvisando operazioni temporanee su titoli concentrate attorno allo stacco delle cedole. La Corte conferma che la giacenza media, considerata con la simmetria e la brevissima durata delle operazioni, può sostenere una valutazione complessiva della finalità elusiva e rigetta il ricorso principale. Accoglie però quello incidentale dell’Agenzia: anche per le istanze non esaminate spetta al richiedente provare i presupposti del rimborso; la sentenza è quindi cassata con rinvio su tale profilo.

N. 26289

Cassazione, sentenza n. 26289 del 6/09/2022

Sentenza n. 26289 del 06/09/2022

L’accertamento recuperava IRES, IRAP e IVA in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti; la CTR aveva ammesso il PVC e gli allegati prodotti dall’Agenzia delle Entrate in appello e confermato la ripresa. La Cassazione ritiene legittima la produzione documentale in secondo grado, ma afferma che i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili dalle imposte sui redditi se non direttamente utilizzati per commettere reati e se rispettano i requisiti del TUIR. Accolto il relativo motivo, cassa con rinvio per tali verifiche e per la rideterminazione delle sanzioni, confermando le altre statuizioni.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 26288

Cassazione, sentenza n. 26288 del 6/09/2022

Sentenza n. 26288 del 06/09/2022

La controversia riguardava il recupero di IRES, IRAP e IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, fondato anche su un PVC che la CTR aveva utilizzato dopo la sua produzione con l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione conferma che nel processo tributario possono essere prodotti in appello documenti nuovi, anche preesistenti al primo grado. Accoglie però la censura sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, non essendo stato dimostrato il loro impiego diretto nella commissione di reati, e rinvia per verificare i requisiti previsti dal TUIR e rideterminare le sanzioni.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 26287

Cassazione, sentenza n. 26287 del 6/09/2022

Sentenza n. 26287 del 06/09/2022

L’avviso recuperava IRPEG, IRAP e IVA per il 2002, contestando operazioni soggettivamente inesistenti; la CTR aveva ritenuto utilizzabili il PVC e gli allegati depositati dall’Ufficio in appello. La Cassazione conferma l’ammissibilità della produzione documentale nel secondo grado e dichiara generica la censura sull’omesso esame delle operazioni. Ritiene tuttavia deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi non direttamente impiegati per commettere reati, subordinatamente ai requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; cassa quindi la sentenza sul punto e rinvia anche per le sanzioni.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 26286

Cassazione, sentenza n. 26286 del 6/09/2022

Sentenza n. 26286 del 06/09/2022

Per il 2003 l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato IRPEG, IRAP e IVA, assumendo la natura soggettivamente inesistente delle operazioni documentate; la CTR aveva valorizzato il PVC e gli allegati ritualmente prodotti in appello. La Cassazione conferma che tali documenti possono essere introdotti nel secondo grado senza uno specifico provvedimento di ammissione. Accoglie invece il motivo relativo ai costi ai fini delle imposte dirette: in assenza di prova del loro impiego diretto per commettere reati, la deduzione va verificata secondo i requisiti del TUIR; dispone pertanto cassazione con rinvio e nuova determinazione delle sanzioni.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 26285

Cassazione, sentenza n. 26285 del 6/09/2022

Sentenza n. 26285 del 06/09/2022

L’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa ritenuta sulle provvigioni indirette corrisposte a incaricati alle vendite non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia; i giudici di merito avevano annullato gli accertamenti e le sanzioni. La Cassazione qualifica tali proventi come redditi d’impresa quando l’attività di intermediazione è esercitata professionalmente, precisando che la stabile organizzazione non determina la natura del reddito, ma la sua imponibilità nello Stato. Poiché gli intermediari non residenti non disponevano di una stabile organizzazione italiana, le provvigioni non erano imponibili in Italia né soggette a ritenuta; il ricorso dell’Ufficio è rigettato.

N. 26284

Cassazione, ordinanza n. 26284 del 6/09/2022

Accertamento - Associazioni - Assenza iscrizione registro imprese - Applicabilità art. 2495 cod. civ.

L’accertamento aveva disconosciuto a un’associazione non riconosciuta il regime fiscale agevolato e individuato nell’ex legale rappresentante il responsabile solidale di tributi e sanzioni. La Cassazione esclude l’applicabilità dell’articolo 2495 cod. civ. e afferma che l’associazione disciolta conserva capacità processuale per i rapporti non esauriti; la responsabilità tributaria può inoltre gravare su chi ne abbia diretto la gestione, senza necessario coinvolgimento degli altri associati. Accoglie però la censura relativa ai redditi già tassati definitivamente in capo agli effettivi percettori, da scomputare nei limiti accertabili, e rinvia alla CTR.

  • Accertamento fiscale
  • Agevolazioni Fiscali
  • Enti terzo settore
  • Processo tributario
N. 26283

Cassazione, sentenza n. 26283 del 6/09/2022

Riscossione - Impugnazione atti conosciuti per il tramite dell'estratto di ruolo - Comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.

Il contribuente aveva impugnato un’iscrizione ipotecaria e gli atti di riscossione presupposti, conosciuti tramite estratto di ruolo e asseritamente mai notificati; i giudici di merito avevano accolto le contestazioni. Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso dell’agente della riscossione perché la controversia riguardava un’impugnazione recuperatoria collegata all’iscrizione ipotecaria, non la sola tutela immediata contro l’estratto. Nell’interesse della legge precisano comunque che il comma 4-bis dell’articolo 12 del D.P.R. n. 602/1973 si applica ai processi pendenti e limita l’impugnazione diretta di ruolo e cartella non notificati ai casi espressamente previsti.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26282

Cassazione, sentenza n. 26282 del 6/09/2022

Sentenza n. 26282 del 06/09/2022

La controversia concerneva un accertamento IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, confermato dalla CTR nei confronti della società e del socio accomandatario, mentre gli accomandanti erano stati dichiarati estranei alle contestazioni gestorie. La Cassazione ribadisce che l’Amministrazione deve provare, anche mediante indizi oggettivi e specifici, sia la fittizietà del fornitore sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo tale prova incombe al contribuente dimostrare la diligenza esigibile. Nei motivi esaminati ritiene adeguata la valutazione degli indizi compiuta dalla CTR e inammissibile l’utilizzo, per accertare i fatti, della sentenza penale prodotta soltanto in cassazione.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Società di persone
N. 26278

Cassazione, sentenza n. 26278 del 6/09/2022

Sentenza n. 26278 del 06/09/2022

L’accertamento IVA per il 2008 traeva origine da una frode carosello; la CTR, valorizzata la natura di cartiere delle fornitrici, aveva posto sulla contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede. La Cassazione chiarisce che l’Amministrazione deve previamente provare, con elementi oggettivi e specifici, anche la conoscenza o conoscibilità della frode, non bastando la sola fittizietà del fornitore. Afferma inoltre che i soci accomandanti non sono direttamente legittimati rispetto al debito IVA della società, in mancanza di un accertamento di maggior reddito imputabile per trasparenza; accoglie quindi entrambi i motivi e rinvia alla CTR.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Società di persone
  • Processo tributario

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