Cassazione, sentenza n. 1187 del 11/01/2024
Sentenza n. 1187 del 11/01/2024
La controversia riguardava la rettifica della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate alla retrocessione di un immobile già espropriato; la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. La Cassazione ha stabilito che la retrocessione rientra negli eventi dell’espropriazione per pubblica utilità e che la base imponibile è costituita dall’indennità concordata dalle parti o determinata dagli organi competenti con riferimento al ritrasferimento. Tale importo non è rettificabile secondo i criteri ordinari sul valore venale; la Corte ha pertanto accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo.
- Imposta di registro
- Imposte indirette
- Immobili
- Processo tributario

