Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 35382

Cassazione, sentenza n. 35382 del 18/12/2023

Sentenza n. 35382 del 18/12/2023

La controversia riguardava le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW relativo al 2005, annullate in appello sul presupposto dell’irretroattività del raddoppio dei termini. La Cassazione distingue la presunzione sui redditi esteri, di natura sostanziale, dal raddoppio dei termini per contestare e irrogare le sanzioni, che ha natura procedimentale e si applica agli atti notificati dopo la sua entrata in vigore anche per annualità precedenti. Ritenuto tempestivo l’atto del 2015, accoglie il ricorso, cassa e rinvia.

N. 35379

Cassazione, sentenza n. 35379 del 18/12/2023

Sentenza n. 35379 del 18/12/2023

Era in discussione la tempestività delle sanzioni irrogate per l’omessa indicazione nel quadro RW delle attività finanziarie estere relative al 2003; la CTR aveva annullato la pretesa ritenendo sostanziale e irretroattivo il raddoppio dei termini. La Cassazione qualifica invece tale disciplina come procedimentale, soggetta al principio tempus regit actum e applicabile agli atti notificati dopo il 1° luglio 2009, indipendentemente dall’operatività della distinta presunzione sostanziale. Accertata la tempestività della notifica del 2014, accoglie il ricorso, cassa e rinvia.

  • Sanzioni
  • Dichiarazioni
  • Estero
  • Processo tributario
N. 35367

Cassazione, sentenza n. 35367 del 18/12/2023

Sentenza n. 35367 del 18/12/2023

L’atto impugnato irrogava sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW con riferimento ad attività finanziarie estere dell’anno 2007; la CTR lo aveva annullato considerando irretroattivo il raddoppio dei termini. La Cassazione chiarisce che la maggiorazione dei termini di decadenza e prescrizione ha natura procedimentale, diversamente dalla presunzione legale sui redditi sottratti a tassazione, e si applica agli atti notificati dopo l’entrata in vigore della disposizione. Poiché il termine decennale non era decorso, accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e rinvia.

N. 35359

Cassazione, sentenza n. 35359 del 18/12/2023

Sentenza n. 35359 del 18/12/2023

La CTR aveva dichiarato illegittime le sanzioni per l’omessa esposizione nel quadro RW delle attività finanziarie detenute all’estero nell’anno 2004, ritenendo non applicabile il successivo raddoppio dei termini. La Cassazione separa la presunzione legale, sostanziale e non retroattiva, dalle disposizioni sui termini per contestare la violazione, aventi natura procedimentale e applicabili agli atti notificati dopo il 1° luglio 2009. Constatato che la notifica del 2014 era intervenuta entro il termine decennale, accoglie il ricorso, cassa e rinvia al giudice regionale.

  • Sanzioni
  • Dichiarazioni
  • Estero
  • Processo tributario
N. 35354

Cassazione, sentenza n. 35354 del 18/12/2023

Sentenza n. 35354 del 18/12/2023

La controversia riguarda la deducibilità, per il 2003, dei costi relativi ad acquisti presso un’impresa residente in un Paese incluso nella black list, riconosciuta dalla CTR sulla base della certificazione fiscale prodotta. La Cassazione esclude la motivazione apparente, poiché la decisione rende comprensibile la verifica compiuta, e dichiara inammissibile la censura probatoria dell’Agenzia, in parte nuova e comunque incompatibile con il precedente giudicato di rinvio. Il ricorso erariale è quindi rigettato, con condanna alle spese.

N. 35342

Cassazione, sentenza n. 35342 del 18/12/2023

Sentenza n. 35342 del 18/12/2023

La lite concerne le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW relativo ad attività finanziarie detenute in un Paese a fiscalità privilegiata, che la CTR aveva annullato reputando inapplicabile il raddoppio dei termini al periodo d’imposta 2008. La Cassazione qualifica tale raddoppio come disciplina procedimentale, soggetta al principio tempus regit actum e applicabile agli atti notificati dopo la sua entrata in vigore, distinguendolo dalla presunzione sostanziale non retroattiva. Accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e rinvia al giudice regionale.

N. 35284

Cassazione, sentenza n. 35284 del 18/12/2023

Sentenza n. 35284 del 18/12/2023

Un lavoratore aveva chiesto il rimborso delle ritenute sul reddito dipendente maturato durante la residenza fiscale negli Emirati Arabi Uniti; l’Ufficio lo aveva negato per la mancata produzione dell’attestato previsto dalla convenzione bilaterale. La Cassazione conferma l’accertamento della CTR sulla residenza estera e ritiene applicabile la tassazione esclusiva convenzionale, precisando che l’assenza del certificato non è preclusiva quando l’esclusione dall’imponibile italiano è incondizionata ed è sufficiente la soggezione al potere impositivo estero. Il ricorso dell’Agenzia è rigettato e il rimborso resta riconosciuto per il periodo considerato.

N. 35116

Cassazione, sentenza n. 35116 del 14/12/2023

Sentenza n. 35116 del 14/12/2023

La controversia riguarda un accertamento IVA emesso verso una società già cancellata, impugnato dai suoi due ex soci; in appello l’Agenzia aveva rinunciato al gravame nei confronti di uno di essi e la CTR aveva deciso con la partecipazione del solo altro socio. La Cassazione rileva d’ufficio che tutti i soci succeduti nei rapporti debitori della società estinta devono partecipare al giudizio, configurandosi un litisconsorzio necessario processuale non disponibile dalle parti. Annulla quindi la sentenza e rinvia al giudice regionale affinché integri il contraddittorio.

  • IVA
  • Società di capitali
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 35113

Cassazione, sentenza n. 35113 del 14/12/2023

Sentenza n. 35113 del 14/12/2023

La società contestava accertamenti IRES, IRAP e IVA per il 2007 e 2008, fondati anche su operazioni soggettivamente inesistenti, provvigioni indeducibili e indebita applicazione del reverse charge, opponendo inoltre la decadenza dell’Ufficio per il 2007. La Cassazione ritiene sufficiente, ai fini del raddoppio dei termini, la non arbitraria configurabilità dell’illecito penale e giudica adeguatamente motivato l’accertamento della partecipazione o conoscibilità della frode, non superato da prova contraria. Nel testo ricevuto risultano respinti i primi quattro motivi; l’esito complessivo del ricorso non è riportato.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • Reverse Charge
  • IRES
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 35109

Cassazione, sentenza n. 35109 del 14/12/2023

Sentenza n. 35109 del 14/12/2023

L’Agenzia aveva appellato la decisione favorevole a una società coinvolta in contestazioni su una frode carosello, ma la CTR aveva dichiarato il gravame tardivo per mancata prova tempestiva della spedizione postale. La Cassazione afferma che la ricevuta di spedizione, l’elenco delle raccomandate o un equipollente munito di attestazione postale devono essere depositati al momento della costituzione; il giudice non può consentirne successivamente la produzione, salvo rimessione in termini. Poiché i documenti prodotti presentavano anche riferimenti discordanti, il ricorso erariale è rigettato con condanna alle spese.

N. 35105

Cassazione, sentenza n. 35105 del 14/12/2023

Sentenza n. 35105 del 14/12/2023

La controversia concerne il recupero dell’IVA detratta sull’acquisto intracomunitario di un’autovettura, che l’Ufficio riteneva inserito in una frode carosello mediante una società cartiera; i giudici di merito avevano confermato l’accertamento. La Cassazione rileva però che la motivazione d’appello è perplessa e contraddittoria: richiama il PVC come prova della frode, ma ne segnala la mancata conoscenza da parte della contribuente, e reputa rilevante un controllo finanziario omesso senza trarne conseguenze. Accoglie due motivi, assorbe gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte tributaria regionale.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Autovetture e Fisco
  • Estero
  • Processo tributario
N. 35099

Cassazione, sentenza n. 35099 del 14/12/2023

Sentenza n. 35099 del 14/12/2023

La controversia riguarda l’esenzione dall’INVIM straordinaria richiesta per immobili amministrati da un ente della Santa Sede, negata nei precedenti gradi perché il soggetto non era stato qualificato come beneficio ecclesiastico. La Cassazione, superando un precedente orientamento, interpreta restrittivamente l’agevolazione: essa compete ai benefici ecclesiastici congruabili, mentre l’ente ricorrente amministra beni destinati al funzionamento complessivo della Curia e non ha provato i requisiti richiesti né superato la presunzione contraria. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Imposte indirette
  • Processo tributario
N. 35091

Cassazione, sentenza n. 35091 del 14/12/2023

Sentenza n. 35091 del 14/12/2023

L’accertamento recuperava IVA, IRAP e IRES in relazione a operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti; la CTR aveva ravvisato la partecipazione diretta della contribuente alla frode e l’assenza di prova dell’effettiva consegna delle merci. La Cassazione ribadisce che, dopo la prova anche presuntiva dell’inesistenza fornita dall’Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni, non bastando fatture, contabilità regolare, pagamenti o altri elementi meramente formali. Le censure miravano inoltre a una nuova valutazione dei fatti ed erano in parte generiche: il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

N. 35087

Cassazione, sentenza n. 35087 del 14/12/2023

Sentenza n. 35087 del 14/12/2023

La controversia riguarda l’esenzione dall’INVIM straordinaria domandata per immobili amministrati da un ente della Santa Sede, esclusa in appello e dalla Commissione tributaria centrale per la mancata riconducibilità ai benefici ecclesiastici. La Cassazione interpreta l’agevolazione in senso restrittivo e afferma che l’ente, destinato all’amministrazione patrimoniale e al finanziamento della Curia, non è un beneficio ecclesiastico congruabile e non ha provato i presupposti necessari a superare la presunzione contraria. Rigetta quindi il ricorso, compensando integralmente le spese per l’esistenza di un precedente orientamento favorevole.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Imposte indirette
  • Processo tributario
N. 35085

Cassazione, sentenza n. 35085 del 14/12/2023

Sentenza n. 35085 del 14/12/2023

La controversia riguardava avvisi per imposte dirette, IVA e sanzioni, fondati sull’asserita esterovestizione di una società lussemburghese e sull’individuazione in Italia del suo centro direttivo. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sul contraddittorio, sulla notificazione e sulla valutazione degli indizi, precisando che la ricorrente mirava in parte a una nuova ponderazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione tributaria e la rideterminazione delle sanzioni mediante cumulo giuridico.

  • Accertamento fiscale
  • Estero
  • IVA
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Sanzioni
N. 35081

Cassazione, sentenza n. 35081 del 14/12/2023

Sentenza n. 35081 del 14/12/2023

L’accertamento recuperava IRES, IVA e IRAP contestando operazioni ritenute inesistenti; la CTR aveva invece reputato sufficienti fatture, documenti di trasporto e pagamenti bancari prodotti dalla contribuente. La Corte ha chiarito che il PVC fa piena prova soltanto per i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, ma i suoi accertamenti possono comunque sostenere presuntivamente la pretesa; dimostrata l’inesistenza, la regolarità formale dei documenti e dei pagamenti non prova l’effettività delle operazioni. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto, con cassazione e rinvio per un nuovo esame.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 35074

Cassazione, sentenza n. 35074 del 14/12/2023

Sentenza n. 35074 del 14/12/2023

La controversia verteva sull’esenzione IVA applicata a servizi marittimi di trasporto di passeggeri con finalità turistico-ricreative e sulla deducibilità di alcuni costi; la CTR aveva confermato l’esenzione, ma non i costi contestati. La Corte ha riconosciuto efficacia retroattiva alla norma interpretativa secondo cui il regime IVA di favore opera anche per finalità turistiche, purché la prestazione consista esclusivamente nel trasporto e non includa servizi ulteriori non accessori; tale condizione era stata accertata in fatto dalla CTR. Sono stati rigettati sia il ricorso principale dell’Agenzia sia quello incidentale della contribuente.

N. 35070

Cassazione, sentenza n. 35070 del 14/12/2023

Sentenza n. 35070 del 14/12/2023

L’accertamento aveva negato l’esenzione IVA ai trasporti marittimi turistico-ricreativi e disconosciuto costi, mentre i giudici di merito avevano confermato integralmente la pretesa. La Corte ha stabilito che la finalità turistica non esclude il regime IVA di favore quando il contratto riguarda esclusivamente il trasporto di persone, senza servizi ulteriori diversi da quelli accessori, riconoscendo efficacia retroattiva alla relativa norma interpretativa. Ha accolto la censura sull’IVA, con conseguente caducazione delle sanzioni collegate, mentre ha dichiarato inammissibile il motivo sulla deducibilità dei costi perché non confrontato con la genericità documentale rilevata dalla CTR.

  • IVA
  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Sanzioni
N. 35064

Cassazione, sentenza n. 35064 del 14/12/2023

Sentenza n. 35064 del 14/12/2023

L’Agenzia contestava l’esenzione IVA per servizi marittimi turistico-ricreativi e la deduzione di costi; la CTR aveva annullato l’accertamento, ritenendo provato il mero trasporto e inerenti le spese. La Corte ha confermato che la finalità turistica non esclude il regime IVA di favore se non sono forniti servizi ulteriori, ma ha censurato l’affermazione della CTR secondo cui in appello si invertirebbe l’onere probatorio sui costi: esistenza, inerenza e coerenza economica devono essere dimostrate dal contribuente con documentazione adeguata. È stato quindi accolto il motivo dell’Agenzia relativo ai costi.

  • IVA
  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento fiscale
  • Imprese
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 35055

Cassazione, sentenza n. 35055 del 14/12/2023

Sentenza n. 35055 del 14/12/2023

La controversia riguardava la rettifica del valore di un immobile strumentale, assunto quale base delle imposte ipotecaria e catastale, nonostante l’opzione delle parti per l’imponibilità IVA della cessione. La Corte ha escluso che l’alternatività IVA-registro impedisca la rettifica: le diverse imposte restano autonome e la base imponibile ipotecaria e catastale va determinata secondo il valore venale, potendo l’Ufficio utilizzare anche una perizia bancaria quale elemento indiziario. Ritenuta adeguata la motivazione della CTR e non riesaminabili le valutazioni di fatto richieste, la Corte ha respinto le censure della contribuente.

  • Immobili
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario

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