Cassazione, sentenza n. 23893 del 01/08/2022

Sentenza n. 23893 del 01/08/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
23893
Data
01/08/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento per IRES, IRAP e IVA era fondato su fatture e documenti ritenuti fittizi; la CTR, riformando parzialmente il primo grado, aveva confermato la ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti e per il versamento incompleto dell’IVA del margine. La Cassazione non ha esaminato il merito tributario: il ricorso non esponeva adeguatamente fatti processuali, ragioni della decisione impugnata e contenuto specifico delle censure, impedendone la riferibilità alle questioni decise. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 1693/19/15 del 22/04/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 557/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da Editrice Culturale Spirali/Vel s.coop.r.l. (di seguito Cooperativa) nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta (—).

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso sul presupposto "di innumerevoli fatture e altri documenti fiscali (…), per i quali veniva accertata la natura fittizia" concernenti diversi soggetti tra i quali anche l'odierna ricorrente.

1.2. La CTR, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate, affermava che: a) l'IVA del margine era stata versata solo parzialmente, non essendo state considerate la maggior parte delle operazioni effettuate e, quindi, il reale imponibile; b) la ripresa a fini IVA, fondata sul D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, era, quindi corretta; c) a seguito delle operazioni oggettivamente inesistenti, la Cooperativa aveva conseguito un risparmio di imposta.

2. Avverso la sentenza della CTR la Cooperativa proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per palese violazione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6.

1.1. In primo luogo, non risultano in alcun modo riportati lo svolgimento del processo e i fatti processuali rilevanti ai fini della decisione, limitandosi la ricorrente all'indicazione dell'atto impugnato e del dispositivo delle sentenze della CTR (accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate) e della CTP (accoglimento parziale del ricorso della società contribuente), senza alcun riferimento alle questioni discusse e alle ragioni sottese alla decisione impugnata in riferimento alle deduzioni delle parti (cfr., da ultimo, Cass. n. 6611 del 01/03/2022; Cass. n. 7025 del 12/03/2020; Cass. n. 10072 del 24/04/2018; Cass. S.U. n. 11308 del 22/05/2014).

1.2. Secondariamente, il ricorso ha un tenore discorsivo dal quale non è possibile evincere, con la necessaria chiarezza (cfr. Cass. S.U. n. 37552 del 30/11/2021), non solo il contenuto delle censure mosse (sicchè ogni possibile interpretazione dei motivi proposti si rivela del tutto arbitraria), ma nemmeno la loro specifica riferibilità alle questioni esaminate e decise con la sentenza impugnata.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di circa Euro 2.350.000,00.

2.1. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 17.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2022

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